XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1021




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Applicabilità).

        1. La presente legge si applica alle pratiche di procreazione assistita nella specie umana definite:

            a) inseminazione artificiale fra coniugi, detta anche omologa;

            b) inseminazione artificiale con seme di donatore estraneo alla coppia, detta anche eterologa;

            c) impianto di embrioni umani, conservati o meno, di qualsiasi provenienza.


Art. 2.

(Irrevocabilità dell'impegno).

        1. Tutte le persone che forniscono apporto biologico all'operazione e che non si trovino nella condizione di donatore anonimo, nonché i coniugi delle medesime, devono sottoscrivere il loro pieno consenso, assumendosi le responsabilità parentali per il futuro nato. Nel dichiararsi conscie delle conseguenze civili esse accettano l'irrevocabilità dell'impegno.
        2. L'uso delle pratiche procreative di cui all'articolo 1 non può costituire motivo valido per la separazione per colpa dei coniugi, nè per il loro divorzio.
        3. Agli effetti civili il figlio nato nella coppia coniugata a seguito degli interventi di cui all'articolo 1, è sempre considerato figlio legittimo dei coniugi.
        4. L'uso dei mezzi di cui all'articolo 1 non costituisce motivo per un successivo disconoscimento della paternità anche nelle coppie non coniugate.

Art. 3.

(Sottoscrizione dell'impegno).

        1. L'impegno irrevocabile di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere sottoscritto dinanzi al segretario comunale od altro pubblico ufficiale autorizzato dal regolamento di cui all'articolo 4.
        2. Copia dell'impegno irrevocabile viene d'ufficio depositata presso il tribunale per i minorenni.


Art. 4.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con il decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della legge stessa ed è approvato il modello per il rilascio dell'impegno irrevocabile.
        2. In mancanza dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 la dichiarazione di impegno irrevocabile deve essere rilasciata dinanzi a notaio che provvede alla sua conservazione e al deposito di copia autentica presso il tribunale per i minorenni.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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