XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1029
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice
penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da due anni a dieci anni".
Art. 2.
1. All'articolo 600-ter, terzo comma, del codice
penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite
delle seguenti: "da sette a dodici anni".
Art. 3.
1. All'articolo 600-quater, primo comma, del codice
penale, la parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da sette a dieci anni".
Art. 4.
1. E' vietato creare siti nella rete INTERNET il cui
contenuto sia finalizzato direttamente o indirettamente, alla
divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o
di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento
o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.
2. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5
milioni a lire 100 milioni.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti
della rete INTERNET i cui contenuti siano palesemente illeciti
od offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine
pubblico.
Art. 5.
1. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo
il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma,
può essere prescritto al condannato di non avvicinarsi ai
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona
offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono
essere imposte limitazioni".
2. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice
penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
" 3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo
di residenza e di domicilio della vittima".
Art. 6.
1. L'articolo 609-septies del codice penale è
abrogato.
Art. 7.
1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del
codice penale, la concessione dei benefici della liberazione
anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e
della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato
si è sottoposto a terapia psicologica.
Art. 8.
1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza,
anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di
riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater e 600-septies del codice penale, ovvero
simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare
un procedimento penale per accertarli, è punito con la
reclusione da due a quattro anni.
2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza,
anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di
riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-septies del codice penale taluno sapendolo
innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le
tracce di tali reati, è punito con la reclusione da quattro a
otto anni.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto
deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.