XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1041
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani
per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).
1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni
cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è attribuita una
dotazione finanziaria di capitale pari a 30 milioni di lire,
ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai
provvedimenti regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, per
la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento
di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione
finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza
interessi; le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione
finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo
a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo
3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente
legge.
3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di
cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il
prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non
superiore a due anni.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari).
1. I benefìci di cui alla presente legge sono attribuiti,
su richiesta, al compimento del diciottesimo anno di età, ai
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) completamento dell'obbligo formativo previsto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. l44, e
successive modificazioni;
b) assenza di condanne penali, salvo quanto
previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3
della presente legge.
2. Il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge
decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del
venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal
provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3.
3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una
o ad entrambe delle seguenti finalità:
a) formazione post-secondaria qualificata, con
l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze
professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea
universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di
tirocini professionali o altro;
b) avviamento di un'attività imprenditoriale o
professionale.
4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per
l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 1,
specificano:
a) in quale data intendano ricevere, entro i
termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione
finanziaria di capitale;
b) la finalizzazione della dotazione finanziaria
di capitale con il relativo piano di spesa.
5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di
avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani
che richiedono i benefìci di cui alla presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
consultazione delle parti sociali e delle associazioni di
categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore
del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3, con
proprio documento, la domanda prevedibile di figure
professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la
produzione di beni e servizi, ai fini di uno sviluppo
equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del
territorio.
6. I benefìci di cui alla presente legge sono cumulabili,
dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della
dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla
data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale
quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a
titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità
previste dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3.
Qualora la somma non sia restituita entro il termine
stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o
all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo
3, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria
di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso
ad un tasso pari all'interesse legale.
Art. 3.
(Fondi regionali per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani).
1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro dell'economia e
delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione
bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche
ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di
capitale di cui all'articolo 1 ai beneficiari individuati
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un
tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio
nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la
copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale
erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a
titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di
cui al comma 3.
2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31
marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una
somma determinata annualmente in misura pari al gettito,
relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, in
relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nel
territori delle singole regioni o province autonome, che
compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al
reddito pro capite medio di ogni singola regione o
provincia autonoma relativo all'anno precedente.
3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite
secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri
provvedimenti, provvedono:
a) ad istituire con tali risorse un fondo per
l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito
denominato "fondo", destinato alla copertura degli oneri
relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai
sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale
erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a
titolo di contributo a fondo perduto;
b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento
del fondo da parte di enti territoriali e locali nonchè da
parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra
cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
c) alla definizione delle modalità di attribuzione
dei benefici di cui all'articolo 1 in base alla graduatoria
regionale di cui alla lettera g) del presente comma,
fino a concorrenza delle risorse del fondo per la copertura
degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti,
nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale
attribuzione di parte della dotazione finanziaria di capitale
a titolo di contributo a fondo perduto;
d) a stabilire l'ammontare della dotazione
finanziaria di capitale di cui all'articolo 1 destinata
all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale
e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale
destinata alla formazione post-secondaria qualificata;
e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, eventuali
modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci
di cui alla presente legge, da attuare con la collaborazione
dei servizi di assistenza sociale;
f) a stabilire, in casi particolari, derivanti da
specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite
di età di cui al comma 2 dell'articolo 2;
g) a definire le modalità per la compilazione
delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un
mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo
conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove
attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal
documento di cui al comma 5 dell'articolo 2; della situazione
economica del richiedente relativa al nucleo familiare,
definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di
presentazione della domanda;
h) a definire i criteri per il monitoraggio
dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di
capitale erogate per le finalità di cui alla presente
legge;
i) a definire le modalità per il rimborso della
dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito
dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la
data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni
e rateizzazioni.
4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2
dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la
seguente:
c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dei fondi regionali o delle province autonome per
l'eguaglianza delle opportunità dei giovani.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione
delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che abbiano utilizzato interamente le
somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo.
Art. 4.
(Copertura degli oneri finanziari).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.500 miliardi nell'anno 2002 ed a lire
1.500 miliardi nell'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie
ed in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai
Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.