XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1041




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani
per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).

        1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 30 milioni di lire, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi; le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 3.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
        3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.


Art. 2.

(Soggetti beneficiari).

        1. I benefìci di cui alla presente legge sono attribuiti, su richiesta, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. l44, e successive modificazioni;

                b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge.

        2. Il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3.
        3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

                a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o altro;

                b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

        4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 1, specificano:

                a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

                b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

        5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
        6. I benefìci di cui alla presente legge sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
        7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 3, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.


Art. 3.

(Fondi regionali per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani).

        1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1 ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al comma 3.
        2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nel territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito pro capite medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.
        3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

                a) ad istituire con tali risorse un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato "fondo", destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

                b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonchè da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

                c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti, nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

                d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1 destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;

                e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci di cui alla presente legge, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

                f) a stabilire, in casi particolari, derivanti da specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 2;

                g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 2; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

                h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui alla presente legge;

                i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

        4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

                c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali o delle province autonome per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani.

        5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.


Art. 4.

(Copertura degli oneri finanziari).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 miliardi nell'anno 2002 ed a lire 1.500 miliardi nell'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie ed in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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