XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1026
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:
"Ordinamento della professione di ragioniere commercialista";
conseguentemente, nel medesimo decreto, le parole: "ragioniere
e perito commerciale" e le parole: "ragionieri e periti
commerciali", ovunque ricorrano, sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: "ragioniere commercialista" e
"ragionieri commercialisti".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
ogni riferimento alla professione di ragioniere e perito
commerciale deve intendersi riferito alla professione di
ragioniere commercialista.
3. Le sanzioni previste dalla legislazione vigente e
applicabili all'utilizzo abusivo dei titoli professionali di
ragioniere commercialista e di dottore commercialista si
applicano anche all'uso improprio ai fini professionali del
termine commercialista, da solo o accompagnato da altri
termini.