XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1024
Onorevoli Colleghi! - Le attuali norme permettono alle
cooperative ed ai consorzi edilizi di usufruire di condizioni
di favore per l'acquisizione delle aree provenienti da
espropri in quanto queste acquisizioni vengono considerate di
pubblica utilità.
Risulta da questa presunzione che il costo delle
costruzioni che possono avvalersi di tali norme risulta essere
molto vantaggioso. Trascorsi i cinque anni necessari alla
caduta della presunzione speculativa, questa situazione
permette, al singolo socio della cooperativa o del consorzio,
di rivendere al prezzo di mercato un bene che per la sua
esecuzione ha pesato sulla collettività e sul singolo in forza
di una presunta pubblica utilità.
Questo avviene soprattutto in forza del comma 1
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n.
359, che appunto in forma sorprendente ha identificato questa
fattispecie come di pubblica utilità.
Non sembra corretto che il sacrificio di chi sia stato
sottoposto all'esproprio, solo cinque anni dopo, permetta a
qualcun altro una speculazione piuttosto dubbia sostenuta
altresì da tutte le facilitazioni che l'essere cooperativa o
consorzio permette.
La presente proposta di legge cerca di riportare al
buonsenso una norma piuttosto discutibile affermando che il
prezzo dell'esproprio è determinato in base al valore venale
del bene.
La proposta di legge non comporta oneri per l'erario in
quanto muta soltanto delle relazioni fra privati, ancorché
gestite in forza di legge.
Sarà comunque necessario prevedere un più ampio riordino
di tutta la materia che stabilisce privilegi per
l'edilizia.