XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1057
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il mappaggio biologico consiste nella raccolta di
macroinvertebrati acquatici e nella definizione di un indice,
denominato indice biotico esteso (IBE), costituito da cinque
classi di qualità, ognuna con un preciso colore di riferimento
od una opportuna retinatura per la rappresentazione
cartografica, e realizzato secondo le modalità di cui
all'articolo 3.
Art. 2.
1. Il monitoraggio biologico mediante applicazione
dell'IBE si effettua esclusivamente per gli ambienti di acque
correnti superficiali, fatta eccezione per le acque di
sorgenti da nevai e le acque salmastre ovvero in prossimità
delle foci.
Art. 3.
1. I dati dell'IBE devono essere raccolti in una scheda
approvata ai sensi del comma 3.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è nominata una commissione composta da tre membri
scelti fra professori universitari di comprovata esperienza
nel settore del monitoraggio biologico, individuati sulla base
di designazioni effettuate dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, allo scopo di definire, sulla base del
più aggiornato manuale di applicazione e dei prevalenti
orientamenti scientifici oltre che dell'esperienza maturata
negli altri Paesi dell'Unione europea, le norme tecniche di
applicazione dell'IBE.
3. La commissione di cui al comma 2, entro venti giorni
dal suo insediamento, invia al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio una relazione sullo studio da essa
svolto ai fini di cui al medesimo comma 2. Entro i successivi
venti giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro
della sanità, sono stabilite le norme tecniche di applicazione
del metodo IBE e sono approvati i modelli delle schede di cui
al comma 1.
Art. 4.
1. Ai fini di cui alla presente legge le unità di studio
sono costituite dai bacini idrografici come definiti
dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 18
maggio 1989, n. 183.
2. Qualora vi sia la necessità di effettuare studi
particolareggiati in relazione ad una determinata problematica
ambientale emergente, le unità di studio possono essere
definite in deroga a quanto stabilito al comma 1.
Art. 5.
1. Il monitoraggio deve essere effettuato annualmente in
due diversi momenti idrologici corrispondenti alla condizione
di magra e di morbida fluviale nelle stazioni di campionamento
appartenenti alla rete di primo grado, come individuata da
ciascuna provincia, in base alle indicazioni fornite dalle
regioni in relazione al rilevamento dello stato di qualità dei
corpi idrici superficiali, nell'ambito dei piani di tutela
delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152. Con frequenza triennale, ma comunque nei
citati due periodi idrologici differenti, deve essere
effettuato il monitoraggio su una rete di maggiore dettaglio,
comprendente anche le aste dei sottobacini minori, definita
sulla base dei primi due anni di indagini relative alla rete
di primo grado. Al termine di ciascun anno di monitoraggio
deve essere realizzata la stesura delle carte a colori di
qualità dei corpi idrici, una per ciascun regime idrologico,
affinché i dati siano facilmente diffondibili ed
interpretabili anche dai non addetti ai lavori.
2. Qualora si verifichino emergenze particolari, quali
quelle connesse a nuovi interventi sul territorio, oppure si
manifesti una evidente evoluzione negativa in taluni tratti
fluviali, deve essere effettuato un monitoraggio nelle quattro
stagioni dell'anno, su una rete di dettaglio comprensiva di
tutto il tratto in cui si manifestano effetti di turbativa e
stabilita appositamente per la situazione contingente al fine
di delimitare la zona critica e programmare interventi di
risanamento.
Art. 6.
1. Per quanto concerne la rete dei canali di bonifica, il
monitoraggio deve essere realizzato annualmente in due periodi
idrologici artificiali differenti, corrispondenti alle fasi di
apertura e chiusura dei canali, e secondo una rete di stazioni
che sono concordate di concerto con gli enti di bonifica
territorialmente competenti.
Art. 7.
1. Il monitoraggio biologico con il metodo IBE non deve
mai essere eseguito nei seguenti casi:
a) in prossimità dell'immissione di uno scarico o
di un affluente, poiché deve sempre essere rispettata una
distanza di sicurezza che garantisca il completo
rimescolamento dell'immissione con il corpo ricevente;
b) nel periodo immediatamente successivo ad una
piena, naturale od artificiale, o ad una secca, in quanto
devono essere rispettati i tempi di ricolonizzazione della
fauna invertebrata;
c) nei bacini artificiali creati dagli sbarramenti
fluviali; in tali casi il monitoraggio può essere effettuato
immediatamente a monte del bacino od a valle dello
sbarramento.
Art. 8.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità per la raccolta e la sintesi
dei dati rilevati durante ogni attività annuale di
monitoraggio, individuano gli uffici ai quali affluiscono i
dati e le procedure di controllo delle strutture preposte al
mappaggio, la formazione degli addetti al monitoraggio e le
modalità relative alla pubblicazione degli stessi,
assicurandone la maggior diffusione possibile.
Art. 9.
1. Le competenze per il mappaggio biologico spettano alle
strutture pubbliche preposte al controllo ambientale. Il
gruppo che realizza il lavoro di campagna deve essere composto
da un minimo di due persone, di cui almeno una in possesso di
laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in
scienze ambientali.
2. Possono effettuare il monitoraggio biologico i
dipendenti delle strutture pubbliche che abbiano maturato
un'esperienza almeno biennale, comprovata da corrispondenti
lavori nel settore. I dipendenti pubblici sono tenuti alla
partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento sul tema.
Qualora la struttura pubblica non sia in grado di svolgere il
lavoro, perché il personale non risponde ai requisiti di cui
alla presente legge o per mancanza di personale o per un
temporaneo impegno della struttura su altre indagini, la
provincia competente provvede ad affidare l'incarico di
collaborazione a privati in grado di costituire un gruppo di
lavoro di almeno due persone, di cui almeno una in possesso di
laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in
scienze ambientali, e che abbiano una esperienza almeno
triennale, comprovata da corrispondenti lavori nel settore.
Qualora si renda necessario l'impiego di privati, a parità di
esperienza, costituisce titolo preferenziale la partecipazione
ad un corso di formazione sul monitoraggio biologico con
metodo IBE, organizzato da un ente statale o da una struttura
ufficiale riconosciuta dallo Stato, e l'avere già svolto
analoga attività di monitoraggio negli ambienti oggetto
dell'incarico. Nel caso in cui il monitoraggio sia effettuato
da privati, deve essere instaurato un rapporto di
collaborazione attiva con la struttura pubblica che deve
impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie per uno
svolgimento corretto del monitoraggio.