XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1049




        Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, quali definiti dalle lettere A), A-bis), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno già dalla fine della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo. Parliamo, infatti, di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio, che ha consentito a persone colpite da cecità totale, dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di esseri umani all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
        Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ci ha portato ad approvare l'abolizione del servizio militare di leva obbligatorio, cosa che comporterà inevitabilmente il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi e finora svolto dai giovani militari, un servizio che si è mostrato nel tempo di grande valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.
        Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non tenere conto del grave problema che verrà a porsi in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi.
        Le soluzioni che sono state fino ad ora prospettate sono di diversa natura. Una sarebbe quella di prevedere l'utilizzazione per questo compito di personale proprio del nuovo servizio civile volontario, istituito con legge sul finire della XIII legislatura. Un'altra ipotesi rimanderebbe a contratti individuali - rimborsati dallo Stato - stipulati dai soggetti che hanno oggi diritto all'accompagnatore con personale di propria fiducia.
        Queste soluzioni, nell'esame compiuto fino ad ora, presentano però tutte difficoltà sia organizzative che di carattere finanziario, difficilmente risolvibili in breve tempo.
        Per questa ragione nel corso della XIII legislatura, la Camera dei deputati, in sede di Commissione lavoro, ha elaborato un testo di legge, che nell'immediato cercava di dare una prima risposta, sulla base delle risorse disponibili, al problema che si sta aprendo (A.C. 5995-6200-6701-A). Questo testo non ha potuto giungere all'esame dell'Aula per lo scioglimento delle Camere.
        Riteniamo che l'avvio di una nuova discussione potrebbe riprendere là dove il lavoro si era interrotto, prevedendo però una quota di risorse anche maggiore da definire con la nuova legge finanziaria.
        In ogni caso, in considerazione delle legittime aspettative dei soggetti interessati, riteniamo necessario che il Parlamento porti a compimento il lavoro iniziato nella XIII legislatura, permettendo ai grandi invalidi di sopperire al venire meno del servizio dell'accompagnatore militare.
        La proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera, all'articolo 1, comma 1, che riformula il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, prevede il riconoscimento in favore dei pensionati affetti da determinate invalidità del diritto ad un accompagnatore militare o del servizio civile.
        Analogo beneficio viene riconosciuto ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da determinate invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
        L'articolo 1, comma 2, dispone che, a decorrere dal 1o luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi invalidi che, alla data di entrata in vigore della legge, fruiscono di un accompagnatore militare o del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità. Il comma 3 dispone che a tale assegno non si applica, per il biennio 2002-2003, l'adeguamento automatico previsto per i trattamenti pensionistici di guerra.
        Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo rimette ad un apposito decreto del Ministro della difesa il compito di accertare il numero degli assegni corrisposti, alla data del 30 novembre 2002, in sostituzione dell'accompagnatore e di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, ed ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assicurarlo. L'entità del citato assegno è stabilita nella misura di lire 1.700.000 mensili ovvero, per determinate categorie di invalidi, in misura ridotta al 50 per cento.
        L'articolo 2, recante la clausola di copertura finanziaria, dispone che all'onere derivante dalla legge, valutato in lire 10 miliardi per il 2002 e in lire 20 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.




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