XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1039




        Onorevoli Colleghi! - La prova della partecipazione all'opera di rieducazione costituisce condizione assolutamente indispensabile, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per poter fruire della liberazione anticipata.
        Tale condizione, quindi, deve sussistere anche con riguardo ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, nonché a quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della medesima legge n. 354 del 1975, regime che, di per sé, non esclude in assoluto la possibilità di fornire comunque la prova richiesta, considerando, da un lato, che il citato articolo 41-bis non prevede la sospensione totale delle regole di trattamento, ma solo di quelle, tra esse, che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza; dall'altro lato che il principio del "trattamento" informa comunque, necessariamente, di sé l'intero ordinamento penitenziario.
        In ossequio ai dettati di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge; la pena non assume mai caratteristiche di disumanità e deve essere comunque volta alla rieducazione del condannato.
        Nel rispetto dei princìpi e dei dettami costituzionali, occorre rilevare che la rieducazione è basata sul lavoro e sull'istruzione. Considerata la carenza di lavoro che esiste in carcere, è doveroso sviluppare il concetto di istruzione per arrivare al vero reinserimento del detenuto, formulando l'equazione: a maggior informazione meno reati.
        Con la presente proposta di legge si propone l'ampliamento di quanto previsto dall'articolo 54 della citata legge n. 354 del 1975 a chi frequenta la scuola e consegue il relativo diploma.
        Per un anno di frequenza scolastica (ad esempio elementare) appare equo concedere una riduzione di pena pari a sessanta giorni. In tal modo si otterrebbe un grado di maturità e di sviluppo mentale più avanzato dell'attuale e si favorirebbe un autentico recupero del condannato.




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