XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1024




        Onorevoli Colleghi! - Le attuali norme permettono alle cooperative ed ai consorzi edilizi di usufruire di condizioni di favore per l'acquisizione delle aree provenienti da espropri in quanto queste acquisizioni vengono considerate di pubblica utilità.
        Risulta da questa presunzione che il costo delle costruzioni che possono avvalersi di tali norme risulta essere molto vantaggioso. Trascorsi i cinque anni necessari alla caduta della presunzione speculativa, questa situazione permette, al singolo socio della cooperativa o del consorzio, di rivendere al prezzo di mercato un bene che per la sua esecuzione ha pesato sulla collettività e sul singolo in forza di una presunta pubblica utilità.
        Questo avviene soprattutto in forza del comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, che appunto in forma sorprendente ha identificato questa fattispecie come di pubblica utilità.
        Non sembra corretto che il sacrificio di chi sia stato sottoposto all'esproprio, solo cinque anni dopo, permetta a qualcun altro una speculazione piuttosto dubbia sostenuta altresì da tutte le facilitazioni che l'essere cooperativa o consorzio permette.
        La presente proposta di legge cerca di riportare al buonsenso una norma piuttosto discutibile affermando che il prezzo dell'esproprio è determinato in base al valore venale del bene.
        La proposta di legge non comporta oneri per l'erario in quanto muta soltanto delle relazioni fra privati, ancorché gestite in forza di legge.
        Sarà comunque necessario prevedere un più ampio riordino di tutta la materia che stabilisce privilegi per l'edilizia.




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