XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1062
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei chimici
e tecnologi farmaceutici, di seguito denominato "albo".
2. All'albo possono iscriversi i laureati in chimica e
tecnologia farmaceutiche (CTF) ed i laureati in farmacia che
svolgono attività professionale sia in rapporto di lavoro
subordinato sia autonomamente, in possesso dell'abilitazione
conseguita ai sensi dell'articolo 2 e dei requisiti di cui
all'articolo 15.
Art. 2.
1. Il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di chimico e tecnologo farmaceutico
costituisce condizione per l'iscrizione all'albo.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 è
subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Gli iscritti all'albo hanno competenza nei seguenti
settori professionali:
a) titolarità e direzione tecnica di studi di
consulenza di laboratori, sia privati sia pubblici,
chimico-farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;
b) informazione medico-scientifica;
c) certificazione relativa alle analisi
chimico-cliniche ed ambientali dei prodotti farmaceutici,
cosmetici, alimentari, dietetici e di tutte le sostanze che
possono determinare fattori di tossicità;
d) saggi e dosaggi farmacologici;
e) registrazione e convalidazione dei medicamenti,
dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della
sanità.
Art. 4.
1. I laureati in CTF possono optare per l'iscrizione
all'ordine provinciale dei farmacisti, previo il superamento
del relativo esame di abilitazione.
Art. 5.
1. Per l'esercizio della professione di chimico e
tecnologo farmaceutico è obbligatoria l'iscrizione
all'albo.
2. I laureati in CTF dipendenti dello Stato e della
pubblica amministrazione possono svolgere attività
professionale limitatamente all'espletamento delle mansioni ad
essi affidate dall'ente presso il quale svolgono l'attività
lavorativa.
Art. 6.
1. L'iscrizione all'albo comporta l'obbligo del segreto
professionale per quanto attiene alle notizie delle quali il
professionista sia venuto a conoscenza a seguito della propria
attività.
Art. 7.
1. E' istituito l'ordine nazionale dei chimici e tecnologi
farmaceutici, con sede in Roma, di seguito denominato
"ordine".
2. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri;
se il numero degli iscritti è superiore a cento i componenti
del consiglio sono elevati a sette membri; se il numero degli
iscritti supera i trecento, i componenti del consiglio sono
elevati a nove membri.
3. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti
dall'assemblea degli iscritti all'albo, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
4. Il consiglio dell'ordine rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 8.
1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un
presidente, un vice presidente, un segretario ed un
tesoriere.
2. Il consiglio dell'ordine è validamente convocato con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 9.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la legale
rappresentanza dell'ordine stesso, convoca e presiede
l'assemblea degli iscritti all'albo ed il consiglio.
2. In caso di impedimento del presidente l'ordine è
rappresentato dal vice-presidente.
Art. 10.
1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti
funzioni:
a) cura l'osservanza delle norme che disciplinano
la professione;
b) svolge le attività dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle
iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo
medesimo;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli
onorari in via amministrativa;
f) compila annualmente il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo;
g) stabilisce un contributo annuale, una tassa per
l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei
certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione
degli oneri;
h) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli
iscritti;
i) stabilisce il tariffario delle prestazioni
professionali;
l) designa i propri rappresentanti chiamati a far
parte di commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale
ed internazionale.
Art. 11.
1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive, decade dalla carica.
2. I componenti del consiglio dell'ordine decaduti o
dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti nelle
ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza. Se il numero
dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del
consiglio, il presidente convoca entro due mesi l'assemblea
degli iscritti all'albo per il rinnovo del consiglio
medesimo.
Art. 12.
1. Il consiglio dell'ordine è sottoposto alla vigilanza
del Ministero della sanità e può essere sciolto se, richiamato
all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio
dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il
quale dispone, entro quattro mesi dalla data del provvedimento
di scioglimento, la convocazione dell'assemblea degli iscritti
all'albo per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione
dell'albo. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro della
sanità.
3. Il commissario di cui al comma 2 nomina, tra gli
iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un
comitato composto da non più di sei membri, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, o un suo
rappresentante, deve essere inserito di diritto in tutte le
commissioni che, a livello ministeriale, ed a vario titolo,
regolamentano e disciplinano il settore dei medicamenti, dei
cosmetici, degli alimenti e dell'ambiente.
Art. 13.
1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal
presidente del consiglio dell'ordine. L'assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima, con qualsiasi numero di presenti.
2. L'assemblea è convocata entro il mese di aprile di ogni
anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
3. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli
iscritti quando lo ritenga opportuno nonché ogni volta che lo
deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta
richiesta, per iscritto, da almeno un quinto degli iscritti
all'albo.
4. Nei casi di cui al comma 3, il presidente convoca
l'assemblea straordinaria entro un mese; qualora il presidente
non vi provveda, l'assemblea è convocata dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma, che designa un
iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.
Art. 14.
1. L'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine è
convocata dal presidente e di tale convocazione è data
comunicazione agli iscritti con lettera raccomandata,
circolare o comunicato, almeno venti giorni prima della
scadenza del consiglio. L'assemblea è valida in prima
convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza
degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
2. Il voto è personale, diretto e segreto. Possono essere
espresse due preferenze. Sono eleggibili tutti gli iscritti
non assoggettati a provvedimento disciplinare.
3. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due
scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo
scrutinio.
4. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per
iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano pari anzianità
di iscrizione, il più anziano per età.
5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il
risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della
sanità, trasmettendo la graduatoria dei risultati. Contro i
risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre
ricorso entro un mese dalla proclamazione.
Art. 15.
1. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono i
seguenti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale
esiste trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione ai sensi dell'articolo 2.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno
riportato condanne che comportano la radiazione dall'albo ai
sensi dell'articolo 23.
3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre
mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la
delibera, adottata sulla base di una relazione presentata da
un membro del consiglio dell'ordine, deve essere motivata.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi
professionali.
Art. 16.
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione
dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o quando sia venuto meno
uno dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia
all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può essere
sospeso dall'albo.
3. La sospensione per morosità di cui al comma 2 non è
soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento
del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver
corrisposto integralmente i contributi dovuti.
4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello
di sospensione per morosità si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste per il procedimento
disciplinare.
Art. 17.
1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la
reiscrizione qualora siano cessate le ragioni che avevano
determinato la cancellazione medesima.
2. Il soggetto reiscritto conserva la precedente
anzianità, dedotto il periodo di interruzione della
iscrizione.
Art. 18.
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono
comunicate, nel termine di un mese dalla loro adozione,
all'interessato, al procuratore generale della Repubblica
presso la corte di appello del capoluogo della regione ove è
residente l'iscritto, nonché al Ministro della sanità.
Art. 19.
1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di
abusi o di mancanze nell'esercizio della professione e di
fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si
applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per
un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a
due anni;
d) la radiazione.
Art. 20.
1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione
commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei
suoi doveri. Esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze
di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente
dell'ordine o dal segretario.
Art. 21.
1. La censura consiste nel biasimo formale per la
trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei
casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non
ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionali. La
censura è disposta con deliberazione del consiglio
dell'ordine.
Art. 22.
1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere
inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro
professionali; essa è disposta con deliberazione del consiglio
dell'ordine, sentito il professionista interessato.
2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale,
importano di diritto la sospensione dall'esercizio
professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una
durata inferiore a tre anni;
b) l'applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 206 del
codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai
sensi del codice di procedura penale.
Art. 23.
1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando
l'iscritto ha riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna alla reclusione per un delitto non colposo,
ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri
professionali.
2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo:
a) la condanna con sentenza passata in giudicato
per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377,
380 e 381 del codice penale;
b) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o
di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla
professione per uguale durata;
c) il ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo
comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia
agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di
custodia.
Art. 24.
1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale
per delitto non colposo sono sottoposti, qualora non siano
stati radiati, a procedimento disciplinare per il medesimo
fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento
perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha
commesso.
2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il
consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato,
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente e sospende il procedimento.
Art. 25.
1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione
nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e
160 del codice penale.
Art. 26.
1. Le sanzioni disciplinari non possono essere applicate
se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia
facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia
stato invitato a comparire dinanzi al consiglio
dell'ordine.
4. Nei casi di sospensione o di radiazione dall'albo di
diritto, l'audizione dell'interessato ai sensi del comma 3 è
facoltativa.
Art. 27.
1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio
dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il
procedimento disciplinare di cui all'articolo 26, espone al
consiglio i fatti per cui si procede.
2. Il consiglio dell'ordine, udito l'interessato ed
esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la
decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire
alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento,
si procede in sua assenza.
4. La deliberazione del consiglio dell'ordine deve
contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e
la decisione del consiglio stesso.
Art. 28.
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio
dell'ordine sono regolate ai sensi degli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio
dell'ordine.
Art. 29.
1. Le sanzioni disciplinari della sospensione o della
radiazione dall'albo, anche quando sia stato presentato
ricorso, sono immediatamente esecutive.
Art. 30.
1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere
reiscritti purché siano decorsi almeno tre anni dal
provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a
seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il
provvedimento, una condotta irreprensibile.
2. Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianità
dalla data della sua reiscrizione.
Art. 31.
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine pronunciate in
materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo,
nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere
impugnate, nel termine di un mese dalla notificazione,
dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente
per territorio, davanti al tribunale di Roma.
2. La sentenza del tribunale di cui al comma 1 può essere
impugnata davanti alla corte di appello competente, nel
termine di un mese dalla notificazione, dall'interessato, dal
procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della
Repubblica competenti per territorio.
3. Il tribunale e la corte di appello decidono in camera
di consiglio, con decreto motivato, sentiti il pubblico
ministero e gli interessati.
4. Il ricorso per Cassazione può essere presentato anche
dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di
appello competente, nel termine di due mesi dalla
pubblicazione della decisione.
5. La sentenza della corte di appello o della Corte di
cassazione può annullare, revocare o modificare la delibera
impugnata.
Art. 32.
1. Le tariffe degli onorari, che costituiscono i minimi ed
i massimi inderogabili, le indennità ed i criteri per il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali, sono
stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio
dell'ordine, approvata dal Ministro della sanità.
Art. 33.
1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e
i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata
corresponsione degli onorari dei diritti e delle indennità o
l'omesso rimborso delle spese.
2. In caso di reclamo del committente ai sensi del comma
1, il presidente del consiglio dell'ordine invita il
professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti,
disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e
promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha
facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
Art. 34.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, è
tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in
un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che
sono in possesso del diploma di laurea in CTF alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente
articolo e che presentano i requisiti previsti dagli articoli
2 e 15, comma 1.
2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale
dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare, di concerto con il Ministro della sanità,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 35.
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si
provvede mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo
medesimo.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
chimico e tecnico farmaceutico, compresi quelli della sessione
speciale di cui all'articolo 34, si provvede con le entrate
derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti
stessi.
Art. 36.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il relativo regolamento di
esecuzione.
Art. 37.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, e sino al
raggiungimento del minimo pensionabile, per non perdere i
diritti acquisiti per il trattamento pensionistico erogato
dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
farmacisti, è consentito essere iscritti contemporaneamente
all'ordine dei chimici e tecnologi farmaceutici ed all'ordine
provinciale dei farmacisti.