XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1038
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Al personale militare italiano impegnato in missioni
internazionali, a decorrere dal 1^ gennaio 2001, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Trattamento economico).
1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
fissi e continuativi, con decorrenza dalla data di ingresso
nel territorio o nelle acque territoriali di altro Stato e
fino alla data di uscita, il trattamento economico di missione
previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale di cui all'articolo 1 inquadrato in
contingenti sono attribuite, in aggiunta al trattamento
economico di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
sbarco o aviosbarco sul territorio di altro Stato e fino alla
data di reimbarco, una indennità di contingente pari
all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n. 360, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 della
legge 23 marzo 1983, n. 78.
Art. 3.
(Orario di lavoro).
1. Al personale impiegato nell'ambito dei contingenti in
missioni internazionali non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro
straordinario.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile
impiegato per l'assolvimento delle attività di cui al medesimo
comma 1, nonché al personale imbarcato ed operante in acque
internazionali o di altro Stato.
Art. 4.
(Valutazione del servizio).
1. Al personale che ha prestato servizio in missioni
internazionali, per la maggiorazione percentuale annua
dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360.
Art. 5.
(Trattamento assicurativo).
1. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai
fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio
1982, n. 301, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Trattamento dei prigionieri e dei dispersi).
1. Al personale impossibilitato a prestare servizio perché
disperso o in stato di prigionia è attribuito il trattamento
di cui agli articoli 2, 4 e 5.
2. Il tempo trascorso dal personale in prigionia o perché
disperso non determina detrazione di anzianità ed ai fini
pensionistici è computato per intero.
Art. 7.
(Trattamento in caso
di decesso o invalidità).
1. Al personale deceduto per causa di servizio si applica
l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidità per la medesima causa si applicano le norme in
materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con
quelli previsti dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 luglio
1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e successive modificazioni.
Art. 8.
(Giurisdizione).
1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica il codice
penale militare di pace. Foro competente è il tribunale
militare di Roma.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.