XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1013




        Onorevoli Colleghi! - Per quanto mi compete sento come imperativo civile fare quanto è possibile per provvedere responsabilmente alla tutela di un patrimonio che non solo rappresenta la nostra identità storica e culturale, ma è una straordinaria ricchezza che appartiene alla storia della civiltà e della quale dobbiamo, moralmente, rispondere a ogni cittadino di ogni Paese.
        Alla luce dei criteri e dei valori che l'articolo 9 della Costituzione testimonia, cioè il principio per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, ritengo che si debba iniziare a ripensare l'intero nostro modello di politica dei beni culturali e a provvedere a mettere in campo forze e sistemi di gestione in grado di rendere più efficace e produttiva la spesa per la cultura.
        Pur occupandomi, nella presente proposta di legge, di un discorso essenzialmente fiscale, mi rendo conto che occorre pensare e muoversi, pure in specifiche occasioni come questa, all'interno di un orizzonte più ampio e generale in cui si tenga presente la definizione di patrimonio e di bene culturale stabilita dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, partendo da tale definizione, constatare come tuttora resti incerta l'indicazione delle competenze ancora in larga parte da attribuire alle varie componenti della Repubblica, ai soggetti che la costituiscono, che nella tutela del patrimonio si riconoscono e per la quale devono congiuntamente operare.
        Alla base dunque di ogni tentativo di valutazione, di scelta, di proposta restano i criteri e i princìpi fondamentali della Costituzione che qualifica i beni culturali come "patrimonio storico e artistico della Nazione".
        Non intendo accostarmi, in questa occasione specifica, al grande e delicato tema della valutazione di "bene culturale" nè dei differenti ordini di grandezza, in base ai quali la nostra normativa, oggi, distingue categorie diverse di beni culturali. A mio giudizio il problema della "dimensione del valore" può risolversi solo in una visione più matura e consapevole, essenzialmente unitaria dell'intero nostro patrimonio culturale al di là di distinzioni che non offrono alcuna utilità al fine di una effettiva, globale tutela. Si tratta di beni che appartengono all'intera comunità, alla Nazione come realtà territoriale, culturale e storica fatta di pubblico e di privato, che accoglie enti e soggetti, tutti allo stesso modo chiamati a sostenere un ruolo significativo ed effettivo di partecipazione all'esercizio della tutela del patrimonio nazionale.
        Dicendo "Nazione" la Costituzione non dice nè sottintende "la soggettività giuridica dello Stato" (Guido C. di San Luca) nè il criterio dell'appartenenza del patrimonio a una entità, come lo Stato, fondamentalmente astratta. Tutti i soggetti, invece, sono concretamente ed egualmente interessati all'intera realtà dei beni culturali, sia per quanto concerne quelli cosiddetti di "interesse locale" che quelli di "interesse nazionale".
        A decorrere dagli anni novanta, poi, una più viva e diffusa sensibilità comune, e la stessa tendenza legislativa sembrano prestare maggiore attenzione che in passato al concetto della testimonianza storica e della vita culturale come momento unitario e unificante, in cui i "beni", che nella normativa ricorrono regolarmente qualificati, quanto alla località dell'interesse, sono percepiti e vissuti, oltre la differenza e i diversi ordini di grandezza individuati dalla norma, in una visione più coerente e omogenea, più rispettosa della valenza culturale presente nelle testimonianze che costituiscono un segno di civiltà.
        Da parte mia, proprio per sottolineare la necessità di coinvolgere l'intera amministrazione dello Stato e di sollecitare una sua oggettiva responsabilità nella tutela del patrimonio della Nazione, il progetto di un fondo per i beni culturali non prevede che siano sottratte risorse, in modo specifico, al Ministero per i beni e le attività culturali, già così scarsamente dotato quanto a contributi finanziari. Nella previsione poi di una maggiore chiarezza nella definizione delle competenze statali e regionali nella delicatissima materia della tutela, la proposta di legge intende realizzare, con la costituzione di fondi regionali, una condizione di effettiva collaborazione tra Stato e regioni e proporre al contempo l'avviamento di un processo di maggiore responsabilizzazione delle regioni stesse.
        Il fondo si dovrebbe formare, per una sua parte da risorse dello Stato, per l'altra da risorse delle regioni e da altri contributi elargiti da privati, in una duplice logica di sostegno e di incentivazione che veda impegnate, sinergicamente, forze pubbliche e forze private e sposti l'attenzione sulle moderne forme di mecenatismo. Una parte della somma del fondo, proveniente dallo Stato, è suddivisa in parti eguali fra tutte le regioni.
        Anche alla luce dei princìpi espressi, si ritiene che i beni culturali abbiano, in linea di principio, pari dignità anche se è doveroso distinguere (una parte della somma è divisa secondo parametri riferiti alla consistenza del patrimonio) tra regioni a più alta e a più bassa densità di beni presenti, e beni di maggiore o minore prestigio e fama.
        A supporto degli organi regionali competenti e per le finalità che la legge si prefigge, si è prospettata l'istituzione di una commissione tecnica e scientifica in cui operano soprintendenti, direttori di musei, esperti, operatori qualificati nel settore dei beni culturali e che si costituisce come figura e momento di collaborazione tra Stato e regione. In questa logica essa, da una parte, può fornire alla regione suggerimenti per esaminare e valutare scelte, indirizzi, priorità di interventi che si vogliono programmare ed essere di supporto per impostare e pianificare una più generale linea di politica culturale. Essa inoltre può proporre criteri e metodologie aggiornati di formazione del personale addetto al settore dei beni culturali.
        In sostituzione della commissione regionale per i beni e le attività culturali istituita ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la nuova commissione tecnica regionale viene costituita per intervenire concretamente nel dialogo fra organismi periferici dello Stato, cui era precedentemente demandata ogni decisione sui beni e le attività culturali, e gli enti locali.
        Essa possiede pertanto una forte caratterizzazione scientifica data dalla presenza dei soprintendenti che, oltre ad essere i testimoni nella regione della responsabilità del Ministro per i beni e le attività culturali, quindi dello Stato, sono tuttora le strutture operative su cui contare.
        La presenza del direttore di uno dei musei locali (certi musei comunali, in alcune nostre città anche di media grandezza, sono prestigiosi e hanno una grande rilevanza artistica) vuole sottolineare la pari dignità e capacità decisionale di figure così significative per quanto riguarda la responsabilità della tutela dei beni e delle attività culturali.
        Gli esperti poi, che sono presenti in commissione solo per i casi di loro competenza, servono a "coprire" i settori di intervento specifici, relativi a discipline o a materie di studio (come le scienze archeometriche, le tecnologie multimediali, eccetera) che non fanno necessariamente parte della preparazione di soprintendenti o di direttori di musei. Queste figure che vengono dal mondo accademico della ricerca ma che possono appartenere anche a quello della libera professione, dovrebbero essere al corrente di quanto accade nel mondo dell'arte, della valutazione delle opere, ad esempio, cosa di cui nel settore pubblico non ci si è mai occupati.
        A loro viene richiesta la consulenza su settori ancora oggi poco considerati dal nostro sistema di tutela dei beni e le attività culturali, come l'arte contemporanea o il settore delle nuove tecnologie dell'immagine (cinema, nastro magnetico sonoro e visivo, floppy disk, eccetera) che avranno sempre maggiore spazio in futuro, come è già avvenuto in tutti gli altri Paesi.
        Si è voluto, inoltre, accogliere nella commissione la voce delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e riconosciute dallo Stato sia perchè esse rappresentano la volontà comunemente diffusa, popolare, di operativa tutela dei beni culturali, sia perchè esse favoriscono, in concreto, la fruizione del patrimonio artistico e storico e operano una funzione assai efficace di avvicinamento e coinvolgimento del pubblico nella vita dei musei. Inoltre non si deve sottovalutare l'attenzione che gli organismi internazionali prestano a queste forme di intervento, prezioso per il suo valore civile, e alle associazioni di volontari che contano nel mondo centinaia di migliaia di aderenti e che sono destinate a crescere negli anni a venire.
        La commissione tecnica regionale, oltre a un ruolo regionale, svolge un ruolo di più ampio respiro in ordine al principio della tutela che compete alla Repubblica nel suo insieme e in ogni sua parte.
        Essa rappresenta, in particolare, un momento di connessione e di equilibrio tra il mondo dei beni e delle attività da tutelare e il mondo della finanza pubblica a cui si richiede un concreto atteggiamento di disponibilità a promuovere, con il necessario supporto finanziario, l'incremento delle risorse pubbliche a favore del patrimonio.
        Si passa, con questo argomento, alla parte più tecnica della proposta di legge che prevede, coinvolgendo espressamente nella politica di tutela del patrimonio il Ministero dell'economia e delle finanze, agevolazioni fiscali che riguardano interventi di manutenzione e restauro di beni vincolati (articolo 9), contenuti redditi catastali per gli immobili notificati (articolo 8), la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali (articolo 10), agevolazioni procedurali per atti di donazione in denaro e in beni a favore dello Stato, delle regioni e di enti pubblici (articolo 12), agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali che siano considerati parte integrante del patrimonio nazionale (articolo 14).




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