XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1013
Onorevoli Colleghi! - Per quanto mi compete sento come
imperativo civile fare quanto è possibile per provvedere
responsabilmente alla tutela di un patrimonio che non solo
rappresenta la nostra identità storica e culturale, ma è una
straordinaria ricchezza che appartiene alla storia della
civiltà e della quale dobbiamo, moralmente, rispondere a ogni
cittadino di ogni Paese.
Alla luce dei criteri e dei valori che l'articolo 9 della
Costituzione testimonia, cioè il principio per cui la
Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della
Nazione, ritengo che si debba iniziare a ripensare l'intero
nostro modello di politica dei beni culturali e a provvedere a
mettere in campo forze e sistemi di gestione in grado di
rendere più efficace e produttiva la spesa per la cultura.
Pur occupandomi, nella presente proposta di legge, di un
discorso essenzialmente fiscale, mi rendo conto che occorre
pensare e muoversi, pure in specifiche occasioni come questa,
all'interno di un orizzonte più ampio e generale in cui si
tenga presente la definizione di patrimonio e di bene
culturale stabilita dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, partendo da
tale definizione, constatare come tuttora resti incerta
l'indicazione delle competenze ancora in larga parte da
attribuire alle varie componenti della Repubblica, ai soggetti
che la costituiscono, che nella tutela del patrimonio si
riconoscono e per la quale devono congiuntamente operare.
Alla base dunque di ogni tentativo di valutazione, di
scelta, di proposta restano i criteri e i princìpi
fondamentali della Costituzione che qualifica i beni culturali
come "patrimonio storico e artistico della Nazione".
Non intendo accostarmi, in questa occasione specifica, al
grande e delicato tema della valutazione di "bene culturale"
nè dei differenti ordini di grandezza, in base ai quali la
nostra normativa, oggi, distingue categorie diverse di beni
culturali. A mio giudizio il problema della "dimensione del
valore" può risolversi solo in una visione più matura e
consapevole, essenzialmente unitaria dell'intero nostro
patrimonio culturale al di là di distinzioni che non offrono
alcuna utilità al fine di una effettiva, globale tutela. Si
tratta di beni che appartengono all'intera comunità, alla
Nazione come realtà territoriale, culturale e storica fatta di
pubblico e di privato, che accoglie enti e soggetti, tutti
allo stesso modo chiamati a sostenere un ruolo significativo
ed effettivo di partecipazione all'esercizio della tutela del
patrimonio nazionale.
Dicendo "Nazione" la Costituzione non dice nè sottintende
"la soggettività giuridica dello Stato" (Guido C. di San Luca)
nè il criterio dell'appartenenza del patrimonio a una entità,
come lo Stato, fondamentalmente astratta. Tutti i soggetti,
invece, sono concretamente ed egualmente interessati
all'intera realtà dei beni culturali, sia per quanto concerne
quelli cosiddetti di "interesse locale" che quelli di
"interesse nazionale".
A decorrere dagli anni novanta, poi, una più viva e
diffusa sensibilità comune, e la stessa tendenza legislativa
sembrano prestare maggiore attenzione che in passato al
concetto della testimonianza storica e della vita culturale
come momento unitario e unificante, in cui i "beni", che nella
normativa ricorrono regolarmente qualificati, quanto alla
località dell'interesse, sono percepiti e vissuti, oltre la
differenza e i diversi ordini di grandezza individuati dalla
norma, in una visione più coerente e omogenea, più rispettosa
della valenza culturale presente nelle testimonianze che
costituiscono un segno di civiltà.
Da parte mia, proprio per sottolineare la necessità di
coinvolgere l'intera amministrazione dello Stato e di
sollecitare una sua oggettiva responsabilità nella tutela del
patrimonio della Nazione, il progetto di un fondo per i beni
culturali non prevede che siano sottratte risorse, in modo
specifico, al Ministero per i beni e le attività culturali,
già così scarsamente dotato quanto a contributi finanziari.
Nella previsione poi di una maggiore chiarezza nella
definizione delle competenze statali e regionali nella
delicatissima materia della tutela, la proposta di legge
intende realizzare, con la costituzione di fondi regionali,
una condizione di effettiva collaborazione tra Stato e regioni
e proporre al contempo l'avviamento di un processo di maggiore
responsabilizzazione delle regioni stesse.
Il fondo si dovrebbe formare, per una sua parte da risorse
dello Stato, per l'altra da risorse delle regioni e da altri
contributi elargiti da privati, in una duplice logica di
sostegno e di incentivazione che veda impegnate,
sinergicamente, forze pubbliche e forze private e sposti
l'attenzione sulle moderne forme di mecenatismo. Una parte
della somma del fondo, proveniente dallo Stato, è suddivisa in
parti eguali fra tutte le regioni.
Anche alla luce dei princìpi espressi, si ritiene che i
beni culturali abbiano, in linea di principio, pari dignità
anche se è doveroso distinguere (una parte della somma è
divisa secondo parametri riferiti alla consistenza del
patrimonio) tra regioni a più alta e a più bassa densità di
beni presenti, e beni di maggiore o minore prestigio e
fama.
A supporto degli organi regionali competenti e per le
finalità che la legge si prefigge, si è prospettata
l'istituzione di una commissione tecnica e scientifica in cui
operano soprintendenti, direttori di musei, esperti, operatori
qualificati nel settore dei beni culturali e che si
costituisce come figura e momento di collaborazione tra Stato
e regione. In questa logica essa, da una parte, può fornire
alla regione suggerimenti per esaminare e valutare scelte,
indirizzi, priorità di interventi che si vogliono programmare
ed essere di supporto per impostare e pianificare una più
generale linea di politica culturale. Essa inoltre può
proporre criteri e metodologie aggiornati di formazione del
personale addetto al settore dei beni culturali.
In sostituzione della commissione regionale per i beni e
le attività culturali istituita ai sensi dell'articolo 154 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, la nuova commissione
tecnica regionale viene costituita per intervenire
concretamente nel dialogo fra organismi periferici dello
Stato, cui era precedentemente demandata ogni decisione sui
beni e le attività culturali, e gli enti locali.
Essa possiede pertanto una forte caratterizzazione
scientifica data dalla presenza dei soprintendenti che, oltre
ad essere i testimoni nella regione della responsabilità del
Ministro per i beni e le attività culturali, quindi dello
Stato, sono tuttora le strutture operative su cui contare.
La presenza del direttore di uno dei musei locali (certi
musei comunali, in alcune nostre città anche di media
grandezza, sono prestigiosi e hanno una grande rilevanza
artistica) vuole sottolineare la pari dignità e capacità
decisionale di figure così significative per quanto riguarda
la responsabilità della tutela dei beni e delle attività
culturali.
Gli esperti poi, che sono presenti in commissione solo per
i casi di loro competenza, servono a "coprire" i settori di
intervento specifici, relativi a discipline o a materie di
studio (come le scienze archeometriche, le tecnologie
multimediali, eccetera) che non fanno necessariamente parte
della preparazione di soprintendenti o di direttori di musei.
Queste figure che vengono dal mondo accademico della ricerca
ma che possono appartenere anche a quello della libera
professione, dovrebbero essere al corrente di quanto accade
nel mondo dell'arte, della valutazione delle opere, ad
esempio, cosa di cui nel settore pubblico non ci si è mai
occupati.
A loro viene richiesta la consulenza su settori ancora
oggi poco considerati dal nostro sistema di tutela dei beni e
le attività culturali, come l'arte contemporanea o il settore
delle nuove tecnologie dell'immagine (cinema, nastro magnetico
sonoro e visivo, floppy disk, eccetera) che avranno
sempre maggiore spazio in futuro, come è già avvenuto in tutti
gli altri Paesi.
Si è voluto, inoltre, accogliere nella commissione la voce
delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e
riconosciute dallo Stato sia perchè esse rappresentano la
volontà comunemente diffusa, popolare, di operativa tutela dei
beni culturali, sia perchè esse favoriscono, in concreto, la
fruizione del patrimonio artistico e storico e operano una
funzione assai efficace di avvicinamento e coinvolgimento del
pubblico nella vita dei musei. Inoltre non si deve
sottovalutare l'attenzione che gli organismi internazionali
prestano a queste forme di intervento, prezioso per il suo
valore civile, e alle associazioni di volontari che contano
nel mondo centinaia di migliaia di aderenti e che sono
destinate a crescere negli anni a venire.
La commissione tecnica regionale, oltre a un ruolo
regionale, svolge un ruolo di più ampio respiro in ordine al
principio della tutela che compete alla Repubblica nel suo
insieme e in ogni sua parte.
Essa rappresenta, in particolare, un momento di
connessione e di equilibrio tra il mondo dei beni e delle
attività da tutelare e il mondo della finanza pubblica a cui
si richiede un concreto atteggiamento di disponibilità a
promuovere, con il necessario supporto finanziario,
l'incremento delle risorse pubbliche a favore del
patrimonio.
Si passa, con questo argomento, alla parte più tecnica
della proposta di legge che prevede, coinvolgendo
espressamente nella politica di tutela del patrimonio il
Ministero dell'economia e delle finanze, agevolazioni fiscali
che riguardano interventi di manutenzione e restauro di beni
vincolati (articolo 9), contenuti redditi catastali per gli
immobili notificati (articolo 8), la deducibilità dal reddito
delle erogazioni liberali (articolo 10), agevolazioni
procedurali per atti di donazione in denaro e in beni a favore
dello Stato, delle regioni e di enti pubblici (articolo 12),
agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali che
siano considerati parte integrante del patrimonio nazionale
(articolo 14).