XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1039
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
" 1-bis. Ai detenuti e agli internati che oltre a
risultare iscritti ai corsi di istruzione della scuola
dell'obbligo, istruzione secondaria, addestramento
professionale e studi universitari, ottengono anche
promozione, avanzamento, diploma o laurea è corrisposta, a
richiesta dell'interessato o del suo difensore, una detrazione
di pena denominata "redenzione straordinaria" pari a giorni
trenta ogni semestre oltre ai quarantacinque corrisposti ai
sensi del comma 1.
1-ter. La detrazione di pena prevista ai commi 1 e
1-bis si applica con provvedimento del magistrato di
sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi
alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a
tale data, nella misura complessiva di settantacinque giorni,
ovvero in quella di trenta giorni nei casi in cui siano state
già concesse le detrazioni di pena secondo la disciplina
preesistente a condizione che, al momento dell'applicazione
della detrazione, e con riferimento ai semestri presi in
considerazione, risulti provata la partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri
indicati ai commi 1 e 1-bis.
1-quater Le disposizioni previste al comma
1-bis si applicano anche ai detenuti per taluno dei
delitti di cui all'articolo 4-bis, nonché ai detenuti
sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, comma
2".
Art. 2.
1. Al comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "Provvede,
con decreto motivato," sono inserite le seguenti: "sulla
riduzione di pena per liberazione anticipata,".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione
di pena per la liberazione anticipata", sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "al comma
4 dell'articolo 69", sono inserite le seguenti: ", nonché sui
reclami avverso provvedimenti di diniego della liberazione
anticipata".