XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1034




        Onorevoli Colleghi! - Nonostante la presentazione nella scorsa legislatura di una proposta di legge, di atti parlamentari e di iniziative civiche dei deputati verdi non si sono registrate innovazioni adeguate nella materia oggetto della presente proposta di legge. E' noto ormai a tutti come la nuova politica ambientale comunitaria, istituzionalizzata con il V Programma di azione sull'ambiente, si basi sull'utilizzo di strumenti economici e di mercato flessibili per il raggiungimento di obiettivi ambientali; strumenti alternativi alla logica del command and control caratterizzante circa un ventennio di legislazione ambientale. Nel citato Programma si sottolinea la necessità - per regolare la generalità dei comportamenti pubblici e privati aventi ricadute sull'ambiente - di attuare e diffondere la partecipazione negoziata dei principali attori, siano essi soggetti pubblici o privati (come singoli o come associazioni).
        Gli accordi in materia ambientale sono stati oggetto di attenzione nonché di interessanti iniziative a livello comunitario. In particolare, una comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 27 novembre 1996 (COM 561 def.) risulta essere l'atto più significativo in quanto traccia un quadro di riferimento per una futura disciplina degli accordi ambientali. Tale comunicazione raccomanda l'utilizzo degli accordi ambientali anche per raggiungere obiettivi generali a lungo termine quali:

            livelli di emissione (ad esempio, CO2, SO2, NOx, COV);

            qualità ambientale relativa al rumore, alle acque, all'aria;
            riduzione, recupero o riciclaggio di rifiuti;

            efficienza energetica;

            riduzione o eliminazione di alcune sostanze o materiali;

            raccolta dei dati (ad esempio, in previsione di inventari delle emissioni).

        In ambito nazionale sono rinvenibili diversi provvedimenti in tema di regolamentazione ambientale negoziata.
        La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e la successiva deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997, recante "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, hanno individuato e disciplinato diverse fattispecie di "programmazione negoziata" quali:

            l'intesa istituzionale di programma;

            l'accordo di programma quadro;

            il patto territoriale;

            il contratto di programma;

            il contratto d'area.

        Analogamente, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un modello di amministrazione partecipata tra soggetto pubblico e soggetto privato.
        L'articolo 11 della citata legge n. 241 del 1990 prevede uno schema procedurale nell'ambito del quale l'amministrazione può concludere accordi aventi due diversi modelli procedurali:

            accordi integrativi: si inseriscono in un procedimento destinato a trovare compimento con una determinazione unilaterale della pubblica amministrazione. Il contenuto dell'accordo viene trasferito nel provvedimento finale;

            accordi sostitutivi: sono caratterizzati dal fatto che concludono il procedimento e sostituiscono il provvedimento finale in modo che il negozio resti l'unica fonte regolatrice del rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato contraente.

        Coerentemente con gli obiettivi indicati a livello comunitario si ritiene ampiamente praticabile ed efficace la strada dell'accordo ambientale in grado, attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati, di coniugare esigenze di protezione ambientale globali con problematiche ambientali di tipo locale.
        La presente proposta di legge intende pertanto promuovere l'utilizzo degli strumenti negoziali finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali. Tra questi i patti territoriali e gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi sembrano essere i più vicini agli schemi procedurali ed ai contenuti individuati dagli atti comunitari.
        L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede la realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di informazione al pubblico ed in particolare alle piccole e medie imprese, per la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti di gestione ambientale previsti dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 (Ecolabel) e dal regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS).
        Si ritiene indispensabile per il decollo di tali strumenti di gestione ambientale la diffusione di un'adeguata informazione soprattutto per gli utilizzatori di tali strumenti (le imprese) ma anche finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato del loro utilizzo.




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