XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1016
Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni, gli
sforzi compiuti in sede comunitaria per contemperare
l'esigenza primaria di equilibrio delle produzioni nel mercato
comune con quello di tutela e salvaguardia dell'ambiente sono
approdati alla elaborazione di una misura facoltativa di
set-aside ambientale o ventennale contenuta nel
regolamento (CEE) n. 2078 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
la cui lunga durata impedisce di conseguire una larga adesione
dei produttori agricoli a livello nazionale.
In effetti, il tradizionale strumento comunitario della
"messa a riposo" si è rivelato un vero e proprio incentivo
all'impoverimento del territorio con conseguenze negative per
l'ambiente e, quindi, per le specie di fauna selvatica
determinando, soprattutto nelle aree marginali dove già
prevale l'incolto, il ritiro delle ultime zone coltivate
rimaste e, inversamente, l'aumento dell'intensità colturale
delle aree maggiormente coltivate.
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere
un'utilizzazione nuova e alternativa della "messa a riposo",
non in funzione dello smaltimento delle eccedenze, ma quale
servizio di carattere "pubblico" che soddisfi le esigenze
della collettività in vista della protezione dell'ambiente
mediante interventi di ripristino dell'habitat naturale
capace di creare condizioni per la salvaguardia e la tutela
delle specie di fauna selvatica.
Il compenso riconosciuto agli agricoltori per la messa a
riposo dei terreni non viene più corrisposto in cambio di una
serie di prestazioni di "non fare", bensì in rispondenza
all'assunzione dell'impegno di offrire particolari prestazioni
di "fare" e giustificato dal fatto che i terreni esclusi dalla
produzione agricola a carattere mercantile devono essere
mantenuti e coltivati per soddisfare l'esigenza comune di
salvaguardia e tutela dell'ambiente.
La messa a riposo dei terreni da semplice ammortizzatore
sociale diviene, così, strumento di diversificazione colturale
delle attività aziendali a basso impatto ambientale, mediante
una serie di interventi indicati negli articoli 3, 4, 5 e
rispondenti alla necessità di creare un habitat naturale
idoneo a offrire le condizioni fisiche e biologiche per la
sosta, l'alimentazione, la nidificazione e la riproduzione
delle specie di fauna selvatica.
In tal modo, si rivaluta la professionalità
dell'imprenditore agricolo che diviene il protagonista
principale della gestione faunistico-ambientale del territorio
ed il cui impegno attivo a eseguire una serie precisa di
interventi specifici - nell'ambito di un modello particolare
di messa a riposo ritagliato a salvaguardia delle forme di
vita di fauna selvatica - consente il miglioramento e la
conservazione dei terreni agricoli mediante pratiche
rispettose della qualità e della diversità dell'ambiente.
Inoltre, al fine di tutelare l'esigenza di riproduzione
della fauna selvatica dai pregiudizi che possono derivare
dall'esercizio delle pratiche agronomiche "entro il 15 maggio
di ogni anno", ai sensi della circolare del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali n. D/133 del 27
settembre 1993, si ritiene opportuno disporre, all'articolo
10, che lo svolgimento di tali pratiche avvenga dopo il mese
di luglio, cioè al termine del periodo di riproduzione delle
specie di fauna selvatica, evitando in tal modo la distruzione
di nidi, uova, nonchè la morte dei piccoli nati.