XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1011




        Onorevoli Colleghi! - L'11 agosto 1991 è stata promulgata la legge-quadro nazionale sul volontariato che, introducendo un regime normativo specifico, rappresenta un grande passo volto ad incentivare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, a definirne l'ambito operativo e a favorirne l'attività con agevolazioni anche di tipo fiscale. Il volontariato aiuta le istituzioni a ritrovare il rapporto con i cittadini, assicurando prestazioni il più possibile personalizzate e dirette laddove non giunge la struttura pubblica. Il volontariato, con il suo servizio alle fasce più deboli, costituisce un richiamo a ripartire dai soggetti più bisognosi per costruire giustizia e anche per attuare importanti dettami costituzionali.
        D'altra parte, lo Stato aiuta a sua volta il volontariato a sentirsi parte integrante di una "casa comune" e non di un'isola felice. Per assolvere l'importante ruolo a cui sono chiamate, le associazioni di volontariato devono continuare in una maturazione che le ha viste, nell'ultimo decennio, progredire non solo nel numero delle persone coinvolte.
        Ciò premesso, si pone la necessità di un intervento integrativo della legge in questione in relazione a due ordini di effetti che si rilevano: in primo luogo superare i limiti legati agli adempimenti burocratici introdotti dalla legge, in secondo luogo includere nel campo delle agevolazioni fiscali quelle operazioni che nella legge non hanno trovato quella chiarezza di significato auspicata da più parti.
        Si è ritenuto pertanto necessario superare i limiti posti dal comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che prevedeva l'iscrizione senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
        Non si comprende, infatti, la ragione di una simile complicazione, quando al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 si afferma che "l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali".
        L'altro ordine di effetti è legato alla poca chiarezza in merito ai redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali. Si prevede, pertanto, l'esenzione da ogni tassa ed imposta a carico delle organizzazioni regolarmente iscritte nei pubblici registri, in ordine ai redditi derivanti dal possesso di immobili. Inoltre, per le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento delle attività associative, è escluso l'assoggettamento al regime IVA.




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