XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1032




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di conservare il valore reale delle retribuzioni da lavoro dipendente, difendendole dall'aumento dell'inflazione.
        I salari e gli stipendi hanno, infatti, costantemente perso capacità d'acquisto, in particolare da quando l'accordo triangolare del luglio 1992 tra Governo, Confindustria e sindacati ha posto definitivamente fine a ciò che rimaneva del vecchio istituto della scala mobile, istituendo invece il metodo della cosiddetta inflazione programmata, entro la quale stabilire il livello degli aumenti retributivi contrattualmente definiti.
        Complessivamente quel sistema non ha funzionato quanto alla sua presunta capacità di tutelare il valore reale delle retribuzioni. Infatti il verificarsi di una differenza annuale fra inflazione programmata e inflazione reale, non colmata da aggiustamenti retributivi ottenuti per via contrattuale, ha provocato una perdita costante del potere di acquisto dei salari e degli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese.
        Questa situazione rappresenta ormai un'eccezione italiana negativa nel contesto europeo e dei Paesi industrializzati facenti parte dell'OCSE.
        Analizzando la situazione occupazionale italiana negli ultimi anni risulta confermato che un regime di bassi salari, accompagnato addirittura dalla diminuzione costante del loro valore reale, legata all'aumento del tasso di inflazione non solo non favorisce lo sviluppo dell'occupazione, ma accompagna la tendenza all'aumento della disoccupazione.
        Bisogna perciò definire legislativamente un nuovo meccanismo che difenda in modo automatico il valore reale delle retribuzioni, visto che il rinvio alla contrattazione pura e semplice si dimostra inefficace al raggiungimento di tale obiettivo.
        Il meccanismo individuato nella presente proposta di legge prevede che, qualora l'inflazione reale si riveli superiore a quella programmata, in base alla quale, in osservanza degli accordi sindacali sul costo del lavoro, sono stati calcolati gli aumenti retributivi contrattuali, la differenza, corrispondente alla derivante diminuzione del valore reale delle retribuzioni, venga inserita nella busta paga dei lavoratori dipendenti da imprese private e pubbliche, entro il primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento. A tale titolo nulla sarebbe dovuto da parte dei datori di lavoro nel caso in cui l'inflazione reale coincidesse con quella programmata. Nell'articolo unico della presente proposta di legge, al comma 1, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre di ogni anno proceda ad una verifica dell'eventuale scostamento tra la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti e la percentuale di inflazione programmata, prevista dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Si stabilisce, inoltre, al comma 3, che con legge finanziaria si provvede sia a quantificare che a dare copertura all'eventuale, onere derivante dall'attuazione della legge. Va comunque sottolineato che il meccanismo individuato influirà positivamente sulle entrate tributarie dello Stato.
        Lo strumento di indicizzazione automatica proposto, pur ispirandosi al principio della salvaguardia del valore reale delle retribuzioni, differisce dal vecchio sistema di "scala mobile", adattandosi alle condizioni stabilite dalle relazioni sindacali nel frattempo intervenute, sulle quali non compete al Parlamento intervenire.
        In particolare, il meccanismo che proponiamo non viola e non si sostituisce alla contrattazione tra le parti sociali, anzi, la presuppone, poiché interviene solo nel caso che l'inflazione programmata sia più bassa di quella reale, ma lascia inalterati, a prescindere da ogni giudizio di merito che i proponenti possano avere, i contenuti degli accordi sindacali vigenti in materia. Riteniamo, inoltre, che la nostra proposta di legge restituisca alla contrattazione tra le parti i propri compiti che non sono quelli di rincorrere l'inflazione, ma di redistribuire socialmente, naturalmente secondo i rapporti di forza sindacalmente determinatisi, l'aumento di produttività verificatosi, ed il conseguente aumento dei profitti, e di intervenire nel merito delle questioni normative e organizzative che regolano il rapporto di lavoro e l'esercizio concreto della prestazione lavorativa, con lo scopo di migliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro.
        In sostanza, la difesa per legge del valore reale delle retribuzioni è una condizione necessaria e favorevole e non un ostacolo al dispiegarsi della contrattazione sindacale e all'elevamento della qualificazione dei suoi obiettivi.
        Infine, va sottolineato che la vecchia obiezione secondo cui la "scala mobile" avrebbe favorito le impennate inflazionistiche - tesi già assai discutibile e, in effetti, sottoposta a radicale contestazione da molti autorevoli economisti - è in questo caso priva di qualunque fondamento, dal momento che il riadeguamento automatico delle retribuzioni non avverrebbe più a scadenza trimestrale, bensì una volta l'anno e solo nel caso del verificarsi di uno scostamento tra la realtà e le previsioni.
        In tale modo il meccanismo proposto può, al contrario, fungere da efficace deterrente nei confronti di tendenze all'innalzamento dei prezzi.
        Auspichiamo perciò, la sollecita approvazione della presente proposta di legge, nella convinzione che la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione che le sole intese pattizie non riescono a neutralizzare, rappresenti l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto di ogni lavoratore di percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.




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