XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1024
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "interventi
dichiarati di pubblica utilità" sono inserite le seguenti: ",
ad esclusione di quelle preordinate alla realizzazione di
opere od interventi aventi quali beneficiari finali consorzi,
cooperative e consorzi di cooperative edilizie di qualsiasi
tipologia, per i quali l'indennità di espropriazione è
determinata in base al valore venale del bene".
2. Nella determinazione dell'indennità di esproprio per i
procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.