XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1034
Onorevoli Colleghi! - Nonostante la presentazione nella
scorsa legislatura di una proposta di legge, di atti
parlamentari e di iniziative civiche dei deputati verdi non si
sono registrate innovazioni adeguate nella materia oggetto
della presente proposta di legge. E' noto ormai a tutti come
la nuova politica ambientale comunitaria, istituzionalizzata
con il V Programma di azione sull'ambiente, si basi
sull'utilizzo di strumenti economici e di mercato flessibili
per il raggiungimento di obiettivi ambientali; strumenti
alternativi alla logica del command and control
caratterizzante circa un ventennio di legislazione ambientale.
Nel citato Programma si sottolinea la necessità - per regolare
la generalità dei comportamenti pubblici e privati aventi
ricadute sull'ambiente - di attuare e diffondere la
partecipazione negoziata dei principali attori, siano essi
soggetti pubblici o privati (come singoli o come
associazioni).
Gli accordi in materia ambientale sono stati oggetto di
attenzione nonché di interessanti iniziative a livello
comunitario. In particolare, una comunicazione della
Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 27
novembre 1996 (COM 561 def.) risulta essere l'atto più
significativo in quanto traccia un quadro di riferimento per
una futura disciplina degli accordi ambientali. Tale
comunicazione raccomanda l'utilizzo degli accordi ambientali
anche per raggiungere obiettivi generali a lungo termine
quali:
livelli di emissione (ad esempio, CO2, SO2, NOx,
COV);
qualità ambientale relativa al rumore, alle acque,
all'aria;
riduzione, recupero o riciclaggio di rifiuti;
efficienza energetica;
riduzione o eliminazione di alcune sostanze o
materiali;
raccolta dei dati (ad esempio, in previsione di
inventari delle emissioni).
In ambito nazionale sono rinvenibili diversi provvedimenti
in tema di regolamentazione ambientale negoziata.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e la successiva
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 21 marzo 1997, recante "Disciplina
della programmazione negoziata", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, hanno individuato e
disciplinato diverse fattispecie di "programmazione negoziata"
quali:
l'intesa istituzionale di programma;
l'accordo di programma quadro;
il patto territoriale;
il contratto di programma;
il contratto d'area.
Analogamente, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" ha introdotto
nel nostro ordinamento giuridico un modello di amministrazione
partecipata tra soggetto pubblico e soggetto privato.
L'articolo 11 della citata legge n. 241 del 1990 prevede
uno schema procedurale nell'ambito del quale l'amministrazione
può concludere accordi aventi due diversi modelli
procedurali:
accordi integrativi: si inseriscono in un procedimento
destinato a trovare compimento con una determinazione
unilaterale della pubblica amministrazione. Il contenuto
dell'accordo viene trasferito nel provvedimento finale;
accordi sostitutivi: sono caratterizzati dal fatto che
concludono il procedimento e sostituiscono il provvedimento
finale in modo che il negozio resti l'unica fonte regolatrice
del rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato
contraente.
Coerentemente con gli obiettivi indicati a livello
comunitario si ritiene ampiamente praticabile ed efficace la
strada dell'accordo ambientale in grado, attraverso il
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati, di coniugare
esigenze di protezione ambientale globali con problematiche
ambientali di tipo locale.
La presente proposta di legge intende pertanto promuovere
l'utilizzo degli strumenti negoziali finalizzati al
raggiungimento di obiettivi ambientali. Tra questi i patti
territoriali e gli accordi sostitutivi di provvedimenti
amministrativi sembrano essere i più vicini agli schemi
procedurali ed ai contenuti individuati dagli atti
comunitari.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede la
realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di
informazione al pubblico ed in particolare alle piccole e
medie imprese, per la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti
di gestione ambientale previsti dal regolamento (CE) n.
1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
luglio 2000 (Ecolabel) e dal regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(EMAS).
Si ritiene indispensabile per il decollo di tali strumenti
di gestione ambientale la diffusione di un'adeguata
informazione soprattutto per gli utilizzatori di tali
strumenti (le imprese) ma anche finalizzata a sensibilizzare
l'opinione pubblica sul significato del loro utilizzo.