XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1049




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).

        1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:

        "I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B); numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".

        2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis)‰á4 della tabella E allegata al medesimo testo
unico di cui al Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare o del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità.
        3. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        4. Entro il 30 novembre 2002, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali gli enti preposti non siano in grado di assicurarlo. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti da infermità ascritte alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a lire 1.700.000 per dodici mensilità e per i soggetti con infermità ascritte alle lettere B), numero 1); C); D), ed E), numero 1, della medesima tabella E, tale assegno verrà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
        5. Alla liquidazione dell'assegno di cui al comma 4 provvedono i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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