XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1041




        Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge si caratterizza per la proposta di attribuire ai giovani, al compimento dei diciotto anni di età, una "dotazione di capitale" da utilizzare in progettualità per il futuro, in particolare in formazione. Tale dotazione prende la forma della concessione di un prestito di almeno 30 milioni di lire, di cui una parte da non restituire e una parte da restituire con tempi e modalità differenziati a seconda delle condizioni reddituali. Il prestito avrà garanzia pubblica e copertura pubblica degli oneri derivanti da interessi fortemente agevolati, per l'individuazione dei limiti di finanziamento dei quali si utilizzano i proventi di ciò che rimane - dopo la riforma attuata con il "collegato tributario" del novembre 2000 - dell'imposta di donazione e successione.
        Le motivazioni a sostegno di questa proposta concernono tanto la sfera dell'"equità" quanto quella dell'"efficienza". Le une e le altre fanno riferimento al drammatico aumento delle diseguaglianze che può verificarsi nei sistemi globalizzati moderni, diseguaglianze gravemente "inique", tali da minare il principio dell'"eguaglianza delle opportunità", ma anche fortemente "inefficienti", tali cioè da condizionare negativamente le possibilità di sviluppo e di incremento della produttività.
        Per l'"iniquità" basta pensare alla distribuzione del reddito e al ruolo giocato in essa dalla distribuzione della ricchezza, assai più concentrata di quella del reddito e generante le disparità con l'impatto maggiore sulla equità intergenerazionale e dunque sulla condizione giovanile, paradossalmente, però, le meno studiate e contrastate politicamente. Uno dei fattori rilevanti dell'incremento generale delle diseguaglianze deriva proprio dalla crescente "concentrazione" della ricchezza: negli USA nel 1995 il patrimonio netto medio dell'1 per cento più ricco della popolazione era pari a 4,6 milioni di dollari, mentre il patrimonio netto medio del quintile più ricco - a cui tale 1 per cento appartiene - era pari a 550 mila dollari e il patrimonio del quintile più povero era di soli 450 dollari; nel Regno Unito nel 1996 il 93 per cento della ricchezza nazionale apparteneva al 50 per cento più benestante della popolazione; in Italia nel 1998 il 10 per cento delle famiglie più abbienti possedeva il 46,4 per cento dell'intero ammontare di ricchezza.
        I rischi di "inefficienza" si palesano più chiaramente quando ci si richiama alle caratteristiche della "economia della conoscenza", il dispiegamento delle cui potenzialità è strettamente condizionato al possesso, da parte dei cittadini, di requisiti stringenti di istruzione, sapere, abilità, competenza e investimento nel proprio capitale umano. La concentrazione nelle mani di pochi di tali requisiti per un verso crea ulteriori disparità, per un altro può inceppare lo stesso processo di avanzamento di un'innovazione alimentabile solo mediante apprendimento esteso e a larga diffusione. Altrettanto è vero dei meccanismi concorrenziali, alterati e perfino bloccati nel dinamismo ad essi intrinseco quando le risorse sono concentrate nelle mani di pochi.
        Le motivazioni tanto di "equità" quanto di "efficienza" sono ancora più importanti nell'indurre a correggere quello squilibrio nelle "opportunità di accesso" che sembra riguardare soprattutto i più giovani, visto che la maggior parte degli individui privi di proprietà si situa proprio nella fascia di età compresa fra i venti e i trenta anni e che molti di essi, specie i meno abbienti, non possiedono le risorse per compiere gli studi universitari, per avviare un'attività o, perfino, per accendere un mutuo.
        Sia le motivazioni in termini di equità che le motivazioni in termini di efficienza conducono, dunque, a una sottolineatura del principio liberal-democratico dell'"eguaglianza delle opportunità" per i più giovani. Questo principio, infatti, sostiene che nessuno è inerentemente migliore degli altri e ognuno ha diritto a una quota equa di risorse iniziali con le quali avviare e progettare la propria vita futura. Questo principio sostiene altresì che, se i prerequisiti del successo sono la maggiore istruzione e l'investimento sul capitale umano, nessuna organizzazione economica efficiente può permettersi di discriminare sulla base di criteri diversi dalle capacità e dai talenti delle persone. Tutto ciò è ancora più vero per i giovani, cioè per coloro che hanno un'età in cui scelte e opportunità sono determinanti per il futuro, per i quali, in particolare, la disponibilità di un capitale significa maggiore libertà effettiva, maggiore autonomia, maggiore responsabilità.
        Due implicazioni di questa impostazione meritano di essere sottolineate:

            1) viene adottata una versione "forte" delle nozioni sia di "opportunità" - non limitata alla versione debole di "parità formale dei punti di accesso" - sia di "inclusione sociale", richiedente l'attivazione di risorse specifiche di progettualità. Infatti, se le opportunità sono viste come "opportunità concrete", come "capacità effettive" - secondo le parole di Amartya Sen - di essere, di fare, di avere, di sapere, l'inclusione nella cittadinanza richiede che siano fornite a ciascuno condizioni di eguaglianza nella "libertà effettiva" di perseguire il proprio "progetto di vita".

            2) Viene superato il modo caricaturale con cui è posto spesso il tema dell'"equità intergenerazionale", in contrapposizione con quello dell'"equità infragenerazionale", come se fosse il perseguimento dell'equità fra i membri di una stessa generazione a compromettere - bruciando tutte le risorse a disposizione - il perseguimento dell'equità fra generazioni diverse.

        In realtà, "equità intergenerazionale" ed "equità infragenerazionale" sono correlate da due semplicissime ragioni: a) l'ineguaglianza infragenerazionale accresce la mortalità, la morbilità, le carenze di abilità e di saperi della popolazione e quindi fa deperire sia il "capitale sociale" sia il "capitale produttivo" da trasferire alle nuove generazioni; b) il risultato di una generazione è il punto di partenza della successiva. Occorre, dunque, superare l'impasse rappresentato dalla presupposizione, nella società, di un "gioco a somma negativa" e immaginare la possibilità di "giochi a somma positiva": cosa a cui mira, per l'appunto, l'ipotesi di una dotazione di capitale per i giovani volta a incrementare le risorse complessive di progettualità, di socialità e di attività (nel senso proprio anche di "tassi di attività") di cui la nostra società può disporre.
        Il valore del principio liberal-democratico dell'"eguaglianza delle opportunità" è lo stesso che giustifica la connessione tra la fornitura di una "dotazione di capitale" ai giovani e l'imposta di donazione e successione. Non a caso i progetti che si conoscono a livello internazionale per offrire "dotazioni di capitale" ai giovani (Ackerman e Alstott, 1999, Kelly e Lissauer, 2000, Le Grand e Nissan, 2000, Reich, 2001) prevedono tutti un aggancio con l'imposta di successione e addirittura un suo incremento, nel presupposto che la ricchezza accumulata da una generazione debba contribuire allo sviluppo della successiva. Proprio basandosi sull'enfatizzazione di quel principio un liberale come John Stuart Mill vedeva nell'imposta di successione la principale imposta di uno Stato volto a offrire il massimo di ricompensa economica allo sforzo individuale e perciò il massimo di eguaglianza dei punti di partenza a tutti coloro che entrano nella competizione economica.
        In Italia la riforma avvenuta nel novembre 2000 (articolo 69 della legge n. 342 del 2000) dell'imposta di donazione e successione aveva di fatto già abolito l'imposta per i patrimoni medio-bassi, lasciandola solo sui grandi patrimoni. Infatti, è stata eliminata l'imposta sull'asse ereditario, l'imposta su ciascun erede è stata trasformata da progressiva in proporzionale, le aliquote sono state ridotte da 30 a 3 (del 4, del 6 e dell'8 per cento a seconda del grado di parentela), sono state individuate soglie consistenti al di sotto delle quali non si paga nulla (350 milioni di lire per familiare e 1 miliardo di lire nel caso di minori o portatori di handicap), la determinazione del valore dell'azienda viene effettuata sottraendo il valore dell'avviamento (corrispondente spesso a circa il 50 per cento del valore complessivo), le aziende agricole trasmesse per linea diretta sono totalmente esenti, le donazioni tra vivi hanno aliquote ancora più favorevoli per chi riceve (3,5 e 7 per cento a seconda del grado di parentela).
        Grazie alla riforma già realizzata l'Italia si presenta come il Paese europeo in cui si paga la più bassa imposta di successione: le aliquote in Belgio, Germania e Svezia sono il 30 per cento, in Spagna il 34 per cento, in Francia e in Gran Bretagna il 40 per cento. Eliminarla totalmente, tuttavia, sarebbe un grave errore. In primo luogo perché non c'è Paese dell'Unione europea - a cui l'Italia appartiene con ruolo e peso primario - e nemmeno Paese sviluppato tout court- con la sola eccezione degli USA della nuova amministrazione repubblicana - che ha in animo di fare ciò. In secondo luogo perché le caratteristiche della riforma italiana, lungi dall'aumentare il contenzioso, sono tali da ridurre la base imponibile e con essa il contenzioso, consentendo al tempo stesso introiti di cui è futile dire che "sono così bassi che tanto vale abolire l'imposta di successione", perché essi sono invece dimensionati proprio in relazione alle finalità perseguite. In terzo luogo perché l'acquisizione dei proventi di questa imposta nient'altro significa se non la disponibilità da parte dei giovani più fortunati - che, senza alcun loro merito specifico, ma, per l'appunto, grazie alla "fortuna", grazie a ciò che John Rawls chiama "i frutti casuali e arbitrari della lotteria naturale", iniziano con un patrimonio più consistente le loro esperienze di lavoro e di vita - a pagare un moderato "contributo di solidarietà" in favore dei giovani che le iniziano senza nulla, spesso senza neanche un titolo di studio adeguato.
        Sono queste, del resto, le misure con cui si radica tra i cittadini il senso di appartenenza a una collettività, caratterizzato da valori e aspirazioni comuni da cui deriva anche quella particolare disponibilità a sostenersi vicendevolmente che è racchiusa nel principio dell'"eguaglianza delle opportunità". Principio che, proprio perché motore di un sistema di valori condiviso, richiede per sua natura processi di realizzazione intrinsecamente democratici, l'opposto di quell'"esproprio dei patrimoni per ogni generazione" che solo per dileggio - e non per gusto del paradosso - può essere considerato la sua logica ed estrema implicazione. Sono significative le parole che alcuni redditieri americani hanno usato per respingere il proposito del presidente Bush di abolire la tassa di successione, proposito considerato "cattivo" (bad) per la democrazia, l'economia e la società in quanto "arricchirebbe ulteriormente i milionari americani mentre sottrarrebbe le risorse fiscali necessarie ad alleviare le condizioni di vita delle famiglie che faticano a sbarcare il lunario".
        Più nel dettaglio, la misura proposta si propone di realizzare, a beneficio dei più giovani, le seguenti finalità:

            intervenire il più possibile "a monte", in un momento prossimo, e non successivo, alla formazione delle diseguaglianze;

            "promuovere" (capacità, abilità, competenze, sapere) piuttosto che "risarcire" (per mancanze, carenze, deprivazioni);

            adottare una nozione forte, e non debole, di "eguaglianza delle opportunità" (dunque, una nozione non in contrapposizione con quella di "eguaglianza dei risultati", da perseguire con altri strumenti, complementari e convergenti) per incidere sulla distribuzione iniziale di risorse (istruzione, formazione, eccetera);

            influire, oltre che sulla distribuzione iniziale di risorse, sul prezzo che gli individui possono ottenere per le loro risorse nel momento in cui le scambiano sul mercato (andando, per esempio, oltre il salario minimo);

            incoraggiare e premiare comportamenti positivi (la fruibilità del capitale è legata al completamento della formazione prevista dall'ordinamento, al rispetto della legge e all'assunzione di ulteriori impegni).

        L'utilizzo è condizionato al rispetto di determinati obblighi e comportamenti positivi quali:

            completamento della formazione prevista dall'ordinamento (diploma di scuola secondaria, obbligo formativo, apprendistato);

            assenza di condanne penali (nei casi di devianza gli utilizzi sarebbero limitati e controllati).

        La fruizione è legata in modo specifico alla formazione post-secondaria qualificata di varia natura: universitaria, altri corsi riconosciuti, tirocinio professionale, formazione legata all'attività lavorativa, eccetera, ma anche all'avviamento di un'attività imprenditoriale e professionale.
        I beneficiari sono giovani residenti nell'intero territorio nazionale che abbiano completato la formazione prevista dall'ordinamento (per il 2001 ciò riguarda i giovani tra i quindici e i diciotto anni di età che dovranno assolvere i loro obblighi nella scuola, nella formazione professionale di competenza regionale, nell'apprendistato), che facciano domanda e rispondano ai requisiti e ai criteri previsti per l'inserimento in graduatoria.

        L'articolo 1 prevede, per un periodo sperimentale di due anni, l'attribuzione ad ogni cittadino italiano, al compimento dei diciotto anni di età, di una dotazione finanziaria di capitale di almeno 30 milioni di lire per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione è attribuita a titolo di credito senza interessi; una quota parte di tale dotazione potrà essere attribuita ai giovani a titolo di contributo a fondo perduto.
        Il Governo dovrà presentare annualmente una relazione al Parlamento sui risultati della sperimentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze potrà prolungare, sentito il parere del Parlamento e della Conferenza unificata, la sperimentazione per un periodo non superiore a due anni.

        L'articolo 2 stabilisce (comma 1) che i soggetti beneficiari devono avere completato l'obbligo formativo previsto dalla legge Bassanini (legge n. 144 del 1999) fino al diciottesimo anno di età, e non avere subìto condanne penali (in questi casi potranno essere previste modalità specifiche e controllate di erogazione della dotazione da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale).
        Il comma 2 precisa che il giovane può usufruire della dotazione finanziaria di capitale entro il venticinquesimo anno di età (per esempio al momento di iscriversi ad un master) salvo le deroghe che potranno essere previste dai provvedimenti regionali attuativi. Il comma 3 stabilisce che la dotazione finanziaria di capitale è destinata alla formazione o all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale, ovvero ad entrambe le finalità qualora l'avvio di un'attività necessiti anche di momenti formativi.
        Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono la dotazione finanziaria di capitale, le regioni, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti (comma 5) la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
        I benefìci di cui alla presente proposta di legge sono cumulabili con il prestito d'onore già previsto per i disoccupati meridionali (comma 6).
        Il rimborso della dotazione finanziaria di capitale (comma 7), al netto dell'eventuale quota di contributo a fondo perduto, dovrà avvenire entro un massimo di quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo della dotazione, secondo modalità stabilite dai provvedimenti regionali attuativi che potranno prevedere eventuali dilazioni e rateizzazioni anche in riferimento al reddito dichiarato dal beneficiario nell'anno fiscale precedente la data fissata per il rimborso.

        L'articolo 3 istituisce i fondi regionali per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani.
        Il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1) stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale ai giovani, stabilendo un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi, la garanzia per la copertura dei rischi e l'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto sono a carico dei fondi regionali.
        Lo stesso Ministro (comma 2) provvede annualmente, sentita la Conferenza unificata, a ripartire tra le regioni una somma pari al gettito (circa 1.500 miliardi di lire) dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificata dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000. La ripartizione avviene in relazione al numero dei cittadini residenti nelle singole regioni che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito pro capite medio di ogni singola regione.
        Le regioni (comma 3), con proprio provvedimento (legge o regolamento), provvedono ad istituire il fondo regionale, a stabilire le modalità di attribuzione della dotazione finanziaria di capitale, l'eventuale quota della dotazione attribuita a titolo di contributo a fondo perduto, le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte degli enti territoriali e locali e da parte dei privati, nonché a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali ed i criteri per il monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle dotazioni di capitale erogate.
        Le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali da parte di privati cittadini, di società, associazioni ed enti, potranno essere dedotte dall'imponibile ai fini IRPEF ed IRPEG (comma 4).
        Qualora una regione non utilizzi in parte o per intero le risorse del proprio fondo entro il 31 dicembre, tali disponibilità saranno ripartite tra le regioni che avranno alla stessa data utilizzato interamente le somme loro assegnate (comma 5).




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