XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1062




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei chimici e tecnologi farmaceutici, di seguito denominato "albo".
        2. All'albo possono iscriversi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) ed i laureati in farmacia che svolgono attività professionale sia in rapporto di lavoro subordinato sia autonomamente, in possesso dell'abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 2 e dei requisiti di cui all'articolo 15.


Art. 2.

        1. Il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e tecnologo farmaceutico costituisce condizione per l'iscrizione all'albo.
        2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Gli iscritti all'albo hanno competenza nei seguenti settori professionali:

                a) titolarità e direzione tecnica di studi di consulenza di laboratori, sia privati sia pubblici, chimico-farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;

                b) informazione medico-scientifica;
                c) certificazione relativa alle analisi chimico-cliniche ed ambientali dei prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, dietetici e di tutte le sostanze che possono determinare fattori di tossicità;

                d) saggi e dosaggi farmacologici;

                e) registrazione e convalidazione dei medicamenti, dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della sanità.


Art. 4.

        1. I laureati in CTF possono optare per l'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti, previo il superamento del relativo esame di abilitazione.


Art. 5.

        1. Per l'esercizio della professione di chimico e tecnologo farmaceutico è obbligatoria l'iscrizione all'albo.
        2. I laureati in CTF dipendenti dello Stato e della pubblica amministrazione possono svolgere attività professionale limitatamente all'espletamento delle mansioni ad essi affidate dall'ente presso il quale svolgono l'attività lavorativa.


Art. 6.

        1. L'iscrizione all'albo comporta l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali il professionista sia venuto a conoscenza a seguito della propria attività.


Art. 7.

        1. E' istituito l'ordine nazionale dei chimici e tecnologi farmaceutici, con sede in Roma, di seguito denominato "ordine".
        2. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri; se il numero degli iscritti è superiore a cento i componenti del consiglio sono elevati a sette membri; se il numero degli iscritti supera i trecento, i componenti del consiglio sono elevati a nove membri.
        3. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
        4. Il consiglio dell'ordine rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.


Art. 8.

        1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
        2. Il consiglio dell'ordine è validamente convocato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
        3. In caso di parità, prevale il voto del presidente.


Art. 9.

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la legale rappresentanza dell'ordine stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti all'albo ed il consiglio.
        2. In caso di impedimento del presidente l'ordine è rappresentato dal vice-presidente.


Art. 10.

        1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

                a) cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;

                b) svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;

                d) adotta i provvedimenti disciplinari;
                e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

                f) compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

                g) stabilisce un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli oneri;

                h) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;

                i) stabilisce il tariffario delle prestazioni professionali;

                l) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.


Art. 11.

        1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
        2. I componenti del consiglio dell'ordine decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti nelle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro due mesi l'assemblea degli iscritti all'albo per il rinnovo del consiglio medesimo.


Art. 12.

        1. Il consiglio dell'ordine è sottoposto alla vigilanza del Ministero della sanità e può essere sciolto se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli.
        2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea degli iscritti all'albo per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della sanità.
        3. Il commissario di cui al comma 2 nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato composto da non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
        4. Il presidente del consiglio dell'ordine, o un suo rappresentante, deve essere inserito di diritto in tutte le commissioni che, a livello ministeriale, ed a vario titolo, regolamentano e disciplinano il settore dei medicamenti, dei cosmetici, degli alimenti e dell'ambiente.


Art. 13.

        1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal presidente del consiglio dell'ordine. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di presenti.
        2. L'assemblea è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
        3. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritenga opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta richiesta, per iscritto, da almeno un quinto degli iscritti all'albo.
        4. Nei casi di cui al comma 3, il presidente convoca l'assemblea straordinaria entro un mese; qualora il presidente non vi provveda, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, che designa un iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.

Art. 14.

        1. L'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine è convocata dal presidente e di tale convocazione è data comunicazione agli iscritti con lettera raccomandata, circolare o comunicato, almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
        2. Il voto è personale, diretto e segreto. Possono essere espresse due preferenze. Sono eleggibili tutti gli iscritti non assoggettati a provvedimento disciplinare.
        3. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
        4. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
        5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, trasmettendo la graduatoria dei risultati. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso entro un mese dalla proclamazione.


Art. 15.

        1. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

                a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

                b) godere dei diritti civili;

                c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 2.
        2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che comportano la radiazione dall'albo ai sensi dell'articolo 23.
        3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata sulla base di una relazione presentata da un membro del consiglio dell'ordine, deve essere motivata.
        4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi professionali.


Art. 16.

        1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
        2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può essere sospeso dall'albo.
        3. La sospensione per morosità di cui al comma 2 non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.
        4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.


Art. 17.

        1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione qualora siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione medesima.
        2. Il soggetto reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione della iscrizione.

Art. 18.

        1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di un mese dalla loro adozione, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove è residente l'iscritto, nonché al Ministro della sanità.


Art. 19.

        1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

                d) la radiazione.


Art. 20.

        1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri. Esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente dell'ordine o dal segretario.


Art. 21.

        1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionali. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 22.

        1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionali; essa è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato.
        2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

                a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;

                b) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale.


Art. 23.

        1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando l'iscritto ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.
        2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo:

                a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;

                b) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;

                c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 24.

        1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, qualora non siano stati radiati, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
        2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente e sospende il procedimento.


Art. 25.

        1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.


Art. 26.

        1. Le sanzioni disciplinari non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
        2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
        3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine.
        4. Nei casi di sospensione o di radiazione dall'albo di diritto, l'audizione dell'interessato ai sensi del comma 3 è facoltativa.


Art. 27.

        1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento disciplinare di cui all'articolo 26, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
        2. Il consiglio dell'ordine, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
        3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
        4. La deliberazione del consiglio dell'ordine deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio stesso.


Art. 28.

        1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
        2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio dell'ordine.


Art. 29.

        1. Le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione dall'albo, anche quando sia stato presentato ricorso, sono immediatamente esecutive.


Art. 30.

        1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano decorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, una condotta irreprensibile.
        2. Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianità dalla data della sua reiscrizione.

Art. 31.

        1. Le decisioni del consiglio dell'ordine pronunciate in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine di un mese dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale di Roma.
        2. La sentenza del tribunale di cui al comma 1 può essere impugnata davanti alla corte di appello competente, nel termine di un mese dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.
        3. Il tribunale e la corte di appello decidono in camera di consiglio, con decreto motivato, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
        4. Il ricorso per Cassazione può essere presentato anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello competente, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della decisione.
        5. La sentenza della corte di appello o della Corte di cassazione può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.


Art. 32.

        1. Le tariffe degli onorari, che costituiscono i minimi ed i massimi inderogabili, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali, sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine, approvata dal Ministro della sanità.


Art. 33.

        1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese.
        2. In caso di reclamo del committente ai sensi del comma 1, il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.


Art. 34.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in CTF alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 15, comma 1.
        2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, di concerto con il Ministro della sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 35.

        1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si provvede mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.
        2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico e tecnico farmaceutico, compresi quelli della sessione speciale di cui all'articolo 34, si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti stessi.

Art. 36.

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di esecuzione.


Art. 37.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, e sino al raggiungimento del minimo pensionabile, per non perdere i diritti acquisiti per il trattamento pensionistico erogato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i farmacisti, è consentito essere iscritti contemporaneamente all'ordine dei chimici e tecnologi farmaceutici ed all'ordine provinciale dei farmacisti.



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