XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1038




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione)

        1. Al personale militare italiano impegnato in missioni internazionali, a decorrere dal 1^ gennaio 2001, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 2.

(Trattamento economico).

        1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni fissi e continuativi, con decorrenza dalla data di ingresso nel territorio o nelle acque territoriali di altro Stato e fino alla data di uscita, il trattamento economico di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
        2. Al personale di cui all'articolo 1 inquadrato in contingenti sono attribuite, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di sbarco o aviosbarco sul territorio di altro Stato e fino alla data di reimbarco, una indennità di contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.


Art. 3.

(Orario di lavoro).

        1. Al personale impiegato nell'ambito dei contingenti in missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile impiegato per l'assolvimento delle attività di cui al medesimo comma 1, nonché al personale imbarcato ed operante in acque internazionali o di altro Stato.


Art. 4.

(Valutazione del servizio).

        1. Al personale che ha prestato servizio in missioni internazionali, per la maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.


Art. 5.

(Trattamento assicurativo).

        1. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Trattamento dei prigionieri e dei dispersi).

        1. Al personale impossibilitato a prestare servizio perché disperso o in stato di prigionia è attribuito il trattamento di cui agli articoli 2, 4 e 5.
        2. Il tempo trascorso dal personale in prigionia o perché disperso non determina detrazione di anzianità ed ai fini pensionistici è computato per intero.


Art. 7.

(Trattamento in caso
di decesso o invalidità).

        1. Al personale deceduto per causa di servizio si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
        2. I trattamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Giurisdizione).

        1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione