XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1057




        Onorevoli Colleghi! - Il quadro normativo nazionale e regionale in materia di risanamento e tutela delle acque dolci superficiali fa spesso riferimento diretto o indiretto alla necessità di conoscere la qualità degli ecosistemi acquatici nella loro globalità; allo stato attuale delle conoscenze l'unico modo per avere un quadro reale della qualità di un ecosistema acquatico è conoscere la struttura delle principali biocenosi acquatiche: macroinvertebrati bentonici e fauna ittica.
        I principali riferimenti legislativi possono essere schematizzati come segue:

            decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, per la redazione degli studi di impatto ambientale; in questo decreto all'allegato I, laddove si esplicano le componenti e i fattori ambientali che dovranno essere oggetto dello studio, si fa espressamente riferimento al concetto di ecosistema con una propria struttura ed evoluzione temporale (lettera e), del comma 2) delle acque superficiali (lettera b) del comma 2) considerate non solo come componenti, ma anche come ambienti. Inoltre nell'allegato II, alla lettera b), della lettera B del comma 5 si richiede "caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici" e alla lettera b) della lettera D del medesimo comma 5, si prevedono "la lista della fauna invertebrata presumibile (...) sulla base degli animali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile", "quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati", "alla lettera b) della lettera E del medesimo comma, è, altresì, prevista la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi (...) con particolare riferimento sia al ruolo delle catene alimentari (...)". Risulta pertanto ovvio che mentre l'attenzione del legislatore è giustamente focalizzata sulla complessità dell'ecosistema acquatico, d'altra parte non esistendo una normativa di supporto che preveda rilevamenti periodici relativi ai macroinvertebrati bentonici, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto diviene difficoltosa, con tempi spesso molto lunghi per la mancanza di studi pregressi e quindi non sempre si riesce ad ottemperare a quanto previsto dal decreto stesso; questo fatto appare estremamente grave qualora si pensi che questo studio dovrebbe servire a prendere decisioni in merito ad interventi spesso molto devastanti rispetto al quadro ambientale di riferimento;

            decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 10 e seguenti, relativi alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; il decreto ribadisce il principio fondamentale di protezione degli ambienti acquatici attraverso la protezione della fauna acquatica (già stabilito dal previgente decreto legislativo n. 130 del 1992, poi abrogato); in sostanza viene espresso il concetto che la salvaguardia della vita acquatica deve essere l'"uso" da perseguire come obiettivo prioritario affinché possano essere garantiti anche tutti gli altri usi. Il criterio più opportuno per effettuare la designazione e la successiva classificazione delle acque superficiali, trattandosi di stabilire l'idoneità alla vita dei pesci, è quello basato sulla raccolta dei dati esistenti relativi al mappaggio biologico mediante macroinvertebrati e sulla definizione dell'indice biotico esteso (IBE) e al mappaggio ittico. Tali compiti sono affidati alle regioni e devono essere finalizzati alla classificazione dell'intero corpo idrico di competenza.

            L'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 è risultata difficoltosa proprio perché non supportata da una adeguata normativa che regolamenti il mappaggio biologico su scala regionale, che dovrebbe rappresentare la base da cui partire per ottemperare alle richieste del decreto stesso; i dati esistenti, raccolti per lo più dal personale delle aziende sanitarie locali e in rari casi da strutture private, risultano non omogenei da un punto di vista temporale, frammentari poiché non sempre i dipendenti degli enti preposti riescono a fare fronte anche a questo tipo di indagini e quindi non utilizzabili per elaborazioni su scala regionale quale, ad esempio, la valutazione dell'evoluzione nel tempo della qualità dei corsi d'acqua;

            legge regionale dell'Emilia-Romagna 1^ febbraio 1983, n. 9, relativa alla redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque; l'articolo 4 della legge esplicita quelli che dovrebbero essere i contenuti del piano territoriale regionale quali, ad esempio "(...) illustrare la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo idrico, determinare gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico (...) specificare il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici, necessari a conseguire gli obiettivi di tutela dei corpi idrici (...) individuare le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini (...)".

            Ancora una volta risulta evidente come le operazioni elencate, se svolte correttamente da un punto di vista scientifico, non possano prescindere dalla conoscenza dello stato reale, non presunto, dei corpi idrici che si ottiene solo attraverso il mappaggio biologico. Fino ad oggi è sopravvisuto l'equivoco che le analisi biologiche, espressamente richieste nell'articolo 11 della citata legge regionale, si esaurissero nel rilievo dei dati microbiologici (coliformi, salmonelle, eccetera) che in realtà forniscono informazioni esclusivamente in relazione a determinati usi umani delle acque e nulla ci dicono sullo stato di salute di un corso d'acqua; infatti, non esiste una relazione precisa tra la qualità microbiologica di un corso d'acqua e la sua capacità di mantenere un'adeguata fauna acquatica; la conoscenza della struttura della comunità macrobentonica (che, ricordiamo, rappresenta l'alimento preferenziale dei pesci) fornisce non solo un quadro globale sullo stato di qualità di un ambiente acquatico, ma anche un valido supporto informativo per poterne delineare l'evoluzione nel tempo;

            legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, relativa alla tutela e sviluppo della fauna ittica e alla regolazione della pesca in Emilia-Romagna; nella legge, che si inserisce nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico (...)" (articolo 1), il piano ittico regionale viene definito (articolo 7, comma 2) come "(...) lo strumento con cui la regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento o il riequilibrio biologico delle specie ittiche (...) mediante la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia (...)"; inoltre si stabilisce (articolo 9, comma 2) che "(...) La carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche"; al comma 2 dell'articolo 12 si chiarisce che "La gestione delle zone di ripopolamento e frega (...) è finalizzata a (...) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche (...)".

        La normativa emanata dalla regione Emilia-Romagna è solo uno dei tanti esempi che possono essere portati per quanto concerne le disposizioni vigenti a livello regionale, ma è stata scelta proprio perché è quanto mai significativa dalle perduranti difficoltà che le norme incontrano nella fase di attuazione.
        E' quantomai opportuno, a questo punto, riprendere alcuni concetti fondamentali: come già detto, i macroinvertebrati acquatici, oltre a fornire precise indicazioni sullo stato di salute dei corsi d'acqua, sono l'alimento preferenziale dei pesci; solo attraverso la struttura delle comunità di macrobentos è possibile programmare un corretto ripopolamento al fine di evitare che specie ittiche vengano immesse in tratti di corsi d'acqua in cui, non essendoci adeguata disponibilità di cibo, non sono garantite la sopravvivenza e la riproduzione naturale; pertanto anche la scelta delle specie ittiche deve essere effettuata sulla base della precisa conoscenza della comunità di macroinvertebrati presenti che dà informazioni sulle capacità ittiogeniche del corso d'acqua ed agevola pertanto una corretta programmazione del piano ittico regionale; si precisa inoltre che la carta ittica, non affiancata dalla mappa sulla qualità biologica dei corsi d'acqua mediante il metodo IBE, non fornisce corrette e sufficienti indicazioni sulle caratteristiche biologiche e sulle attitudini biogenetiche dei corpi idrici.
        Dal quadro normativo esposto si evince che esiste una lacuna legislativa che ostacola una più agevole e corretta applicazione delle normativa vigente in materia di salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Riteniamo ormai indispensabile regolamentare il rilevamento delle caratteristiche biologiche dei corsi d'acqua al fine di poter usufruire di dati utili alla corretta gestione del patrimonio ambientale.




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