XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1029




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a dieci anni".


Art. 2.

        1. All'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite delle seguenti: "da sette a dodici anni".


Art. 3.

        1. All'articolo 600-quater, primo comma, del codice penale, la parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dieci anni".


Art. 4.

        1. E' vietato creare siti nella rete INTERNET il cui contenuto sia finalizzato direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.
        2. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
        3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti siano palesemente illeciti od offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

Art. 5.

        1. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

        "Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, può essere prescritto al condannato di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposte limitazioni".

        2. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

        " 3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima".


Art. 6.

        1. L'articolo 609-septies del codice penale è abrogato.


Art. 7.

        1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefici della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.


Art. 8.

        1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-septies del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
        2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-septies del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
        3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.



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