XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1062
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende regolamentare la figura professionale dei laureati
in chimica e tecnologia farmaceutiche, che a distanza di oltre
trenta anni dall'istituzione del relativo corso di laurea
incontrano, ancora oggi, notevoli problemi nell'esplicare la
propria attività professionale.
Nel 1967, presso la facoltà di farmacia dell'università di
Pavia (decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre
1967, n. 1037) viene istituito il corso di laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche, successivamente esteso alle altre
facoltà di farmacia (decreto del Presidente della Repubblica
18 luglio 1972, n. 523).
Poiché il piano di studi della laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche prevedeva la maggior parte degli
esami presenti nel corso di laurea in farmacia, dopo qualche
anno è stata riconosciuta la possibilità ai laureati in
chimica e tecnologia farmaceutiche di iscriversi all'albo
professionale dei farmacisti, previo superamento del relativo
esame di abilitazione, in seguito a tirocinio post
laurea di almeno sei mesi, equiparando i laureati in chimica e
tecnologia farmaceutiche alle medesime funzioni attribuite ai
laureati in farmacia, dalle vigenti disposizioni.
Il 15 ottobre 1982 con la legge n. 756, i due titoli sono
stati equiparati al fine della partecipazione ai pubblici
concorsi.
Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche,
presente ormai in tutte le facoltà di farmacia, con una durata
di cinque anni, articolato in trentadue esami con tesi
sperimentale obbligatoria, porta alla formazione di
qualificati professionisti (si stima che, attualmente, il
numero dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche sia
superiore alle cinquemila unità).
Fino a qualche anno fa i laureati in chimica e tecnologia
farmaceutiche, in considerazione del loro relativo basso
numero e dello sviluppo dell'occupazione nelle aziende
farmaceutiche e cosmetiche, non hanno incontrato problemi
occupazionali, in considerazione dell'elevato grado di
preparazione universitaria.
Ben diversa è la situazione occupazionale dei laureati in
chimica e tecnologia farmaceutiche nell'ambito delle strutture
pubbliche, in particolare nell'ambito delle aziende sanitarie
locali; infatti, per quanto attiene il ruolo chimico del
Servizio sanitario nazionale, pur essendo prevista per questi
la possibilità di accedere ai concorsi per tale ruolo (legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, decreto del
Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
22 febbraio 1982), la mancanza del requisito dell'iscrizione
all'ordine professionale ha dato adito ad un contenzioso con
l'amministrazione pubblica.
Infatti, la normativa concorsuale, da una parte, ammette i
laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche al concorso e,
dall'altra, li esclude per l'impossibilità dell'iscrizione
all'ordine professionale, che non esiste; né tantomeno è data
la possibilità al laureato in chimica e tecnologia
farmaceutiche di iscriversi all'ordine dei chimici, questo
anche in base al parere negativo del Consiglio universitario
nazionale del 1991.
Orbene, si rende necessario, per una questione di
giustizia e di pari opportunità, per i laureati di corsi di
laurea che abbiano competenze affini (come si evince da un
banale confronto tra i diversi piani di studio dei corsi di
laurea in chimica, scienze biologiche e chimica e tecnologia
farmaceutiche), che vi sia per tutti una omogeneità di
trattamento nello svolgimento delle proprie competenze
professionali.
Pertanto, si richiede l'istituzione dell'ordine nazionale
dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in modo da
stabilire in funzione del piano di studi e di un adeguato
esame di abilitazione, le competenze professionali dei
laureati in questa disciplina ed anche dei laureati in
farmacia che operano nel settore farmaceutico, sanitario ed
ambientale, al di fuori dell'area della farmacia; in
particolare, si desidera riconoscere agli iscritti del
costituendo ordine, la competenza nei seguenti settori:
a) titolarità o direzione tecnica di laboratori,
di studi di consulenza, sia privati che di enti pubblici,
farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;
b) informazione medico-scientifica;
c) analisi chimico-cliniche;
d) saggi e dosaggi farmacologici;
e) registrazione e convalidazione dei medicamenti,
dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della
sanità;
f) funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle
attribuzioni elencate.
E' inteso che non si rivendica l'esclusiva competenza in
questi settori per i laureati in chimica e tecnologia
farmaceutiche e per i farmacisti, ma che, sulla base delle
conoscenze acquisite nel corso degli studi ed in seguito al
superamento di un adeguato esame di abilitazione, oltre ad un
oggettivo confronto con i piani di studio di altre figure
professionali, vengano a cessare le attuali limitazioni
imposte a tali laureati.
Onorevoli colleghi, le numerose sentenze del tribunale
amministrativo regionale, in merito a questa carenza
normativa, nonché il notevole incremento dei laureati in
chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo la riforma dei due
corsi di laurea all'interno della facoltà di farmacia,
l'evoluzione culturale della nostra società a favore di una
maggiore chiarezza di ruoli, competenze e responsabilità di
tutti i professionisti, impongono la necessità di istituire
l'ordine professionale dei chimici e tecnologi
farmaceutici.
La proposta di legge in tale senso, che riproduce il testo
già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 1711),
formulata sulla base delle esperienze riportate
dall'Associazione nazionale dei laureati in chimica e
tecnologia farmaceutiche che dal 1987 rappresenta gli
interessi della categoria, intende definire in modo chiaro e
netto le competenze dei laureati in chimica e tecnologia
farmaceutiche al fine di evitare future prevaricazioni e di
garantire l'attività professionale nelle aree di specifica
competenza.
Preme infine ricordare che sono stati istituiti altri albi
professionali come, ad esempio, quello dei tecnologi
alimentari (legge 18 gennaio 1994, n. 59) e che il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, ha ammesso tra le lauree
abilitate per la direzione tecnica delle officine
farmaceutiche omeopatiche, anche la laurea in scienze
biologiche, in palese contrasto con le aspettative dei
laureati in farmacia, chimica, e chimica e tecnologia
farmaceutiche, che rivendicano esclusive competenze in tal
senso.