XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1021
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Applicabilità).
1. La presente legge si applica alle pratiche di
procreazione assistita nella specie umana definite:
a) inseminazione artificiale fra coniugi, detta
anche omologa;
b) inseminazione artificiale con seme di donatore
estraneo alla coppia, detta anche eterologa;
c) impianto di embrioni umani, conservati o meno,
di qualsiasi provenienza.
Art. 2.
(Irrevocabilità dell'impegno).
1. Tutte le persone che forniscono apporto biologico
all'operazione e che non si trovino nella condizione di
donatore anonimo, nonché i coniugi delle medesime, devono
sottoscrivere il loro pieno consenso, assumendosi le
responsabilità parentali per il futuro nato. Nel dichiararsi
conscie delle conseguenze civili esse accettano
l'irrevocabilità dell'impegno.
2. L'uso delle pratiche procreative di cui all'articolo 1
non può costituire motivo valido per la separazione per colpa
dei coniugi, nè per il loro divorzio.
3. Agli effetti civili il figlio nato nella coppia
coniugata a seguito degli interventi di cui all'articolo 1, è
sempre considerato figlio legittimo dei coniugi.
4. L'uso dei mezzi di cui all'articolo 1 non costituisce
motivo per un successivo disconoscimento della paternità anche
nelle coppie non coniugate.
Art. 3.
(Sottoscrizione dell'impegno).
1. L'impegno irrevocabile di cui all'articolo 2, comma 1,
deve essere sottoscritto dinanzi al segretario comunale od
altro pubblico ufficiale autorizzato dal regolamento di cui
all'articolo 4.
2. Copia dell'impegno irrevocabile viene d'ufficio
depositata presso il tribunale per i minorenni.
Art. 4.
(Regolamento di attuazione).
1. Con il decreto del Ministro dell'interno da adottare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il termine di due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato il
regolamento di attuazione della legge stessa ed è approvato il
modello per il rilascio dell'impegno irrevocabile.
2. In mancanza dell'emanazione del regolamento di cui al
comma 1 la dichiarazione di impegno irrevocabile deve essere
rilasciata dinanzi a notaio che provvede alla sua
conservazione e al deposito di copia autentica presso il
tribunale per i minorenni.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.