XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1016




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
        3. Le regioni promuovono interventi di gestione dei terreni agricoli messi a riposo idonei a favorire lo sviluppo di un'agricoltura integrata con il territorio per la tutela della fauna selvatica e la valorizzazione dell'habitat naturale.
        4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nella destinazione a riposo dei terreni nell'ambito dell'avvicendamento agronomico aziendale per promuovere le condizioni ambientali favorevoli alla sosta, alimentazione e riproduzione delle specie di fauna selvatica.


Art. 2.

(Interventi).

        1. Le regioni, con proprie norme, individuano le tecniche di lavorazione e le modalità di esecuzione degli interventi da realizzare sulle superfici a riposo nel rispetto della normale pratica agronomica e delle condizioni dell'habitat naturale delle specie di fauna selvatica.


Art. 3.

(Interventi per l'alimentazione delle specie di fauna
selvatica).

        1. Le regioni, allo scopo di consentire la costituzione di un habitat naturale idoneo ad offrire le condizioni per l'alimentazione delle specie di fauna selvatica, prevedono che le superfici a riposo siano destinate alla semina di colture a perdere delle seguenti essenze:

            a) per il periodo autunno-invernale: avena, sorgo, panico, miglio, segale, grano saraceno, colza, cavolo da foraggio, pisello da foraggio, rapa, miscugli vari;

            b) per il periodo primaverile-estivo: erba medica, trifogli, lupinella, veccia, favino, miscugli vari.

        2. Le regioni possono disporre la messa a coltura di essenze non previste nell'elenco e per periodi diversi da quelli di cui al comma 1.


Art. 4.

(Interventi per il rifugio e la riproduzione delle specie
di fauna selvatica).

        1. Le regioni, allo scopo di favorire la creazione di un habitat naturale idoneo a offrire le condizioni per la nidificazione e la riproduzione delle specie di fauna selvatica, prevedono che le superfici a riposo siano destinate ai seguenti interventi:

            a) impianto di siepi e arbusti;

            b) gestione della vegetazione spontanea mediante operazioni che consentano la conservazione di caratteri di biodiversità dell'ambiente.


Art. 5.

(Interventi a favore dell'avifauna
acquatica).

        1. Le regioni, allo scopo di favorire la sosta e la nidificazione dell'avifauna acquatica, possono promuovere interventi per l'allagamento delle superfici nonchè la manutenzione, l'impianto e lo sviluppo di vegetazione tipica delle zone umide.

Art. 6.

(Interventi di ripristino).

        1. Le regioni ammettono ai benefìci di cui alla presente legge gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5, realizzati dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, con particolare riguardo alle seguenti aree: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche e non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche, le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, i confini dei fondi rustici e le aree non soggette a produzioni agricole.


Art. 7.

(Zone umide).

        1. Gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nelle zone di pianura e di parte della zona collinare non comprese nel territorio delle comunità montane possono assumere in appalto dalle regioni l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione nelle zone umide, al fine di favorire il ripristino e la conservazione degli elementi fisici e biologici essenziali alla sosta e riproduzione dell'avifauna acquatica.


Art. 8.

(Beneficiari).

        1. Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare delle risorse erogate dal fondo di cui all'articolo 11, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, devono presentare ai rispettivi comuni domanda di ammissione al beneficio nonché il relativo piano di intervento faunistico-ambientale.
        2. Possono fruire delle risorse previste al comma 1 i seguenti soggetti in ordine di preferenza:

            a) imprenditori agricoli non a titolo principale;

            b) consorzi di miglioramento fondiario;

            c) altri soggetti.


Art. 9.

(Durata e modalità dell'impiego faunistico-ambientale
delle superfici a riposo).

        1. I terreni messi a riposo per la realizzazione degli interventi di gestione faunistico-ambientale devono avere una superficie minima di due ettari.
        2. La durata dell'impiego di cui al comma 1 è pari alla durata di un ciclo agronomico a eccezione degli interventi a favore della fauna acquatica, che comunque deve essere di almeno due cicli.


Art. 10.

(Pratiche agronomiche in regime
di set-aside comunitario).

        1. Le operazioni di fresatura, erpicatura e altre equivalenti eseguite sui terreni in regime di set-aside, sia rotazionale che non rotazionale, devono essere applicate ogni anno dopo il mese di luglio.


Art. 11.

(Fondo per la gestione
faunistico-ambientale).

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il Fondo per la gestione faunistico-ambientale.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 250 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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