XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1011




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 2 č inserito il seguente:

        "2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo, devono dare prioritā a quelle relative al sostegno e alla promozione di interventi innovativi, anche a carattere sperimentale, in funzione di bisogni emergenti".


Art. 2.

        1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la parola "relativi" č sostituita dalle seguenti: "derivanti dalla assicurazione".
        2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: "e da ogni altro onere fiscale".
        3. Al comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: "senza interruzione da almeno due anni" sono soppresse.
        4. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, č sostituito dal seguente:

        "4. I proventi derivanti da attivitā commerciali e produttive impiegati per il perseguimento di fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta regionale sulle attivitā produttive".

        5. All'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. I redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalitā istituzionali, sono esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni stesse.
            4-ter. Le organizzazioni di volontariato possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo solo se iscritte ai registri di cui all'articolo 6 della presente legge.
            4-quater. Le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento dell'attivitā delle organizzazioni di volontariato non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto".



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