XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1057




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il mappaggio biologico consiste nella raccolta di macroinvertebrati acquatici e nella definizione di un indice, denominato indice biotico esteso (IBE), costituito da cinque classi di qualità, ognuna con un preciso colore di riferimento od una opportuna retinatura per la rappresentazione cartografica, e realizzato secondo le modalità di cui all'articolo 3.


Art. 2.

        1. Il monitoraggio biologico mediante applicazione dell'IBE si effettua esclusivamente per gli ambienti di acque correnti superficiali, fatta eccezione per le acque di sorgenti da nevai e le acque salmastre ovvero in prossimità delle foci.


Art. 3.

        1. I dati dell'IBE devono essere raccolti in una scheda approvata ai sensi del comma 3.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominata una commissione composta da tre membri scelti fra professori universitari di comprovata esperienza nel settore del monitoraggio biologico, individuati sulla base di designazioni effettuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, allo scopo di definire, sulla base del più aggiornato manuale di applicazione e dei prevalenti orientamenti scientifici oltre che dell'esperienza maturata negli altri Paesi dell'Unione europea, le norme tecniche di applicazione dell'IBE.
        3. La commissione di cui al comma 2, entro venti giorni dal suo insediamento, invia al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo studio da essa svolto ai fini di cui al medesimo comma 2. Entro i successivi venti giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le norme tecniche di applicazione del metodo IBE e sono approvati i modelli delle schede di cui al comma 1.


Art. 4.

        1. Ai fini di cui alla presente legge le unità di studio sono costituite dai bacini idrografici come definiti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183.
        2. Qualora vi sia la necessità di effettuare studi particolareggiati in relazione ad una determinata problematica ambientale emergente, le unità di studio possono essere definite in deroga a quanto stabilito al comma 1.


Art. 5.

        1. Il monitoraggio deve essere effettuato annualmente in due diversi momenti idrologici corrispondenti alla condizione di magra e di morbida fluviale nelle stazioni di campionamento appartenenti alla rete di primo grado, come individuata da ciascuna provincia, in base alle indicazioni fornite dalle regioni in relazione al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nell'ambito dei piani di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Con frequenza triennale, ma comunque nei citati due periodi idrologici differenti, deve essere effettuato il monitoraggio su una rete di maggiore dettaglio, comprendente anche le aste dei sottobacini minori, definita sulla base dei primi due anni di indagini relative alla rete di primo grado. Al termine di ciascun anno di monitoraggio deve essere realizzata la stesura delle carte a colori di qualità dei corpi idrici, una per ciascun regime idrologico, affinché i dati siano facilmente diffondibili ed interpretabili anche dai non addetti ai lavori.
        2. Qualora si verifichino emergenze particolari, quali quelle connesse a nuovi interventi sul territorio, oppure si manifesti una evidente evoluzione negativa in taluni tratti fluviali, deve essere effettuato un monitoraggio nelle quattro stagioni dell'anno, su una rete di dettaglio comprensiva di tutto il tratto in cui si manifestano effetti di turbativa e stabilita appositamente per la situazione contingente al fine di delimitare la zona critica e programmare interventi di risanamento.


Art. 6.

        1. Per quanto concerne la rete dei canali di bonifica, il monitoraggio deve essere realizzato annualmente in due periodi idrologici artificiali differenti, corrispondenti alle fasi di apertura e chiusura dei canali, e secondo una rete di stazioni che sono concordate di concerto con gli enti di bonifica territorialmente competenti.


Art. 7.

        1. Il monitoraggio biologico con il metodo IBE non deve mai essere eseguito nei seguenti casi:

                a) in prossimità dell'immissione di uno scarico o di un affluente, poiché deve sempre essere rispettata una distanza di sicurezza che garantisca il completo rimescolamento dell'immissione con il corpo ricevente;

                b) nel periodo immediatamente successivo ad una piena, naturale od artificiale, o ad una secca, in quanto devono essere rispettati i tempi di ricolonizzazione della fauna invertebrata;
                c) nei bacini artificiali creati dagli sbarramenti fluviali; in tali casi il monitoraggio può essere effettuato immediatamente a monte del bacino od a valle dello sbarramento.


Art. 8.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per la raccolta e la sintesi dei dati rilevati durante ogni attività annuale di monitoraggio, individuano gli uffici ai quali affluiscono i dati e le procedure di controllo delle strutture preposte al mappaggio, la formazione degli addetti al monitoraggio e le modalità relative alla pubblicazione degli stessi, assicurandone la maggior diffusione possibile.


Art. 9.

        1. Le competenze per il mappaggio biologico spettano alle strutture pubbliche preposte al controllo ambientale. Il gruppo che realizza il lavoro di campagna deve essere composto da un minimo di due persone, di cui almeno una in possesso di laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in scienze ambientali.
        2. Possono effettuare il monitoraggio biologico i dipendenti delle strutture pubbliche che abbiano maturato un'esperienza almeno biennale, comprovata da corrispondenti lavori nel settore. I dipendenti pubblici sono tenuti alla partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento sul tema. Qualora la struttura pubblica non sia in grado di svolgere il lavoro, perché il personale non risponde ai requisiti di cui alla presente legge o per mancanza di personale o per un temporaneo impegno della struttura su altre indagini, la provincia competente provvede ad affidare l'incarico di collaborazione a privati in grado di costituire un gruppo di lavoro di almeno due persone, di cui almeno una in possesso di laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in scienze ambientali, e che abbiano una esperienza almeno triennale, comprovata da corrispondenti lavori nel settore. Qualora si renda necessario l'impiego di privati, a parità di esperienza, costituisce titolo preferenziale la partecipazione ad un corso di formazione sul monitoraggio biologico con metodo IBE, organizzato da un ente statale o da una struttura ufficiale riconosciuta dallo Stato, e l'avere già svolto analoga attività di monitoraggio negli ambienti oggetto dell'incarico. Nel caso in cui il monitoraggio sia effettuato da privati, deve essere instaurato un rapporto di collaborazione attiva con la struttura pubblica che deve impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie per uno svolgimento corretto del monitoraggio.



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