XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1026
Onorevoli Colleghi! - Il codice civile dispone che
l'esercizio di determinate professioni intellettuali sia
regolato dalla legge a tutela dell'interesse pubblico ed a
garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di
determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
Dispone altresì che, sotto la vigilanza dello Stato, tali
requisiti siano accertati e costantemente verificati dai
relativi ordini professionali, al fine di assicurare al
cittadino o all'ente utilizzatore delle prestazioni
professionali le necessarie garanzie in merito alla competenza
tecnica ed alla correttezza morale del professionista.
Ma l'attenzione così chiaramente posta dal codice civile
alla tutela dell'interesse pubblico in campo di esercizio di
professioni intellettuali rischia di essere vanificata se non
si introducono nell'ordinamento norme volte a definire ed
individuare con chiarezza e senza possibilità di equivoci i
professionisti regolarmente iscritti agli albi, distinguendoli
da quanti, al di fuori dagli ordini professionali, privi di
obblighi di formazione e di regole di comportamento e senza
reali verifiche della loro competenza tecnica, offrono al
cittadino le loro prestazioni.
Il fenomeno dell'abusivismo, grave e sentito in tutte le
professioni, assume caratteristiche peculiari e
particolarmente preoccupanti nel campo delle professioni
economico-amministrativo-contabili (ragionieri e periti
commerciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1068, e dottori commercialisti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1067, e successive modificazioni).
La particolare gravità della situazione è motivata innanzi
tutto dalla mancanza di esclusive professionali, caso unico
nel panorama delle professioni intellettuali nel nostro Paese,
alla quale occorrerà porre rimedio con una revisione
complessiva degli ordinamenti professionali emanati in
attuazione della normativa predetta, concernente l'attività
professionale tipica degli iscritti agli albi dei ragionieri e
periti commerciali e dei dottori commercialisti: in materia di
normativa fiscale e societaria, infatti, il continuo evolversi
della legislazione e l'accrescersi delle responsabilità
giuridiche ed economiche connesse alla sua corretta
interpretazione rendono particolarmente necessario ed urgente
individuare con precisione i settori di attività di esclusiva
competenza, a garanzia dei cittadini-utenti dei servizi
professionali.
In attesa di un intervento legislativo in tale materia,
che necessita di una analisi approfondita e pertanto richiede
tempi non compatibili con l'estrema urgenza del momento, è
comunque possibile - nell'immediato - affrontare e rimuovere
un'altra anomalia contenuta nella disciplina disegnata dai
citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1067 e n.
1068 del 1953, la cui soluzione porterebbe un importante
elemento di chiarezza all'interno delle due professioni e sul
mercato, contribuendo a rimuovere una delle cause che
favoriscono la confusione e gli equivoci nei quali
l'abusivismo trova fertile terreno di affermazione e di
crescita.
I cittadini, infatti, proprio in assenza di precise norme
che delimitino competenze esclusive per i professionisti
iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali e dei
dottori commercialisti e quindi in una situazione di mercato
caratterizzata da una incontrollata ed incontrollabile offerta
di consulenze professionali, devono essere messi in condizione
di distinguere, attraverso l'uso di precise ed inequivocabili
denominazioni professionali, tra professionisti iscritti agli
albi previsti dalla legge ed altri soggetti privi della
necessaria competenza, che offrono i propri servizi al di
fuori di ogni controllo da parte dello Stato.
A questo proposito le norme vigenti, come detto,
presentano limiti e lacune che hanno indubbiamente favorito il
verificarsi della attuale critica situazione e che si intende
rimuovere con la presente proposta di legge.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del
1953 definisce infatti "ragionieri e periti commerciali" i
professionisti iscritti al relativo albo, adottando - alla
lettera - la stessa terminologia prevista per definire coloro
che sono in possesso del diploma che si consegue al termine
del corso di studi di scuola media superiore presso gli
istituti tecnici commerciali.
In sostanza, la legge non prevede una specifica
denominazione professionale per individuare i professionisti
iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali.
La denominazione stessa degli albi e degli organi
rappresentativi della professione (collegi e Consiglio
nazionale) risente di questa mancata scelta riguardo alla
denominazione dei professionisti e della professione.
L'adozione della stessa denominazione del titolo di studio di
"ragioniere e perito commerciale", infine, oltre a creare
equivoci e confusione tra i professionisti abilitati ed i
numerosissimi soggetti in possesso del solo diploma di scuola
secondaria superiore, è in contrasto con quanto disposto dalla
legge 12 febbraio 1992, n. 183, che ha elevato i requisiti
scolastici necessari per l'accesso agli albi prevedendo, oltre
al possesso del titolo di studio di ragioniere e perito
commerciale, anche il possesso di un diploma universitario
triennale o della laurea in economia e commercio o in
giurisprudenza.
D'altra parte, si è da lungo tempo affermata la
consuetudine di definire genericamente come "commercialisti"
tutti coloro che operano nel settore della consulenza
economico-amministrativo-contabile, e pertanto sia i
"ragionieri e periti commerciali", sia i "dottori
commercialisti", sia quanti a vario titolo si occupano di
consulenza in materia fiscale e societaria (consulenti del
lavoro, periti ed esperti delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, funzionari di
associazioni di categoria, amministratori di condominio).
E' evidente l'esigenza di porre delle regole a tale
situazione, in modo da consentire ai cittadini di identificare
con chiarezza le esatte qualifiche professionali dei soggetti
ai quali si affidano per la cura dei propri interessi.
A tale proposito, considerando che, come detto, il termine
di "commercialista" è oramai entrato nell'uso corrente, la
presente proposta di legge intende riservarne l'uso ai fini
professionali ai soli professionisti iscritti agli albi di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica n. 1067 e n. 1068
del 1953, che rappresentano i soggetti ai quali lo Stato
attribuisce competenza specifica nelle materie che rientrano
appunto nella comune accezione del termine
"commercialista".
Nondimeno, per identificare senza possibilità di equivoco
l'appartenenza di tali professionisti ai rispettivi albi
professionali, la proposta di legge prevede che il termine
"commercialista" sia preceduto dalla denominazione di
"ragioniere" per gli iscritti agli albi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, così come è
preceduta dalla qualifica di "dottore" per gli iscritti agli
albi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1067
del 1953.
Per questi ultimi la denominazione proposta corrisponde
esattamente a quella già prevista dalla legge professionale
(decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953),
per cui non è necessaria una modifica ordinamentale; per i
ragionieri e periti commerciali, invece, si rende necessario
modificare le denominazioni adottate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e da ogni altra
successiva norma.
La portata innovativa della presente proposta di legge
pertanto risiede sostanzialmente da un lato nella modifica
della denominazione della "professione di ragioniere e perito
commerciale" in "professione di ragioniere commercialista",
con conseguente modifica delle denominazioni degli albi
professionali e degli organi rappresentativi della professione
(collegi e Consiglio nazionale), dall' altro nella estensione
delle sanzioni previste per l'utilizzo abusivo delle
qualifiche di "ragioniere commercialista" e di "dottore
commercialista" a tutti i casi di utilizzo, da parte di altri
soggetti ed a fini professionali, del termine
"commercialista", da solo o insieme ad altre parole.