XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1013
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA'
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello
Stato per la promozione e il sostegno di opere di
conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da
parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle
risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e
per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante
l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di
imposte.
Capo II
FONDI REGIONALI
Art. 2.
(Fondo per interventi
a favore dei beni culturali).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a cui sono
trasferite le seguenti risorse finanziarie:
a) una quota pari al 40 per cento della quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222;
b) una quota dei proventi di spettanza dello Stato
delle lotterie nazionali, indicata annualmente dalla legge
finanziaria;
c) una quota pari al 15 per cento dei proventi
spettanti allo Stato dalla vendita dei biglietti di ingresso
dei musei e delle gallerie;
d) lo stanziamento statale destinato al
finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali
interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;
e) le risorse finanziarie corrispondenti agli
introiti statali previste dalla lettera g) del comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'articolo 9 della presente legge.
2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le
province autonome dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri
seguenti:
a) il 50 per cento del fondo è ripartito in parti
eguali fra le regioni e le province autonome;
b) il restante 50 per cento del fondo è ripartito
in relazione alla consistenza del patrimonio culturale
esistente in ciascuna regione costituito da musei, beni
architettonici, centri storici e dimore di rilevante valore
storico-artistico.
3. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono erogati alle
regioni entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3.
(Fondi regionali per i beni culturali).
1. Le regioni istituiscono un fondo regionale costituito
dalle risorse di cui all'articolo 2, nonchè da:
a) le risorse proprie destinate agli interventi di
cui all'articolo 1;
b) le somme derivanti da elargizioni e donazioni
di persone fisiche e giuridiche;
c) la metà delle somme destinate all'applicazione
dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni;
d) una quota percentuale sui contributi versati in
forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a
favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di
acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale
percentuale della somma totale messa a disposizione, stornata
dal destinatario a favore del fondo, è pari al 10 per cento
per i contributi fino a 500 milioni di lire e al 5 per cento
per i contributi di entità superiore.
Art. 4.
(Modalità di utilizzo dei fondi regionali).
1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e
d), nonchè le modalità di utilizzo del fondo regionale
allo scopo di attuare le finalità indicate all'articolo 1.
2. La regione può utilizzare il fondo regionale per la
concessione di contributi a fondo perduto e contributi in
conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge
alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490; agli stessi soggetti la regione può fornire
garanzie fideiussorie.
Capo III
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 5.
(Commissione tecnica regionale
per i beni culturali).
1. E' istituita, in ciascuna regione, la commissione
tecnica regionale per i beni
culturali, di seguito denominata "commissione", formata
da:
a) un rappresentante delle soprintendenze, di cui
al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, aventi sede nella
regione, scelto dal Ministro per i beni e le attività
culturali per ciascun settore di competenza;
b) un rappresentante degli uffici finanziari
aventi sede nella regione designato dal Ministro dell'economia
delle finanze;
c) un direttore di museo di enti locali designato
dal consiglio regionale;
d) un dirigente della regione preposto ai servizi
concernenti i beni culturali designato dalla giunta
regionale;
e) un esperto per ciascuno dei settori
archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico
storico, artistico moderno e contemporaneo, librario,
archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico
e delle nuove tecnologie dell'immagine, scelti al di fuori dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; tali esperti sono
designati dal consiglio regionale tra candidati di chiara
fama;
f) un rappresentante designato unitariamente dalle
associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato
operanti nella regione nel settore della tutela dei beni
culturali.
2. Gli esperti di cui alla lettera e) del comma 1,
partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione
relative alla materia di loro competenza.
3. La commissione è costituita con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e dura in carica tre
anni.
4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e
adotta il regolamento per i propri lavori.
5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
posti a carico dei fondi del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Art. 6.
(Funzioni della commissione
tecnica regionale).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la
commissione, oltre alle funzioni demandatele dalla medesima
legge, esercita funzioni consultive e propositive nei
confronti delle amministrazioni statale e regionale.
2. La commissione in particolare:
a) fornisce indicazioni e criteri per la
formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali
per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali,
secondo i criteri generali indicati dal Ministero per i beni e
le attività culturali;
b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli
enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti
per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati
e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali
stabiliti dalla commissione stessa;
c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di
imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara
l'interesse e stabilisce condizioni e valore dell'eventuale
cessione secondo le modalità stabilite dall'articolo 11;
d) propone criteri metodologici e di indirizzo, in
coerenza con le direttive fornite dal Consiglio per i beni
culturali e ambientali e dall'Istituto centrale del restauro,
per corsi di formazione del personale di livello medio e
intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;
e) formula proposte relative alle forme di
pubblicizzazione e di informazione dei programmi di intervento
a favore dei beni culturali sia ordinari che straordinari,
delle elargizioni e delle sponsorizzazioni;
f) dà indicazioni per promuovere forme di
mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;
g) propone la stipula di convenzioni con istituti
universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con
professionisti operanti nel settore dei beni culturali.
Capo IV
INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE
Art. 7.
(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con
destinazione ad usi culturali).
1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del
reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad
altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative
imposte, non concorrono: i redditi catastali degli immobili
totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico, di musei,
biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di
privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando
al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile.
2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di
cui al comma 1, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali o i proventi dei biglietti di ingresso degli
edifici, parchi o giardini, che siano vincolati ai sensi delle
leggi vigenti, a condizione che da tali beni non derivi altro
reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al
pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli
organi competenti dell'amministrazione per i beni e le
attività culturali; nel caso sia aperta al pubblico solo una
parte dell'edificio, parco o giardino, l'esenzione non
riguarda la parte riservata ad usi privati dei proprietari o
dei possessori; per i parchi e i giardini, o una parte di
essi, che siano riconosciuti dall'amministrazione predetta
come pertinenza di un immobile vincolato, si applica lo stesso
regime fiscale dell'immobile stesso.
3. Per fruire del beneficio gli interessati devono
denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le
modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
4. Il mutamento di destinazione e la chiusura degli
immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione
dell'amministrazione per i beni e le attività culturali,
nonchè il mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato
sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle
agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali dà
immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni
che comportano la decadenza dalle agevolazioni.
Art. 8.
(Redditi catastali degli immobili vincolati).
1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"3. Il reddito degli immobili vincolati è
determinato mediante l'applicazione della minore tra le
tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a
vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al
catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è
ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul
reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo
a cui i beni sono assoggettati.
3-bis. Ferma restando ogni altra sanzione, il
mutamento di destinazione degli immobili di cui al comma 3
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i
beni e le attività culturali o il mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano
la decadenza dalle agevolazioni tributarie.
3-ter. L'Amministrazione per i beni e le attività
culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari
delle violazioni che comportano la decadenza dalle
agevolazioni".
Art. 9.
(Agevolazioni fiscali per gli interventi
di manutenzione e restauro).
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 nella misura effettivamente rimasta a carico, ivi
comprese le spese per impianti di sicurezza e per impianti
finalizzati alla conservazione delle cose e delle collezioni
vincolate ai sensi delle leggi vigenti, anche se tali cose o
collezioni sono conservate in edifici non vincolati. La
detrazione ha luogo sulla base di un progetto approvato dalla
commissione tecnica regionale per i beni culturali. Le spese
relative a impianti tecnologici considerate necessarie,
nell'ambito di un progetto approvato dalla soprintendenza
competente, per la fruizione del bene in rapporto al suo
decoro e alla sua destinazione d'uso sono detraibili nella
misura risultante da apposita certificazione rilasciata dalla
soprintendenza stessa entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della richiesta. La congruità delle spese è
attestata con perizia giurata del direttore dei lavori.
Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo,
per l'anno a cui si riferiscono, esse possono essere imputate,
dietro richiesta dell'interessato ai fini della loro
detraibilità, a un numero massimo di sei esercizi successivi.
Il mutamento di destinazione delle cose vincolate senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le
attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, nonché la
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi
precludono la possibilità di fruire della detrazione;
l'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà
immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni;
dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei
relativi accessori;".
2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi
delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o
privati, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura
relativa all'aliquota di cui alla parte II della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Detraibilità delle erogazioni liberali).
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"h) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni,
di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del testo unico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di
mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse
scientifico e culturale, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tale fine necessari; a tale scopo le mostre e
le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati dalla commissione tecnica regionale per i beni
culturali che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. La commissione tecnica regionale per i beni
culturali stabilisce, altresì, i tempi necessari affinchè le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse; detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le
erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini
assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla
destinazione, sono introitate dallo Stato nella totalità della
somma erogata e i relativi importi sono assegnati al fondo per
interventi a favore dei beni culturali;".
Art. 11.
(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione
temporanea di opere d'arte a gallerie e musei pubblici).
1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le
collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di
una galleria d'arte pubblica, la commissione può proporre, ai
soggetti tenuti al pagamento IRPEF o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), la cessione temporanea di
opere d'arte in pagamento delle imposte dirette per l'importo
totale o parziale corrispondente.
2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di
preminente valore culturale, possono essere già state
sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da
autori viventi o comunque non sottoposta a vincolo ai sensi
del comma 6 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte
al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne
hanno fatto richiesta.
4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da
parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre
al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di
deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte
dirette.
5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al
soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la
deducibilità dall'IRPEF o dall'IRPEG di una quota percentuale
calcolata sul valore dell'opera temporaneamente ceduta,
stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze tenuto conto della valutazione data dalla commissione;
tale percentuale è fissata al 2 per cento per opere che non
superino il valore di lire 200 milioni, e all'1,5 per cento
per opere che superino tale valore.
6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti come
segue:
a) per opere vincolate ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la
cessione temporanea a titolo di deposito del bene è fissata in
un minimo di anni tre;
b) per le opere di autori viventi, o comunque non
sottoposte a vincolo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, la cessione temporanea a titolo di deposito non può
essere di durata superiore ad anni quattro; per le stesse
opere la deducibilità, di cui al comma 5, è prevista
esclusivamente per i primi anni pari alla metà del numero di
anni corrispondente al periodo di cessione temporanea.
7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea,
comprensiva dell'indicazione del valore dell'opera, è
comunicato dall'interessato alla commissione e
all'amministrazione finanziaria entro un mese dal ricevimento
della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si
intende rifiutata.
8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG
possono proporre alla commissione il pagamento parziale o
totale dell'imposta dovuta mediante la cessione temporanea di
opere d'arte a condizione che un museo o una galleria pubblici
sia garante della sua custodia e della sua esposizione al
pubblico; in tale caso la commissione trasmette l'indicazione
del valore dell'opera al soggetto interessato e
all'amministrazione finanziaria entro un mese dal ricevimento
della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si
intende rifiutata.
Art. 12.
(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato,
delle regioni o altri enti pubblici).
1. Gli atti di donazione, a favore dello Stato, delle
regioni o di altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto beni
culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica
destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro,
all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono
preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre
mesi di tempo per decidere circa l'accettazione o meno della
donazione. L'accettazione della donazione da parte dello
Stato, della regione o di altri enti pubblici deve essere
accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la
parte pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione
possono essere stipulati con atto pubblico rogato, a scelta
del donante, dal notaio o dagli uffici roganti
dell'amministrazione beneficiaria.
2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la
facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione,
gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei
beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato
perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti
degli obbligati.
3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non
possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati
nei medesimi atti di donazione.
Art. 13.
(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso
agevolato per interventi di risanamento e di restauro di
immobili sottoposti a tutela).
1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituito dal
seguente:
"1. Lo stato ha facoltà di concorrere nella spesa
sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione
degli interventi di restauro. A tal fine, la commissione
tecnica regionale per i beni culturali redige ogni tre anni un
elenco di interventi urgenti riguardanti le strutture portanti
e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata,
interventi per i quali viene preventivato un contributo fino
al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire
150 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile
o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è
elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, in proporzione all'aumento medio dei
costi.
2. L'articolo 42 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituito dal
seguente:
"Art. 42 - (Erogazione del contributo)- 1. Il
contributo è versato all'avanzamento dei lavori e
precisamente: 15 per cento all'inizio, 35 per cento a metà, 50
per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una
dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi
di esecuzione, di avanzamento dei lavori e circa l'ammontare
delle spese".
3. Dopo l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è inserito il
seguente:
"Art. 43-bis-ˆâ1 (Altri contributi)- 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43, a favore
dei proprietari diimmobili vincolati che eseguano sugli
immobili stessi interventi di conservazione e di restauro,
possono essere concessi mutui e prestiti agevolati, previo
parere della commissione tecnica regionale per i beni
culturali".
Art. 14.
(Agevolazioni fiscali per l'importazione
di beni culturali).
1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli
Stati membri della Unione europea, di opere d'arte
contemporanee o di beni che, per il loro autore o per la loro
provenienza originaria, siano considerati parte integrante del
patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali dai
competenti organi del Ministero per i beni e le attività
culturali, sentito il parere della commissione, è esente dalle
relative imposte a condizione che:
a) il bene sia proposto per la notificazione e
effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza
dall'esenzione, ovvero, quando sia opera di preminente valore
culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta
anni, l'interesse culturale sia attestato in una
certificazione della soprintendenza per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico competente per territorio
del luogo di destinazione del bene stesso;
b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a
conservarlo per non meno di venti anni sul territorio
italiano, dando comunicazione al Ministero per i beni e le
attività culturali e alle soprintendenze di cui alla lettera
a) competenti per territorio di ogni successivo
trasferimento o passaggio di proprietà;
c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido
anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente
il bene nel museo indicato dalla soprintendenza di cui alla
lettera a) competente per territorio del luogo ove egli
risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di
specifico interesse. Su richiesta della commissione le spese
per i rischi derivanti dal trasporto e per l'assicurazione del
bene sono a carico dello Stato.
2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli
impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle
agevolazioni fiscali previste dal medesimo comma.
Art. 15.
(Determinazione convenzionale della superficie degli
edifici dichiarati di interesse particolarmente
importante).
1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla
determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la
superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad
abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni
caso considerata di 300 metri quadrati, se l'effettiva
consistenza supera tale dimensione.
2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, compresi
i fabbricati vincolati ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che abbiano,
secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore
ad un abitante ogni 60 metri quadrati e una superficie
imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti
solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale
tributo sono soggette a tassazione limitatamente alla sola
superficie di 300 metri quadrati.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al
comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad
altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione
previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, sono applicati in
riferimento alla superficie massima di 300 metri quadrati,
anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano
superficie imponibile maggiore.
4. Le norme previste ai commi 1, 2 e 3 si applicano a
condizione che le unità immobiliari vincolate ai sensi dei
citati commi da 1 a 3 siano adibite ad esclusivo uso abitativo
familiare o personale.
Art. 16.
(Norme abrogate).
1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni, è abrogata.