XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1039




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

            " 1-bis. Ai detenuti e agli internati che oltre a risultare iscritti ai corsi di istruzione della scuola dell'obbligo, istruzione secondaria, addestramento professionale e studi universitari, ottengono anche promozione, avanzamento, diploma o laurea è corrisposta, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, una detrazione di pena denominata "redenzione straordinaria" pari a giorni trenta ogni semestre oltre ai quarantacinque corrisposti ai sensi del comma 1.

            1-ter. La detrazione di pena prevista ai commi 1 e 1-bis si applica con provvedimento del magistrato di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a tale data, nella misura complessiva di settantacinque giorni, ovvero in quella di trenta giorni nei casi in cui siano state già concesse le detrazioni di pena secondo la disciplina preesistente a condizione che, al momento dell'applicazione della detrazione, e con riferimento ai semestri presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati ai commi 1 e 1-bis.

            1-quater Le disposizioni previste al comma 1-bis si applicano anche ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, nonché ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, comma 2".


Art. 2.

        1. Al comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "Provvede, con decreto motivato," sono inserite le seguenti: "sulla riduzione di pena per liberazione anticipata,".


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata", sono soppresse.
        2. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "al comma 4 dell'articolo 69", sono inserite le seguenti: ", nonché sui reclami avverso provvedimenti di diniego della liberazione anticipata".



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