XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1016




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni, gli sforzi compiuti in sede comunitaria per contemperare l'esigenza primaria di equilibrio delle produzioni nel mercato comune con quello di tutela e salvaguardia dell'ambiente sono approdati alla elaborazione di una misura facoltativa di set-aside ambientale o ventennale contenuta nel regolamento (CEE) n. 2078 del Consiglio, del 30 giugno 1992, la cui lunga durata impedisce di conseguire una larga adesione dei produttori agricoli a livello nazionale.
        In effetti, il tradizionale strumento comunitario della "messa a riposo" si è rivelato un vero e proprio incentivo all'impoverimento del territorio con conseguenze negative per l'ambiente e, quindi, per le specie di fauna selvatica determinando, soprattutto nelle aree marginali dove già prevale l'incolto, il ritiro delle ultime zone coltivate rimaste e, inversamente, l'aumento dell'intensità colturale delle aree maggiormente coltivate.
        La presente proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere un'utilizzazione nuova e alternativa della "messa a riposo", non in funzione dello smaltimento delle eccedenze, ma quale servizio di carattere "pubblico" che soddisfi le esigenze della collettività in vista della protezione dell'ambiente mediante interventi di ripristino dell'habitat naturale capace di creare condizioni per la salvaguardia e la tutela delle specie di fauna selvatica.
        Il compenso riconosciuto agli agricoltori per la messa a riposo dei terreni non viene più corrisposto in cambio di una serie di prestazioni di "non fare", bensì in rispondenza all'assunzione dell'impegno di offrire particolari prestazioni di "fare" e giustificato dal fatto che i terreni esclusi dalla produzione agricola a carattere mercantile devono essere mantenuti e coltivati per soddisfare l'esigenza comune di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
        La messa a riposo dei terreni da semplice ammortizzatore sociale diviene, così, strumento di diversificazione colturale delle attività aziendali a basso impatto ambientale, mediante una serie di interventi indicati negli articoli 3, 4, 5 e rispondenti alla necessità di creare un habitat naturale idoneo a offrire le condizioni fisiche e biologiche per la sosta, l'alimentazione, la nidificazione e la riproduzione delle specie di fauna selvatica.
        In tal modo, si rivaluta la professionalità dell'imprenditore agricolo che diviene il protagonista principale della gestione faunistico-ambientale del territorio ed il cui impegno attivo a eseguire una serie precisa di interventi specifici - nell'ambito di un modello particolare di messa a riposo ritagliato a salvaguardia delle forme di vita di fauna selvatica - consente il miglioramento e la conservazione dei terreni agricoli mediante pratiche rispettose della qualità e della diversità dell'ambiente.
        Inoltre, al fine di tutelare l'esigenza di riproduzione della fauna selvatica dai pregiudizi che possono derivare dall'esercizio delle pratiche agronomiche "entro il 15 maggio di ogni anno", ai sensi della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. D/133 del 27 settembre 1993, si ritiene opportuno disporre, all'articolo 10, che lo svolgimento di tali pratiche avvenga dopo il mese di luglio, cioè al termine del periodo di riproduzione delle specie di fauna selvatica, evitando in tal modo la distruzione di nidi, uova, nonchè la morte dei piccoli nati.




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