XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1062




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende regolamentare la figura professionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, che a distanza di oltre trenta anni dall'istituzione del relativo corso di laurea incontrano, ancora oggi, notevoli problemi nell'esplicare la propria attività professionale.
        Nel 1967, presso la facoltà di farmacia dell'università di Pavia (decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1037) viene istituito il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, successivamente esteso alle altre facoltà di farmacia (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523).
        Poiché il piano di studi della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche prevedeva la maggior parte degli esami presenti nel corso di laurea in farmacia, dopo qualche anno è stata riconosciuta la possibilità ai laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche di iscriversi all'albo professionale dei farmacisti, previo superamento del relativo esame di abilitazione, in seguito a tirocinio post laurea di almeno sei mesi, equiparando i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche alle medesime funzioni attribuite ai laureati in farmacia, dalle vigenti disposizioni.
        Il 15 ottobre 1982 con la legge n. 756, i due titoli sono stati equiparati al fine della partecipazione ai pubblici concorsi.
        Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, presente ormai in tutte le facoltà di farmacia, con una durata di cinque anni, articolato in trentadue esami con tesi sperimentale obbligatoria, porta alla formazione di qualificati professionisti (si stima che, attualmente, il numero dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche sia superiore alle cinquemila unità).
        Fino a qualche anno fa i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in considerazione del loro relativo basso numero e dello sviluppo dell'occupazione nelle aziende farmaceutiche e cosmetiche, non hanno incontrato problemi occupazionali, in considerazione dell'elevato grado di preparazione universitaria.
        Ben diversa è la situazione occupazionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche nell'ambito delle strutture pubbliche, in particolare nell'ambito delle aziende sanitarie locali; infatti, per quanto attiene il ruolo chimico del Servizio sanitario nazionale, pur essendo prevista per questi la possibilità di accedere ai concorsi per tale ruolo (legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982), la mancanza del requisito dell'iscrizione all'ordine professionale ha dato adito ad un contenzioso con l'amministrazione pubblica.
        Infatti, la normativa concorsuale, da una parte, ammette i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche al concorso e, dall'altra, li esclude per l'impossibilità dell'iscrizione all'ordine professionale, che non esiste; né tantomeno è data la possibilità al laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche di iscriversi all'ordine dei chimici, questo anche in base al parere negativo del Consiglio universitario nazionale del 1991.
        Orbene, si rende necessario, per una questione di giustizia e di pari opportunità, per i laureati di corsi di laurea che abbiano competenze affini (come si evince da un banale confronto tra i diversi piani di studio dei corsi di laurea in chimica, scienze biologiche e chimica e tecnologia farmaceutiche), che vi sia per tutti una omogeneità di trattamento nello svolgimento delle proprie competenze professionali.
        Pertanto, si richiede l'istituzione dell'ordine nazionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in modo da stabilire in funzione del piano di studi e di un adeguato esame di abilitazione, le competenze professionali dei laureati in questa disciplina ed anche dei laureati in farmacia che operano nel settore farmaceutico, sanitario ed ambientale, al di fuori dell'area della farmacia; in particolare, si desidera riconoscere agli iscritti del costituendo ordine, la competenza nei seguenti settori:

                a) titolarità o direzione tecnica di laboratori, di studi di consulenza, sia privati che di enti pubblici, farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;

                b) informazione medico-scientifica;

                c) analisi chimico-cliniche;

                d) saggi e dosaggi farmacologici;

                e) registrazione e convalidazione dei medicamenti, dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della sanità;

                f) funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate.

        E' inteso che non si rivendica l'esclusiva competenza in questi settori per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche e per i farmacisti, ma che, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi ed in seguito al superamento di un adeguato esame di abilitazione, oltre ad un oggettivo confronto con i piani di studio di altre figure professionali, vengano a cessare le attuali limitazioni imposte a tali laureati.
        Onorevoli colleghi, le numerose sentenze del tribunale amministrativo regionale, in merito a questa carenza normativa, nonché il notevole incremento dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo la riforma dei due corsi di laurea all'interno della facoltà di farmacia, l'evoluzione culturale della nostra società a favore di una maggiore chiarezza di ruoli, competenze e responsabilità di tutti i professionisti, impongono la necessità di istituire l'ordine professionale dei chimici e tecnologi farmaceutici.
        La proposta di legge in tale senso, che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 1711), formulata sulla base delle esperienze riportate dall'Associazione nazionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che dal 1987 rappresenta gli interessi della categoria, intende definire in modo chiaro e netto le competenze dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche al fine di evitare future prevaricazioni e di garantire l'attività professionale nelle aree di specifica competenza.
        Preme infine ricordare che sono stati istituiti altri albi professionali come, ad esempio, quello dei tecnologi alimentari (legge 18 gennaio 1994, n. 59) e che il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, ha ammesso tra le lauree abilitate per la direzione tecnica delle officine farmaceutiche omeopatiche, anche la laurea in scienze biologiche, in palese contrasto con le aspettative dei laureati in farmacia, chimica, e chimica e tecnologia farmaceutiche, che rivendicano esclusive competenze in tal senso.




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