XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1029




        Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerate alla stregua di nuove forme di riduzione in schiavitù, pur avendo una visione molto ampia del fenomeno, non ha tuttavia raggiunto risultati apprezzabili.
        Anche le disposizioni risalenti al 1996 ed in particolare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che inseriva la violenza sessuale in quella parte del codice penale dedicata ai reati contro la persona, ci ha lasciati perplessi nel momento in cui ha previsto la punibilità del reo subordinandola alla presentazione della querela della persona offesa dal reato (articoli 609-ter, 609-quater del codice penale). Questo ha portato al tragico risultato di una sentenza di "non luogo a procedere" per mancanza della querela!
        La presente proposta di legge intende, infatti, evitare il ripetersi di tali abnormi risultati della giustizia italiana. Non solo: vuole anche introdurre pene accessorie che vietino al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima, l'inaspramento delle sanzioni già previste dal codice penale, nonché la modificazione dell'articolo 609-nonies e delle altre norme che prevedono la liberazione anticipata e la liberazione condizionale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.




Frontespizio Testo articoli