XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1021
Onorevoli Colleghi! - Il progredire della tecnologia in
campo medico permette oggi l'inseminazione artificiale nella
razza umana superando, mediante la pratica così detta
"omologa", svariate carenze di impotenza maschile o di non
ricettività femminile che nel passato erano definitiva causa
di impotentia generandi.
In questa pratica, nella famiglia ordinaria, è il seme
del marito, fresco o conservato, ad essere usato per
inseminare la moglie e la pratica ha solo lo scopo di superare
i vizi meccanici di cui si è detto, nonché, in casi
particolari, di rendere possibile la nascita di un figlio al
limite anche dopo la morte del padre.
L'estensione delle cosiddette banche del seme, in cui si
conserva, in genere congelato, seme di vari donatori, rende
più complesso il problema. Le tecniche di conservazione
criogenica possono giungere addirittura alla conservazione del
seme ben oltre la vita stessa del donatore, ma ciò che sembra
ancora più sorprendente, anche se si tratta solo di una logica
conseguenza del metodo, alla conservazione di zigoti
fecondati, veri e propri embrioni che possono quindi essere
fatti sviluppare in ambiente adatto, per ora solo un utero di
donna, anche dopo la scomparsa di uno o di entrambi i genitori
da cui trassero origine, in laboratorio, gli embrioni.
A questo notevole progredire della tecnologia non ha però
fatto riscontro, nè in effetti lo poteva, tutto quell'assieme
di imprevedibili reazioni psichiche che altrettanto spesso
evolvono in forma imprevedibile e disastrosa per il futuro nel
nuovo nato considerato figlio della provetta.
A questo punto è solo la norma di legge che può in qualche
modo tentare di intervenire, prima obbligando alla
ponderazione, ed imponendo eventualmente dopo, nell'interesse
del nascituro, il rispetto dei patti sottoscritti.
Questa norma non risolverà un problema che probabilmente
scomparirà da solo con l'abitudine agli eventi oggi resisi
possibili, ma che non fanno parte della nostra cultura
religiosa piuttosto rigida su questi temi.
La scienza, di per sè, non è né buona né cattiva, ma, come
ne sottintende il nome, è semplicemente conoscenza.
Parimenti, la norma di legge non può per svariati motivi
illudersi di poter frenare lo sviluppo scientifico, ma può e
deve fare in modo di ben indirizzarlo nelle sue
applicazioni.
Con la presente proposta di legge e sulla base di alcuni
casi verificatisi, si vincola il consenso dato
all'espletazione delle pratiche procreative artificiali
rendendo le assunzioni di responsabilità correlate a tale
consenso irrevocabili nell'interesse del nascituro e degli
individui coinvolti nella sua procreazione e nella sua
gestazione.