XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1034




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Raggiungimento di obiettivi ambientali).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stipula, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, patti territoriali, accordi e contratti di programma per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale con imprese, rappresentanti delle associazioni di categoria dei settori produttivi ed altre pubbliche amministrazioni competenti. Tali patti territoriali, accordi e contratti di programma possono prevedere la sostituzione di provvedimenti amministrativi in funzione del raggiungimento di obiettivi ambientali.


Art. 2.

(Informazione e sensibilizzazione
ambientale).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di informazione al pubblico ed in particolare alle piccole e medie imprese, per la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti di gestione ambientale previsti dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 e dal regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, e per lire 5 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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