XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1024




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "interventi dichiarati di pubblica utilità" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle preordinate alla realizzazione di opere od interventi aventi quali beneficiari finali consorzi, cooperative e consorzi di cooperative edilizie di qualsiasi tipologia, per i quali l'indennità di espropriazione è determinata in base al valore venale del bene".
        2. Nella determinazione dell'indennità di esproprio per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dal comma 1 del presente articolo.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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