XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1011
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo
il comma 2 č inserito il seguente:
"2-bis. Le amministrazioni pubbliche,
nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente
articolo, devono dare prioritā a quelle relative al sostegno e
alla promozione di interventi innovativi, anche a carattere
sperimentale, in funzione di bisogni emergenti".
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, la parola "relativi" č sostituita dalle seguenti:
"derivanti dalla assicurazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: "e da ogni altro
onere fiscale".
3. Al comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29
dicembre 1990, n. 408, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8
della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: "senza
interruzione da almeno due anni" sono soppresse.
4. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e successive modificazioni, č sostituito dal
seguente:
"4. I proventi derivanti da attivitā commerciali e
produttive impiegati per il perseguimento di fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato non sono
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
all'imposta regionale sulle attivitā produttive".
5. All'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I redditi derivanti dal possesso di
immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle
finalitā istituzionali, sono esenti da ogni imposta e tassa a
carico delle organizzazioni stesse.
4-ter. Le organizzazioni di volontariato possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo
solo se iscritte ai registri di cui all'articolo 6 della
presente legge.
4-quater. Le operazioni derivanti da acquisti di
attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello
svolgimento dell'attivitā delle organizzazioni di volontariato
non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto".