XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1011
Onorevoli Colleghi! - L'11 agosto 1991 è stata
promulgata la legge-quadro nazionale sul volontariato che,
introducendo un regime normativo specifico, rappresenta un
grande passo volto ad incentivare lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato, a definirne l'ambito operativo
e a favorirne l'attività con agevolazioni anche di tipo
fiscale. Il volontariato aiuta le istituzioni a ritrovare il
rapporto con i cittadini, assicurando prestazioni il più
possibile personalizzate e dirette laddove non giunge la
struttura pubblica. Il volontariato, con il suo servizio alle
fasce più deboli, costituisce un richiamo a ripartire dai
soggetti più bisognosi per costruire giustizia e anche per
attuare importanti dettami costituzionali.
D'altra parte, lo Stato aiuta a sua volta il volontariato
a sentirsi parte integrante di una "casa comune" e non di
un'isola felice. Per assolvere l'importante ruolo a cui sono
chiamate, le associazioni di volontariato devono continuare in
una maturazione che le ha viste, nell'ultimo decennio,
progredire non solo nel numero delle persone coinvolte.
Ciò premesso, si pone la necessità di un intervento
integrativo della legge in questione in relazione a due ordini
di effetti che si rilevano: in primo luogo superare i limiti
legati agli adempimenti burocratici introdotti dalla legge, in
secondo luogo includere nel campo delle agevolazioni fiscali
quelle operazioni che nella legge non hanno trovato quella
chiarezza di significato auspicata da più parti.
Si è ritenuto pertanto necessario superare i limiti posti
dal comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, introdotto dall'articolo 8, comma 3, della legge
11 agosto 1991, n. 266, che prevedeva l'iscrizione senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri per
poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Non si comprende, infatti, la ragione di una simile
complicazione, quando al comma 2 dell'articolo 6 della legge
n. 266 del 1991 si afferma che "l'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali".
L'altro ordine di effetti è legato alla poca chiarezza in
merito ai redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui
rendite sono destinate al conseguimento delle finalità
istituzionali. Si prevede, pertanto, l'esenzione da ogni tassa
ed imposta a carico delle organizzazioni regolarmente iscritte
nei pubblici registri, in ordine ai redditi derivanti dal
possesso di immobili. Inoltre, per le operazioni derivanti da
acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini
dello svolgimento delle attività associative, è escluso
l'assoggettamento al regime IVA.