XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1049
Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per
servizio militare più gravemente colpiti, quali definiti dalle
lettere A), A-bis), C), D) ed E) della
tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno già dalla fine
della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva,
grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella
autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio
della libertà di ogni uomo. Parliamo, infatti, di un istituto
che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e
prezioso ausilio, che ha consentito a persone colpite da
cecità totale, dall'amputazione dei quattro arti, da
paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla
propria esistenza un significato ed un ruolo di esseri umani
all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e
relazionali.
Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della
società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da
una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei
rapporti sociali, ci ha portato ad approvare l'abolizione del
servizio militare di leva obbligatorio, cosa che comporterà
inevitabilmente il venire meno del servizio di accompagnamento
riconosciuto ai grandi invalidi e finora svolto dai giovani
militari, un servizio che si è mostrato nel tempo di grande
valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento
da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.
Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non
tenere conto del grave problema che verrà a porsi in termini
che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi
invalidi.
Le soluzioni che sono state fino ad ora prospettate sono
di diversa natura. Una sarebbe quella di prevedere
l'utilizzazione per questo compito di personale proprio del
nuovo servizio civile volontario, istituito con legge sul
finire della XIII legislatura. Un'altra ipotesi rimanderebbe a
contratti individuali - rimborsati dallo Stato - stipulati dai
soggetti che hanno oggi diritto all'accompagnatore con
personale di propria fiducia.
Queste soluzioni, nell'esame compiuto fino ad ora,
presentano però tutte difficoltà sia organizzative che di
carattere finanziario, difficilmente risolvibili in breve
tempo.
Per questa ragione nel corso della XIII legislatura, la
Camera dei deputati, in sede di Commissione lavoro, ha
elaborato un testo di legge, che nell'immediato cercava di
dare una prima risposta, sulla base delle risorse disponibili,
al problema che si sta aprendo (A.C. 5995-6200-6701-A). Questo
testo non ha potuto giungere all'esame dell'Aula per lo
scioglimento delle Camere.
Riteniamo che l'avvio di una nuova discussione potrebbe
riprendere là dove il lavoro si era interrotto, prevedendo
però una quota di risorse anche maggiore da definire con la
nuova legge finanziaria.
In ogni caso, in considerazione delle legittime
aspettative dei soggetti interessati, riteniamo necessario che
il Parlamento porti a compimento il lavoro iniziato nella XIII
legislatura, permettendo ai grandi invalidi di sopperire al
venire meno del servizio dell'accompagnatore militare.
La proposta di legge che si sottopone all'esame della
Camera, all'articolo 1, comma 1, che riformula il secondo
comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, prevede il riconoscimento in
favore dei pensionati affetti da determinate invalidità del
diritto ad un accompagnatore militare o del servizio
civile.
Analogo beneficio viene riconosciuto ai grandi invalidi
per servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da
determinate invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro
al valor militare.
L'articolo 1, comma 2, dispone che, a decorrere dal 1o
luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di
procedere all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi
invalidi che, alla data di entrata in vigore della legge,
fruiscono di un accompagnatore militare o del servizio civile
compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte
di lire 1.700.000 per dodici mensilità. Il comma 3 dispone che
a tale assegno non si applica, per il biennio 2002-2003,
l'adeguamento automatico previsto per i trattamenti
pensionistici di guerra.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo rimette ad un
apposito decreto del Ministro della difesa il compito di
accertare il numero degli assegni corrisposti, alla data del
30 novembre 2002, in sostituzione dell'accompagnatore e di
provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla
determinazione del numero degli assegni che potranno essere
liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando
la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale
servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di
entrata in vigore della legge, ed ai quali gli enti preposti
non siano più in grado di assicurarlo. L'entità del citato
assegno è stabilita nella misura di lire 1.700.000 mensili
ovvero, per determinate categorie di invalidi, in misura
ridotta al 50 per cento.
L'articolo 2, recante la clausola di copertura
finanziaria, dispone che all'onere derivante dalla legge,
valutato in lire 10 miliardi per il 2002 e in lire 20 miliardi
a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.