XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1039
Onorevoli Colleghi! - La prova della partecipazione
all'opera di rieducazione costituisce condizione assolutamente
indispensabile, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, per poter fruire della
liberazione anticipata.
Tale condizione, quindi, deve sussistere anche con
riguardo ai detenuti per taluno dei delitti di cui
all'articolo 4-bis, nonché a quelli sottoposti al regime
di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della medesima
legge n. 354 del 1975, regime che, di per sé, non esclude in
assoluto la possibilità di fornire comunque la prova
richiesta, considerando, da un lato, che il citato articolo
41-bis non prevede la sospensione totale delle regole di
trattamento, ma solo di quelle, tra esse, che possono porsi in
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza;
dall'altro lato che il principio del "trattamento" informa
comunque, necessariamente, di sé l'intero ordinamento
penitenziario.
In ossequio ai dettati di cui agli articoli 3 e 27 della
Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla legge; la pena non assume mai
caratteristiche di disumanità e deve essere comunque volta
alla rieducazione del condannato.
Nel rispetto dei princìpi e dei dettami costituzionali,
occorre rilevare che la rieducazione è basata sul lavoro e
sull'istruzione. Considerata la carenza di lavoro che esiste
in carcere, è doveroso sviluppare il concetto di istruzione
per arrivare al vero reinserimento del detenuto, formulando
l'equazione: a maggior informazione meno reati.
Con la presente proposta di legge si propone l'ampliamento
di quanto previsto dall'articolo 54 della citata legge n. 354
del 1975 a chi frequenta la scuola e consegue il relativo
diploma.
Per un anno di frequenza scolastica (ad esempio
elementare) appare equo concedere una riduzione di pena pari a
sessanta giorni. In tal modo si otterrebbe un grado di
maturità e di sviluppo mentale più avanzato dell'attuale e si
favorirebbe un autentico recupero del condannato.