XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1032
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno,
procede alla ricognizione della percentuale pari alla
differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria per il
medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata
dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi
precedenti la suddetta data.
2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai
propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo
al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla
retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare
precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Con legge finanziaria si provvede a quantificare
l'eventuale onere determinato dalla presente legge e alla
relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.