XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1013




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA'


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello Stato per la promozione e il sostegno di opere di conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di imposte.


Capo II

FONDI REGIONALI


Art. 2.

(Fondo per interventi
a favore dei beni culturali).

        1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a cui sono trasferite le seguenti risorse finanziarie:

            a) una quota pari al 40 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

            b) una quota dei proventi di spettanza dello Stato delle lotterie nazionali, indicata annualmente dalla legge finanziaria;
            c) una quota pari al 15 per cento dei proventi spettanti allo Stato dalla vendita dei biglietti di ingresso dei musei e delle gallerie;

            d) lo stanziamento statale destinato al finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;

            e) le risorse finanziarie corrispondenti agli introiti statali previste dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 9 della presente legge.

        2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri seguenti:

            a) il 50 per cento del fondo è ripartito in parti eguali fra le regioni e le province autonome;

            b) il restante 50 per cento del fondo è ripartito in relazione alla consistenza del patrimonio culturale esistente in ciascuna regione costituito da musei, beni architettonici, centri storici e dimore di rilevante valore storico-artistico.

        3. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono erogati alle regioni entro il 30 giugno di ogni anno.


Art. 3.

(Fondi regionali per i beni culturali).

        1. Le regioni istituiscono un fondo regionale costituito dalle risorse di cui all'articolo 2, nonchè da:

            a) le risorse proprie destinate agli interventi di cui all'articolo 1;
            b) le somme derivanti da elargizioni e donazioni di persone fisiche e giuridiche;

            c) la metà delle somme destinate all'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

            d) una quota percentuale sui contributi versati in forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale percentuale della somma totale messa a disposizione, stornata dal destinatario a favore del fondo, è pari al 10 per cento per i contributi fino a 500 milioni di lire e al 5 per cento per i contributi di entità superiore.


Art. 4.

(Modalità di utilizzo dei fondi regionali).

        1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), nonchè le modalità di utilizzo del fondo regionale allo scopo di attuare le finalità indicate all'articolo 1.
        2. La regione può utilizzare il fondo regionale per la concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; agli stessi soggetti la regione può fornire garanzie fideiussorie.


Capo III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE


Art. 5.

(Commissione tecnica regionale
per i beni culturali).

        1. E' istituita, in ciascuna regione, la commissione tecnica regionale per i beni culturali, di seguito denominata "commissione", formata da:

            a) un rappresentante delle soprintendenze, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, aventi sede nella regione, scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali per ciascun settore di competenza;

            b) un rappresentante degli uffici finanziari aventi sede nella regione designato dal Ministro dell'economia delle finanze;

            c) un direttore di museo di enti locali designato dal consiglio regionale;

            d) un dirigente della regione preposto ai servizi concernenti i beni culturali designato dalla giunta regionale;

            e) un esperto per ciascuno dei settori archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico storico, artistico moderno e contemporaneo, librario, archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico e delle nuove tecnologie dell'immagine, scelti al di fuori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; tali esperti sono designati dal consiglio regionale tra candidati di chiara fama;

            f) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato operanti nella regione nel settore della tutela dei beni culturali.

        2. Gli esperti di cui alla lettera e) del comma 1, partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione relative alla materia di loro competenza.
        3. La commissione è costituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica tre anni.
        4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e adotta il regolamento per i propri lavori.
        5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono posti a carico dei fondi del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 6.

(Funzioni della commissione
tecnica regionale).

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la commissione, oltre alle funzioni demandatele dalla medesima legge, esercita funzioni consultive e propositive nei confronti delle amministrazioni statale e regionale.
        2. La commissione in particolare:

            a) fornisce indicazioni e criteri per la formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, secondo i criteri generali indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali stabiliti dalla commissione stessa;

            c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara l'interesse e stabilisce condizioni e valore dell'eventuale cessione secondo le modalità stabilite dall'articolo 11;

            d) propone criteri metodologici e di indirizzo, in coerenza con le direttive fornite dal Consiglio per i beni culturali e ambientali e dall'Istituto centrale del restauro, per corsi di formazione del personale di livello medio e intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;

            e) formula proposte relative alle forme di pubblicizzazione e di informazione dei programmi di intervento a favore dei beni culturali sia ordinari che straordinari, delle elargizioni e delle sponsorizzazioni;

            f) dà indicazioni per promuovere forme di mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;
            g) propone la stipula di convenzioni con istituti universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con professionisti operanti nel settore dei beni culturali.


Capo IV

INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE


Art. 7.

(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con
destinazione ad usi culturali).

        1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative imposte, non concorrono: i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.
        2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di cui al comma 1, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali o i proventi dei biglietti di ingresso degli edifici, parchi o giardini, che siano vincolati ai sensi delle leggi vigenti, a condizione che da tali beni non derivi altro reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli organi competenti dell'amministrazione per i beni e le attività culturali; nel caso sia aperta al pubblico solo una parte dell'edificio, parco o giardino, l'esenzione non riguarda la parte riservata ad usi privati dei proprietari o dei possessori; per i parchi e i giardini, o una parte di essi, che siano riconosciuti dall'amministrazione predetta come pertinenza di un immobile vincolato, si applica lo stesso regime fiscale dell'immobile stesso.
        3. Per fruire del beneficio gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
        4. Il mutamento di destinazione e la chiusura degli immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, nonchè il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione.
        5. Il Ministero per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.


Art. 8.

(Redditi catastali degli immobili vincolati).

        1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        "3. Il reddito degli immobili vincolati è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo a cui i beni sono assoggettati.
        3-bis. Ferma restando ogni altra sanzione, il mutamento di destinazione degli immobili di cui al comma 3 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie.
        3-ter. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni".


Art. 9.

(Agevolazioni fiscali per gli interventi
di manutenzione e restauro).

        1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nella misura effettivamente rimasta a carico, ivi comprese le spese per impianti di sicurezza e per impianti finalizzati alla conservazione delle cose e delle collezioni vincolate ai sensi delle leggi vigenti, anche se tali cose o collezioni sono conservate in edifici non vincolati. La detrazione ha luogo sulla base di un progetto approvato dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali. Le spese relative a impianti tecnologici considerate necessarie, nell'ambito di un progetto approvato dalla soprintendenza competente, per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro e alla sua destinazione d'uso sono detraibili nella misura risultante da apposita certificazione rilasciata dalla soprintendenza stessa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo, per l'anno a cui si riferiscono, esse possono essere imputate, dietro richiesta dell'interessato ai fini della loro detraibilità, a un numero massimo di sei esercizi successivi. Il mutamento di destinazione delle cose vincolate senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, nonché la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi precludono la possibilità di fruire della detrazione; l'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;".

        2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o privati, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura relativa all'aliquota di cui alla parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


Art. 10.

(Detraibilità delle erogazioni liberali).

        1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari; a tale scopo le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. La commissione tecnica regionale per i beni culturali stabilisce, altresì, i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse; detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, sono introitate dallo Stato nella totalità della somma erogata e i relativi importi sono assegnati al fondo per interventi a favore dei beni culturali;".


Art. 11.

(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione
temporanea di opere d'arte a gallerie e musei pubblici).

        1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di una galleria d'arte pubblica, la commissione può proporre, ai soggetti tenuti al pagamento IRPEF o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), la cessione temporanea di opere d'arte in pagamento delle imposte dirette per l'importo totale o parziale corrispondente.
        2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di preminente valore culturale, possono essere già state sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da autori viventi o comunque non sottoposta a vincolo ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne hanno fatto richiesta.
        4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte dirette.
        5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la deducibilità dall'IRPEF o dall'IRPEG di una quota percentuale calcolata sul valore dell'opera temporaneamente ceduta, stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto conto della valutazione data dalla commissione; tale percentuale è fissata al 2 per cento per opere che non superino il valore di lire 200 milioni, e all'1,5 per cento per opere che superino tale valore.
        6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti come segue:

            a) per opere vincolate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la cessione temporanea a titolo di deposito del bene è fissata in un minimo di anni tre;

            b) per le opere di autori viventi, o comunque non sottoposte a vincolo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la cessione temporanea a titolo di deposito non può essere di durata superiore ad anni quattro; per le stesse opere la deducibilità, di cui al comma 5, è prevista esclusivamente per i primi anni pari alla metà del numero di anni corrispondente al periodo di cessione temporanea.
        7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea, comprensiva dell'indicazione del valore dell'opera, è comunicato dall'interessato alla commissione e all'amministrazione finanziaria entro un mese dal ricevimento della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.
        8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG possono proporre alla commissione il pagamento parziale o totale dell'imposta dovuta mediante la cessione temporanea di opere d'arte a condizione che un museo o una galleria pubblici sia garante della sua custodia e della sua esposizione al pubblico; in tale caso la commissione trasmette l'indicazione del valore dell'opera al soggetto interessato e all'amministrazione finanziaria entro un mese dal ricevimento della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.


Art. 12.

(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato,
delle regioni o altri enti pubblici).

        1. Gli atti di donazione, a favore dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre mesi di tempo per decidere circa l'accettazione o meno della donazione. L'accettazione della donazione da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici deve essere accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la parte pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione possono essere stipulati con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o dagli uffici roganti dell'amministrazione beneficiaria.
        2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.
        3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nei medesimi atti di donazione.

Art. 13.

(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso
agevolato per interventi di risanamento e di restauro di
immobili sottoposti a tutela).

        1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituito dal seguente:

        "1. Lo stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro. A tal fine, la commissione tecnica regionale per i beni culturali redige ogni tre anni un elenco di interventi urgenti riguardanti le strutture portanti e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata, interventi per i quali viene preventivato un contributo fino al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire 150 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in proporzione all'aumento medio dei costi.
        2. L'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituito dal seguente:

        "Art. 42 - (Erogazione del contributo)- 1. Il contributo è versato all'avanzamento dei lavori e precisamente: 15 per cento all'inizio, 35 per cento a metà, 50 per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione, di avanzamento dei lavori e circa l'ammontare delle spese".

        3. Dopo l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è inserito il seguente:

        "Art. 43-bis-ˆâ1 (Altri contributi)- 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43, a favore dei proprietari diimmobili vincolati che eseguano sugli immobili stessi interventi di conservazione e di restauro, possono essere concessi mutui e prestiti agevolati, previo parere della commissione tecnica regionale per i beni culturali".


Art. 14.

(Agevolazioni fiscali per l'importazione
di beni culturali).

        1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli Stati membri della Unione europea, di opere d'arte contemporanee o di beni che, per il loro autore o per la loro provenienza originaria, siano considerati parte integrante del patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione, è esente dalle relative imposte a condizione che:

            a) il bene sia proposto per la notificazione e effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza dall'esenzione, ovvero, quando sia opera di preminente valore culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta anni, l'interesse culturale sia attestato in una certificazione della soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico competente per territorio del luogo di destinazione del bene stesso;

            b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a conservarlo per non meno di venti anni sul territorio italiano, dando comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e alle soprintendenze di cui alla lettera a) competenti per territorio di ogni successivo trasferimento o passaggio di proprietà;

            c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente il bene nel museo indicato dalla soprintendenza di cui alla lettera a) competente per territorio del luogo ove egli risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di specifico interesse. Su richiesta della commissione le spese per i rischi derivanti dal trasporto e per l'assicurazione del bene sono a carico dello Stato.

        2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dal medesimo comma.


Art. 15.

(Determinazione convenzionale della superficie degli
edifici dichiarati di interesse particolarmente
importante).

        1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni caso considerata di 300 metri quadrati, se l'effettiva consistenza supera tale dimensione.
        2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, compresi i fabbricati vincolati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 60 metri quadrati e una superficie imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente alla sola superficie di 300 metri quadrati.
        3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono applicati in riferimento alla superficie massima di 300 metri quadrati, anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano superficie imponibile maggiore.
        4. Le norme previste ai commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che le unità immobiliari vincolate ai sensi dei citati commi da 1 a 3 siano adibite ad esclusivo uso abitativo familiare o personale.


Art. 16.

(Norme abrogate).

        1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni, è abrogata.



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