XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1038
Onorevoli Colleghi! - E' ormai ampiamente riconosciuto
l'impegno delle nostre Forze armate in missioni internazionali
sotto l'egida dell'ONU, o di organizzazioni internazionali di
tipo "regionale", per la gestione di crisi, per il
mantenimento od il ripristino della pace, o comunque per la
partecipazione ad operazioni di soccorso alle popolazioni
coinvolte in episodi di guerra. E' inoltre agli occhi di tutti
il notevole impegno che negli ultimi tempi ha caratterizzato
le nostre Forze armate in impieghi al di fuori del territorio
nazionale in attività operative ad elevato rischio, svolte
nell'ambito di complessi di forze multinazionali in cui il
confronto, in termini di efficienza, è continuo ed ha visto
riconoscere attestati di merito al nostro Paese. In
particolare in tale momento, che si può definire "storico",
l'Esercito è impegnato in missioni internazionali in tre
teatri operativi con tre complessi di forze a livello Brigata.
Si tratta di oltre 10 mila uomini che quotidianamente
assolvono, lontano dalla Patria, il loro dovere di soldati.
Tuttavia, ancorché la frequenza degli interventi di
contingenti militari all'estero abbia assunto carattere quasi
sistematico, la relativa previsione normativa risulta essere,
al contrario, particolarmente appesantita ed ingolfata dalla
necessità di definire anche la disciplina di dettaglio in ogni
singolo intervento "fuori area" e perfino in occasione delle
singole scadenze di validità dei decreti-legge emanati dal
Governo relativi alla medesima missione.
Tale situazione, oltre a produrre incertezze normative e
rischi di sperequazioni in situazioni di impiego assimilabili,
genera peraltro solo svantaggi derivanti dal continuo ed
inutile riesame in Parlamento di aspetti che non possono e non
devono essere continuamente rimessi in discussione. La
presente proposta di legge è pertanto finalizzata ad
approntare, da subito, una disciplina a valenza generale, che
regolamenti l'invio di forze militari all'estero, sotto
l'egida di organizzazioni internazionali, senza peraltro
precludere al Parlamento di conservare il proprio potere di
approvazione, nel pieno rispetto dei principi della
Costituzione, circa l'impiego ordinario e straordinario delle
Forze armate.
In tale ottica si propone quindi di affidare al
Parlamento, per il futuro, unicamente i pertinenti aspetti di
carattere politico connessi all'avvio di ogni missione
all'estero ed alla definizione dell'area d'intervento, del
periodo di impegno, dell'entità del personale militare
interessato e della copertura finanziaria.
Parallelamente, analoghi contenuti dovranno avere i
decreti-legge emanati dal Governo, che pertanto non dovranno
disciplinare gli aspetti relativi al regime giuridico, al
trattamento economico, a quello previdenziale ed assicurativo
per ogni singola missione fuori dal territorio metropolitano,
con un conseguente più rapido iter di approvazione e di
conversione in legge. La presente proposta di legge è quindi
intesa a introdurre una volta per tutte, per qualsiasi impegno
delle nostre Forze armate in missioni internazionali, le
disposizioni sul trattamento economico, anche per gli aspetti
di valutazione di tale servizio, ed assicurativo del personale
militare per i rischi connessi con tale impiego. Si prevede,
in particolare, in via definitiva:
il riconoscimento di una indennità di contingente pari
all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n 360, nonché dell'indennità supplementare di marcia
prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78;
l'inapplicabilita delle disposizioni in materia di
orario di lavoro e di lavoro straordinario al personale
impiegato nell'ambito delle citate missioni internazionali,
nonché a quello dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento
civile;
il riconoscimento della super valutazione del servizio
prestato presso i contingenti all'estero ai fini del
cosiddetto "trascinamento";
il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301
del 1982, che prevede, a carico dello Stato, la spesa di
un'assicurazione sulla vita nel periodo di effettiva presenza
nella zona di intervento, indipendentemente dall'uso dei mezzi
di trasporto e per tutte le tipologie di rischi riconducibili
alle citate missioni;
il trattamento giuridico-economico del personale in
stato di prigionia o disperso;
l'attribuzione della pensione spettante alle vedove ed
agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze
armate e dei Corpi di polizia (e del Corpo forestale dello
Stato) in caso di decesso per causa di servizio connessa
all'espletamento delle citate missioni, ai sensi dell'articolo
3 della legge 3 giugno 1981, n. 308;
l'applicazione delle norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1092, in caso
di invalidità per la medesima causa;
la possibilità di cumulo dei predetti trattamenti per i
casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo (ai
sensi della legge n. 301 del 1982), la speciale elargizione e
l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge n.
308 del 1981 e al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
convertito dalla legge n. 1835 del 1927;
l'applicazione della disciplina del codice penale
militare di pace per il personale militare impegnato nelle
missioni di pace. Foro competente è il tribunale militare di
Roma.
E' stata inoltre individuata la copertura finanziaria del
provvedimento.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione della
delicatezza della materia trattata e dell'urgenza che la
disciplina della stessa presenta, si raccomanda una rapida
approvazione della presente proposta di legge.