XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1034
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Raggiungimento di obiettivi ambientali).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
stipula, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, patti territoriali, accordi e contratti di
programma per il perseguimento di obiettivi di tutela
ambientale con imprese, rappresentanti delle associazioni di
categoria dei settori produttivi ed altre pubbliche
amministrazioni competenti. Tali patti territoriali, accordi e
contratti di programma possono prevedere la sostituzione di
provvedimenti amministrativi in funzione del raggiungimento di
obiettivi ambientali.
Art. 2.
(Informazione e sensibilizzazione
ambientale).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivitā
produttive, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la realizzazione di programmi
di sensibilizzazione e di informazione al pubblico ed in
particolare alle piccole e medie imprese, per la conoscenza e
l'utilizzo degli strumenti di gestione ambientale previsti dal
regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000 e dal regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8
ottobre 1997, n. 344.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 5
miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente, e per lire 5 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.