XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1038




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai ampiamente riconosciuto l'impegno delle nostre Forze armate in missioni internazionali sotto l'egida dell'ONU, o di organizzazioni internazionali di tipo "regionale", per la gestione di crisi, per il mantenimento od il ripristino della pace, o comunque per la partecipazione ad operazioni di soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra. E' inoltre agli occhi di tutti il notevole impegno che negli ultimi tempi ha caratterizzato le nostre Forze armate in impieghi al di fuori del territorio nazionale in attività operative ad elevato rischio, svolte nell'ambito di complessi di forze multinazionali in cui il confronto, in termini di efficienza, è continuo ed ha visto riconoscere attestati di merito al nostro Paese. In particolare in tale momento, che si può definire "storico", l'Esercito è impegnato in missioni internazionali in tre teatri operativi con tre complessi di forze a livello Brigata. Si tratta di oltre 10 mila uomini che quotidianamente assolvono, lontano dalla Patria, il loro dovere di soldati. Tuttavia, ancorché la frequenza degli interventi di contingenti militari all'estero abbia assunto carattere quasi sistematico, la relativa previsione normativa risulta essere, al contrario, particolarmente appesantita ed ingolfata dalla necessità di definire anche la disciplina di dettaglio in ogni singolo intervento "fuori area" e perfino in occasione delle singole scadenze di validità dei decreti-legge emanati dal Governo relativi alla medesima missione.
        Tale situazione, oltre a produrre incertezze normative e rischi di sperequazioni in situazioni di impiego assimilabili, genera peraltro solo svantaggi derivanti dal continuo ed inutile riesame in Parlamento di aspetti che non possono e non devono essere continuamente rimessi in discussione. La presente proposta di legge è pertanto finalizzata ad approntare, da subito, una disciplina a valenza generale, che regolamenti l'invio di forze militari all'estero, sotto l'egida di organizzazioni internazionali, senza peraltro precludere al Parlamento di conservare il proprio potere di approvazione, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione, circa l'impiego ordinario e straordinario delle Forze armate.
        In tale ottica si propone quindi di affidare al Parlamento, per il futuro, unicamente i pertinenti aspetti di carattere politico connessi all'avvio di ogni missione all'estero ed alla definizione dell'area d'intervento, del periodo di impegno, dell'entità del personale militare interessato e della copertura finanziaria.
        Parallelamente, analoghi contenuti dovranno avere i decreti-legge emanati dal Governo, che pertanto non dovranno disciplinare gli aspetti relativi al regime giuridico, al trattamento economico, a quello previdenziale ed assicurativo per ogni singola missione fuori dal territorio metropolitano, con un conseguente più rapido iter di approvazione e di conversione in legge. La presente proposta di legge è quindi intesa a introdurre una volta per tutte, per qualsiasi impegno delle nostre Forze armate in missioni internazionali, le disposizioni sul trattamento economico, anche per gli aspetti di valutazione di tale servizio, ed assicurativo del personale militare per i rischi connessi con tale impiego. Si prevede, in particolare, in via definitiva:
            il riconoscimento di una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n 360, nonché dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78;
            l'inapplicabilita delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario al personale impiegato nell'ambito delle citate missioni internazionali, nonché a quello dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
            il riconoscimento della super valutazione del servizio prestato presso i contingenti all'estero ai fini del cosiddetto "trascinamento";
            il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, che prevede, a carico dello Stato, la spesa di un'assicurazione sulla vita nel periodo di effettiva presenza nella zona di intervento, indipendentemente dall'uso dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di rischi riconducibili alle citate missioni;
            il trattamento giuridico-economico del personale in stato di prigionia o disperso;
            l'attribuzione della pensione spettante alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia (e del Corpo forestale dello Stato) in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento delle citate missioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308;
            l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1092, in caso di invalidità per la medesima causa;
            la possibilità di cumulo dei predetti trattamenti per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo (ai sensi della legge n. 301 del 1982), la speciale elargizione e l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge n. 308 del 1981 e al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge n. 1835 del 1927;
            l'applicazione della disciplina del codice penale militare di pace per il personale militare impegnato nelle missioni di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

        E' stata inoltre individuata la copertura finanziaria del provvedimento.
        Per quanto sopra esposto ed in considerazione della delicatezza della materia trattata e dell'urgenza che la disciplina della stessa presenta, si raccomanda una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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