XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1016
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente
legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
3. Le regioni promuovono interventi di gestione dei
terreni agricoli messi a riposo idonei a favorire lo sviluppo
di un'agricoltura integrata con il territorio per la tutela
della fauna selvatica e la valorizzazione dell'habitat
naturale.
4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nella
destinazione a riposo dei terreni nell'ambito
dell'avvicendamento agronomico aziendale per promuovere le
condizioni ambientali favorevoli alla sosta, alimentazione e
riproduzione delle specie di fauna selvatica.
Art. 2.
(Interventi).
1. Le regioni, con proprie norme, individuano le tecniche
di lavorazione e le modalità di esecuzione degli interventi da
realizzare sulle superfici a riposo nel rispetto della normale
pratica agronomica e delle condizioni dell'habitat
naturale delle specie di fauna selvatica.
Art. 3.
(Interventi per l'alimentazione delle specie di fauna
selvatica).
1. Le regioni, allo scopo di consentire la costituzione di
un habitat naturale idoneo ad offrire le condizioni per
l'alimentazione delle specie di fauna selvatica, prevedono che
le superfici a riposo siano destinate alla semina di colture a
perdere delle seguenti essenze:
a) per il periodo autunno-invernale: avena, sorgo,
panico, miglio, segale, grano saraceno, colza, cavolo da
foraggio, pisello da foraggio, rapa, miscugli vari;
b) per il periodo primaverile-estivo: erba medica,
trifogli, lupinella, veccia, favino, miscugli vari.
2. Le regioni possono disporre la messa a coltura di
essenze non previste nell'elenco e per periodi diversi da
quelli di cui al comma 1.
Art. 4.
(Interventi per il rifugio e la riproduzione delle specie
di fauna selvatica).
1. Le regioni, allo scopo di favorire la creazione di un
habitat naturale idoneo a offrire le condizioni per la
nidificazione e la riproduzione delle specie di fauna
selvatica, prevedono che le superfici a riposo siano destinate
ai seguenti interventi:
a) impianto di siepi e arbusti;
b) gestione della vegetazione spontanea mediante
operazioni che consentano la conservazione di caratteri di
biodiversità dell'ambiente.
Art. 5.
(Interventi a favore dell'avifauna
acquatica).
1. Le regioni, allo scopo di favorire la sosta e la
nidificazione dell'avifauna acquatica, possono promuovere
interventi per l'allagamento delle superfici nonchè la
manutenzione, l'impianto e lo sviluppo di vegetazione tipica
delle zone umide.
Art. 6.
(Interventi di ripristino).
1. Le regioni ammettono ai benefìci di cui alla presente
legge gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5, realizzati
dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, con
particolare riguardo alle seguenti aree: le sponde dei fiumi e
dei torrenti, le marcite, i canali di bonifica, le pertinenze
idrauliche e non destinate alla pioppicoltura industriale, le
discariche, le cave esaurite, le aree degradate, gli
insediamenti industriali, i bordi stradali compresa la
viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, i
confini dei fondi rustici e le aree non soggette a produzioni
agricole.
Art. 7.
(Zone umide).
1. Gli imprenditori agricoli che conducono aziende
agricole ubicate nelle zone di pianura e di parte della zona
collinare non comprese nel territorio delle comunità montane
possono assumere in appalto dalle regioni l'esecuzione di
lavori relativi alla sistemazione e manutenzione nelle zone
umide, al fine di favorire il ripristino e la conservazione
degli elementi fisici e biologici essenziali alla sosta e
riproduzione dell'avifauna acquatica.
Art. 8.
(Beneficiari).
1. Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare
delle risorse erogate dal fondo di cui all'articolo 11, entro
i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale, devono presentare ai rispettivi comuni domanda di
ammissione al beneficio nonché il relativo piano di intervento
faunistico-ambientale.
2. Possono fruire delle risorse previste al comma 1 i
seguenti soggetti in ordine di preferenza:
a) imprenditori agricoli non a titolo
principale;
b) consorzi di miglioramento fondiario;
c) altri soggetti.
Art. 9.
(Durata e modalità dell'impiego faunistico-ambientale
delle superfici a riposo).
1. I terreni messi a riposo per la realizzazione degli
interventi di gestione faunistico-ambientale devono avere una
superficie minima di due ettari.
2. La durata dell'impiego di cui al comma 1 è pari alla
durata di un ciclo agronomico a eccezione degli interventi a
favore della fauna acquatica, che comunque deve essere di
almeno due cicli.
Art. 10.
(Pratiche agronomiche in regime
di set-aside comunitario).
1. Le operazioni di fresatura, erpicatura e altre
equivalenti eseguite sui terreni in regime di set-aside,
sia rotazionale che non rotazionale, devono essere applicate
ogni anno dopo il mese di luglio.
Art. 11.
(Fondo per la gestione
faunistico-ambientale).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è
istituito il Fondo per la gestione faunistico-ambientale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 250 miliardi per il triennio 2001-2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.