XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1026




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di ragioniere commercialista"; conseguentemente, nel medesimo decreto, le parole: "ragioniere e perito commerciale" e le parole: "ragionieri e periti commerciali", ovunque ricorrano, sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "ragioniere commercialista" e "ragionieri commercialisti".
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento alla professione di ragioniere e perito commerciale deve intendersi riferito alla professione di ragioniere commercialista.
        3. Le sanzioni previste dalla legislazione vigente e applicabili all'utilizzo abusivo dei titoli professionali di ragioniere commercialista e di dottore commercialista si applicano anche all'uso improprio ai fini professionali del termine commercialista, da solo o accompagnato da altri termini.



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