XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1057
Onorevoli Colleghi! - Il quadro normativo nazionale e
regionale in materia di risanamento e tutela delle acque dolci
superficiali fa spesso riferimento diretto o indiretto alla
necessità di conoscere la qualità degli ecosistemi acquatici
nella loro globalità; allo stato attuale delle conoscenze
l'unico modo per avere un quadro reale della qualità di un
ecosistema acquatico è conoscere la struttura delle principali
biocenosi acquatiche: macroinvertebrati bentonici e fauna
ittica.
I principali riferimenti legislativi possono essere
schematizzati come segue:
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, per la redazione degli studi di impatto
ambientale; in questo decreto all'allegato I, laddove si
esplicano le componenti e i fattori ambientali che dovranno
essere oggetto dello studio, si fa espressamente riferimento
al concetto di ecosistema con una propria struttura ed
evoluzione temporale (lettera e), del comma 2) delle
acque superficiali (lettera b) del comma 2) considerate
non solo come componenti, ma anche come ambienti. Inoltre
nell'allegato II, alla lettera b), della lettera B del
comma 5 si richiede "caratterizzazione qualitativa e
quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici" e
alla lettera b) della lettera D del medesimo comma 5, si
prevedono "la lista della fauna invertebrata presumibile (...)
sulla base degli animali, degli habitat presenti e della
documentazione disponibile", "quando il caso lo richieda,
rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito
direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi
acquatici interessati", "alla lettera b) della lettera E
del medesimo comma, è, altresì, prevista la caratterizzazione
almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi (...) con
particolare riferimento sia al ruolo delle catene alimentari
(...)". Risulta pertanto ovvio che mentre l'attenzione del
legislatore è giustamente focalizzata sulla complessità
dell'ecosistema acquatico, d'altra parte non esistendo una
normativa di supporto che preveda rilevamenti periodici
relativi ai macroinvertebrati bentonici, l'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica in oggetto diviene
difficoltosa, con tempi spesso molto lunghi per la mancanza di
studi pregressi e quindi non sempre si riesce ad ottemperare a
quanto previsto dal decreto stesso; questo fatto appare
estremamente grave qualora si pensi che questo studio dovrebbe
servire a prendere decisioni in merito ad interventi spesso
molto devastanti rispetto al quadro ambientale di
riferimento;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 10
e seguenti, relativi alla qualità delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci; il decreto ribadisce il principio fondamentale
di protezione degli ambienti acquatici attraverso la
protezione della fauna acquatica (già stabilito dal previgente
decreto legislativo n. 130 del 1992, poi abrogato); in
sostanza viene espresso il concetto che la salvaguardia della
vita acquatica deve essere l'"uso" da perseguire come
obiettivo prioritario affinché possano essere garantiti anche
tutti gli altri usi. Il criterio più opportuno per effettuare
la designazione e la successiva classificazione delle acque
superficiali, trattandosi di stabilire l'idoneità alla vita
dei pesci, è quello basato sulla raccolta dei dati esistenti
relativi al mappaggio biologico mediante macroinvertebrati e
sulla definizione dell'indice biotico esteso (IBE) e al
mappaggio ittico. Tali compiti sono affidati alle regioni e
devono essere finalizzati alla classificazione dell'intero
corpo idrico di competenza.
L'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 è
risultata difficoltosa proprio perché non supportata da una
adeguata normativa che regolamenti il mappaggio biologico su
scala regionale, che dovrebbe rappresentare la base da cui
partire per ottemperare alle richieste del decreto stesso; i
dati esistenti, raccolti per lo più dal personale delle
aziende sanitarie locali e in rari casi da strutture private,
risultano non omogenei da un punto di vista temporale,
frammentari poiché non sempre i dipendenti degli enti preposti
riescono a fare fronte anche a questo tipo di indagini e
quindi non utilizzabili per elaborazioni su scala regionale
quale, ad esempio, la valutazione dell'evoluzione nel tempo
della qualità dei corsi d'acqua;
legge regionale dell'Emilia-Romagna 1^ febbraio 1983, n.
9, relativa alla redazione del piano territoriale regionale
per il risanamento e la tutela delle acque; l'articolo 4 della
legge esplicita quelli che dovrebbero essere i contenuti del
piano territoriale regionale quali, ad esempio "(...)
illustrare la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo
idrico, determinare gli obiettivi quali-quantitativi da
perseguire per ciascun corpo idrico (...) specificare il
complesso delle azioni e degli interventi normativi,
amministrativi e tecnici, necessari a conseguire gli obiettivi
di tutela dei corpi idrici (...) individuare le priorità di
intervento in relazione allo stato dei singoli bacini
(...)".
Ancora una volta risulta evidente come le operazioni
elencate, se svolte correttamente da un punto di vista
scientifico, non possano prescindere dalla conoscenza dello
stato reale, non presunto, dei corpi idrici che si ottiene
solo attraverso il mappaggio biologico. Fino ad oggi è
sopravvisuto l'equivoco che le analisi biologiche,
espressamente richieste nell'articolo 11 della citata legge
regionale, si esaurissero nel rilievo dei dati microbiologici
(coliformi, salmonelle, eccetera) che in realtà forniscono
informazioni esclusivamente in relazione a determinati usi
umani delle acque e nulla ci dicono sullo stato di salute di
un corso d'acqua; infatti, non esiste una relazione precisa
tra la qualità microbiologica di un corso d'acqua e la sua
capacità di mantenere un'adeguata fauna acquatica; la
conoscenza della struttura della comunità macrobentonica (che,
ricordiamo, rappresenta l'alimento preferenziale dei pesci)
fornisce non solo un quadro globale sullo stato di qualità di
un ambiente acquatico, ma anche un valido supporto informativo
per poterne delineare l'evoluzione nel tempo;
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, relativa alla
tutela e sviluppo della fauna ittica e alla regolazione della
pesca in Emilia-Romagna; nella legge, che si inserisce nel
quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi
acquatici e di promozione di azioni di conservazione e
riequilibrio biologico (...)" (articolo 1), il piano ittico
regionale viene definito (articolo 7, comma 2) come "(...) lo
strumento con cui la regione promuove ed orienta, nei bacini
idrografici, la conservazione, l'incremento o il riequilibrio
biologico delle specie ittiche (...) mediante la salvaguardia
delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque anche in
riferimento alla direttiva CEE vigente in materia (...)";
inoltre si stabilisce (articolo 9, comma 2) che "(...) La
carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le
attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua,
definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché
degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale
per la conservazione delle specie tipiche"; al comma 2
dell'articolo 12 si chiarisce che "La gestione delle zone di
ripopolamento e frega (...) è finalizzata a (...) favorire la
riproduzione naturale delle specie ittiche (...)".
La normativa emanata dalla regione Emilia-Romagna è solo
uno dei tanti esempi che possono essere portati per quanto
concerne le disposizioni vigenti a livello regionale, ma è
stata scelta proprio perché è quanto mai significativa dalle
perduranti difficoltà che le norme incontrano nella fase di
attuazione.
E' quantomai opportuno, a questo punto, riprendere alcuni
concetti fondamentali: come già detto, i macroinvertebrati
acquatici, oltre a fornire precise indicazioni sullo stato di
salute dei corsi d'acqua, sono l'alimento preferenziale dei
pesci; solo attraverso la struttura delle comunità di
macrobentos è possibile programmare un corretto
ripopolamento al fine di evitare che specie ittiche vengano
immesse in tratti di corsi d'acqua in cui, non essendoci
adeguata disponibilità di cibo, non sono garantite la
sopravvivenza e la riproduzione naturale; pertanto anche la
scelta delle specie ittiche deve essere effettuata sulla base
della precisa conoscenza della comunità di macroinvertebrati
presenti che dà informazioni sulle capacità ittiogeniche del
corso d'acqua ed agevola pertanto una corretta programmazione
del piano ittico regionale; si precisa inoltre che la carta
ittica, non affiancata dalla mappa sulla qualità biologica dei
corsi d'acqua mediante il metodo IBE, non fornisce corrette e
sufficienti indicazioni sulle caratteristiche biologiche e
sulle attitudini biogenetiche dei corpi idrici.
Dal quadro normativo esposto si evince che esiste una
lacuna legislativa che ostacola una più agevole e corretta
applicazione delle normativa vigente in materia di
salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Riteniamo ormai
indispensabile regolamentare il rilevamento delle
caratteristiche biologiche dei corsi d'acqua al fine di poter
usufruire di dati utili alla corretta gestione del patrimonio
ambientale.