XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1021




        Onorevoli Colleghi! - Il progredire della tecnologia in campo medico permette oggi l'inseminazione artificiale nella razza umana superando, mediante la pratica così detta "omologa", svariate carenze di impotenza maschile o di non ricettività femminile che nel passato erano definitiva causa di impotentia generandi.
            In questa pratica, nella famiglia ordinaria, è il seme del marito, fresco o conservato, ad essere usato per inseminare la moglie e la pratica ha solo lo scopo di superare i vizi meccanici di cui si è detto, nonché, in casi particolari, di rendere possibile la nascita di un figlio al limite anche dopo la morte del padre.
        L'estensione delle cosiddette banche del seme, in cui si conserva, in genere congelato, seme di vari donatori, rende più complesso il problema. Le tecniche di conservazione criogenica possono giungere addirittura alla conservazione del seme ben oltre la vita stessa del donatore, ma ciò che sembra ancora più sorprendente, anche se si tratta solo di una logica conseguenza del metodo, alla conservazione di zigoti fecondati, veri e propri embrioni che possono quindi essere fatti sviluppare in ambiente adatto, per ora solo un utero di donna, anche dopo la scomparsa di uno o di entrambi i genitori da cui trassero origine, in laboratorio, gli embrioni.
        A questo notevole progredire della tecnologia non ha però fatto riscontro, nè in effetti lo poteva, tutto quell'assieme di imprevedibili reazioni psichiche che altrettanto spesso evolvono in forma imprevedibile e disastrosa per il futuro nel nuovo nato considerato figlio della provetta.
        A questo punto è solo la norma di legge che può in qualche modo tentare di intervenire, prima obbligando alla ponderazione, ed imponendo eventualmente dopo, nell'interesse del nascituro, il rispetto dei patti sottoscritti.
        Questa norma non risolverà un problema che probabilmente scomparirà da solo con l'abitudine agli eventi oggi resisi possibili, ma che non fanno parte della nostra cultura religiosa piuttosto rigida su questi temi.
        La scienza, di per sè, non è né buona né cattiva, ma, come ne sottintende il nome, è semplicemente conoscenza.
        Parimenti, la norma di legge non può per svariati motivi illudersi di poter frenare lo sviluppo scientifico, ma può e deve fare in modo di ben indirizzarlo nelle sue applicazioni.
        Con la presente proposta di legge e sulla base di alcuni casi verificatisi, si vincola il consenso dato all'espletazione delle pratiche procreative artificiali rendendo le assunzioni di responsabilità correlate a tale consenso irrevocabili nell'interesse del nascituro e degli individui coinvolti nella sua procreazione e nella sua gestazione.




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