XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1004
Onorevoli Colleghi! - I nuovi tempi portano una
maggiore consapevolezza dei cittadini riguardo ai loro diritti
ed esigono una revisione radicale anche delle norme sulla
assicurazione, mirata ad una civile tutela dell'assicurato.
Tali norme debbono considerare che l'assicurato è in
condizioni di grande inferiorità rispetto all'assicuratore,
non solo per la enorme differenza di potenza economica, ma
anche e soprattutto per le caratteristiche del contratto di
assicurazione, come contratto di adesione, ove non esiste una
vera libertà negoziale e ove, perciò, l'inesistente forza
contrattuale dell'assicurato deve essere sostituita dalla
forza imperativa della legge, per eliminare almeno le più
gravi iniquità a danno del contraente più debole.
E ciò anche nell'interesse delle stesse compagnie di
assicurazione; le quali, nel passato e fino ad oggi, viziate
dalla loro enorme potenza e da leggi a loro amiche, e non
contrastate da alcuna forza limitatrice, si sono abituate ad
un comportamento di così odiosa prepotenza nei confronti di
tutti, ma in particolare del singolo assicurato, da
costituire, esso l'elemento più negativo e limitante per
l'espandersi, capillare e diffuso (come sarebbe da augurarsi)
del fenomeno assicurativo, così importante ed essenziale per
ogni società civile.
Se questo comportamento di costante inadempimento da parte
delle compagnie assicurative non cessa subito e non viene
sostituito con urgenza da un comportamento secondo diritto e
giustizia, il fenomeno assicurativo, invece di decollare (come
dovrebbe essere in un Paese moderno), rischierà l'involuzione
più nera e il collasso.
Le presenti modifiche hanno appunto questo scopo: imporre
soprattutto trasparenza, pulizia, certezza e sicuro
adempimento del contratto assicurativo, obbligando, con norme
di legge precise e chiare, ambedue le parti (assicuratore ed
assicurato) ad un preciso comportamento secondo diritto, dal
primo momento in cui viene stipulato il contratto fino al
momento della esecuzione dello stesso.
In nome della certezza e della trasparenza del rapporto
assicurativo sono state anzitutto abolite e modificate tutte
le norme che mettevano in pericolo e in dubbio la validità del
contratto assicurativo: è primo principio ispiratore di questa
proposta di legge di modifica che l'assicurato deve essere
sempre sicuro matematicamente che, una volta che ha stipulato
un contratto per la copertura assicurativa di un determinato
rischio, tale copertura esista veramente, senza nessuna
possibilità che ciò possa essere messo in dubbio, come è oggi
pratica corrente in tutte le compagnie assicurative. Oggi,
infatti, non esiste la minima certezza e garanzia della reale
copertura assicurativa di un rischio, che è esposta ad un
numero infinito di eccezioni.
E' stata, perciò, prima cura della presente proposta di
legge eliminare o riscrivere gli articoli 1892, 1893, 1894,
1898, 1900, 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1924, 1926 del
codice civile che costituiscono oggi i cavalli di battaglia
più comuni per eccepire l'inefficacia della polizza da parte
delle compagnie assicurative.
La sostituzione di tutti gli articoli che riguardano la
rilevanza delle dichiarazioni rese dall'assicurato al momento
della stipulazione della polizza e nei tempi successivi
(articoli 1892, 1893, 1894, 1898 del codice civile) impedirà
tante eccezioni dell'assicuratore e renderà più selettiva e
più seria l'assunzione dei contratti e l'opera di sorveglianza
del rischio da parte dell'assicuratore nel tempo.
L'eliminazione della "colpa grave" dall'articolo 1900 del
codice civile, come ragione (oltre al dolo) di mancata
copertura del rischio, toglie un elemento di grave incertezza
e di opinabilità al contratto di assicurazione: infatti,
mentre sul concetto di "dolo" non si possono fare
speculazioni, tutt'altra cosa è sul concetto di "colpa grave",
che verrebbe lasciato, caso per caso, alla opinabilità del
giudice di merito, che l'esperienza giurisprudenziale insegna
essere normalmente più sensibile agli interessi delle
assicurazioni che a quelli degli assicurati.
E' stato totalmente riscritto l'articolo 1901 (uno dei
cardini del privilegio feudale che il nostro codice ha
concesso alle compagnie assicurative), che prevede la
sospensione dell'efficacia del contratto in caso di mancato
pagamento del premio, che, comunque, poi, l'assicuratore può
esigere dall'assicurato senza avergli dato in cambio nessuna
copertura assicurativa. Tale norma, unita al fatto che
l'assicuratore non ha alcun obbligo di avvertire l'assicurato
della scadenza del premio con atto formale, è motivo di grave
incertezza stessa della copertura assicurativa, che deve,
invece, comunque essere garantita, come è garantito, con la
nuova norma, il diritto dell'assicuratore al pagamento del
premio, con un interesse speciale del 20 per cento.
In nome della trasparenza, della semplicità e della
chiarezza dei rapporti assicurativi è stata riscritta la
normativa dell'assicurazione contro i danni dagli articoli dal
1904 al 1908, oltre agli articoli 1910, 1916 e 1917 del codice
civile.
Per eliminare tutte le speculazioni e le incertezze
sull'entità del pagamento dell'assicuratore all'accadimento
del sinistro (che è uno dei punti chiave delle contestazioni e
delle differenze di interpretazioni che provocano oggi
innumerevoli liti), con grande semplicità, chiarezza e buon
senso comune, il nuovo articolo 1904 dà alla cosa assicurata
il valore convenzionale sul quale è stato calcolato il premio
pagato dall'assicurato all'assicuratore; ed è questo valore
convenzionale che l'assicuratore deve pagare all'assicurato
all'accadimento del rischio.
Con tale norma viene fatta chiarezza nella esecuzione del
contratto assicurativo e data certezza all'assicurato, che non
sarà più esposto alle cavillose eccezioni e alle lunghe e
partigiane perizie sul valore del bene assicurato, di alto
valore al momento della stipula della polizza e di vile valore
al momento dell'accadimento del sinistro o, viceversa, secondo
quanto convenga. Ciò determina anche la certezza dell'equità
tra il valore della prestazione dell'assicurato (premio
pagato) e della controprestazione dell'assicuratore
(assunzione di una entità di rischio precisa e perfettamente
proporzionata al premio pagato). Con ciò anche l'assicuratore
potrà risparmiare onerose spese istruttorie per le perizie
estimative dei beni assicurati.
Anche la sostituzione dell'articolo 1906 (danni cagionati
da vizio della cosa) toglie un grave elemento di incertezza
della esistenza del contratto assicurativo.
E' stato sostituito l'articolo 1910 per stabilire che la
stessa cosa può essere assicurata presso diversi assicuratori.
E' sufficiente la lettura della disposizione dell'articolo
1910 (che peraltro molte compagnie hanno già abolito nelle
loro polizze) per rendersi conto delle speculazioni che esso
permette alle compagnie assicurative e della beffa che subisce
per esso l'assicurato; il quale, credendo di essere
maggiormente garantito, si trova (ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1910) senza alcuna copertura del rischio, mentre
gli assicuratori intascano, ridendo e senza dovere
corrispettivo alcuno, i premi pagati.
Non c'è ragione alcuna che, pagando, un assicurato non
possa assicurare un rischio presso più compagnie; anzi, ciò
sviluppa le assicurazioni e fa crescere il gettito dei
premi.
E' stato modificato anche l'articolo 1916 del codice
civile che prevede la surroga dell'assicuratore nei confronti
del terzo responsabile del danno. Tale norma (ormai
abbandonata spontaneamente da quasi tutte le compagnie
assicurative per quasi tutte le polizze) costituisce un
illegittimo arricchimento dell'assicuratore ed in pratica
dimezza il valore della polizza. E' una norma non compresa
dagli assicurati, che, quando viene eccepita
dall'assicuratore, si sentono truffati. E' norma, oltre che
ingiustificata, anche illegittima. Essa va abrogata per quei
princìpi di certezza e trasparenza, che ispirano le modifiche
in oggetto.
A questi stessi princìpi si ispira l'articolo 1932 del
codice civile, che oltre che disporre che queste norme del
codice civile "non possono essere derogate se non in senso più
favorevole all'assicurato", prevede la nullità assoluta per
tutte le clausole leonine e vessatorie, tanto care alle
compagnie assicurative e che rendono molto precaria la tutela
giuridica dell'assicurato. Queste clausole non potranno più
diventare valide con il semplice artificio di una firma in più
sul modulo di polizza (ai sensi dell'articolo 1341, secondo
comma, del codice civile). Tale articolo, ispirato dalla
legislazione della Germania e del Lussemburgo, prevede altresì
la nullità di tutte le ulteriori clausole inique, in contrasto
con la buona fede e con il principio di trattamento
assolutamente paritetico delle parti, e quelle difformi dal
frontespizio della polizza, ove vengono stabiliti in grassetto
le coperture dei rischi e i capitali da pagare in caso di
accadimento del sinistro. In quest'ultimo caso, le clausole
scritte in piccolo, nel prosieguo o nel retro della polizza
stessa, in netto contrasto e limitative dei capitali o dei
rischi del frontespizio della polizza saranno nulle.
Con questa norma le compagnie di assicurazione saranno
obbligate a redigere moduli di polizza chiari, semplici e
trasparenti, che vedono, ad un prezzo preciso, rischi precisi,
senza possibilità alcuna di alterare con clausole successive,
vessatorie o limitative, il contenuto reale del contratto. A
tale scopo l'articolo 1932 prevede, ad ulteriore garanzia
degli assicurati (che nulla possono eccepire all'assicuratore,
ma solo firmare il contratto d'adesione) che, prima di essere
immesse sul mercato le polizze, per tutti i singoli rischi,
debbono essere approvate dall'lSVAP, sentito il parere delle
associazioni dei consumatori.
Un capitolo nuovo delle presenti norme è quello relativo
all'adempimento dell'assicuratore.
E' sintomatico, ed illuminante per conoscere a favore di
chi siano state ispirate le vecchie norme del codice civile
sull'assicurazione che noi vogliamo cambiare, che, mentre per
la tutela dell'assicuratore per l'inadempimento del premio si
arrivi a prevedere l'inefficacia del contratto, con una norma
che è unica in tutto il codice civile (e, anzi, contraria ai
princìpi fondamentali dello stesso), non esista una sola norma
specifica che regoli l'adempimento dell'assicuratore a tutela
degli assicurati.
E' perciò il nostro caro vecchio codice civile che affida
l'adempimento delle polizze al buon cuore e alla correttezza
delle compagnie assicurative! Il risultato è che il costante
inadempimento delle stesse ad ogni obbligo di polizza sta
distruggendo la stessa funzione assicurativa poiché si sta
diffondendo tra la gente la convinzione che assicurarsi è
inutile, che l'assicurazione non giova; perché si risolve in
un pagamento senza corrispettivo; corrispettivo che è una
illusione, che serve solo a cullarsi in un falso e pericoloso
senso di sicurezza, che in realtà è solo fumo.
Oggi le compagnie adempiono solo, se e quando vogliono,
aiutate dalle clausole vessatorie, dalle clausole
compromissorie (che devono assolutamente essere vietate) e
dall'assenza di norme rigide che prevedano precise regole di
adempimento dell'assicuratore.
Gli articoli 1893 e 1917, nel testo proposto, fissano in
modo preciso e chiaro quello che deve essere il comportamento
dell'assicuratore per l'adempimento della sua obbligazione nei
confronti dell'assicurato all'accadimento del rischio.
Molte di queste regole sono già contenute nelle direttive
dell'ISVAP, che, però, le compagnie non rispettano.
Questi articoli prevedono ovviamente anche la concreta
tutela dell'assicurato in caso di inadempimento
dell'assicuratore, con norme chiare e semplici, aventi lo
scopo del rapido realizzo del buon diritto dell'assicurato,
che avrà diritto di ottenere dal giudice, alla prima udienza
della causa, una provvisionale immediatamente esecutiva e non
impugnabile pari alle indennità dovute a sensi di polizza,
salvo che il buon diritto dell'assicuratore non risulti già
chiaro, evidente e provato. Solo in tale caso il giudice potrà
negare o ridurre la provvisionale con ordinanza motivata
contro la quale, entro quindici giorni, è possibile
l'impugnazione al presidente del tribunale.
Con l'articolo 1917 è stata resa più sicura la tutela
dell'assicurato per il rischio della responsabilità civile,
impedendo che la mala gestione dei danni da parte
dell'assicuratore si ripercuota su di lui. Nel contempo,
essendo prevista l'azione diretta del danneggiato nei
confronti anche del solo assicuratore per qualsiasi
responsabilità civile, la partecipazione dell'assicurato alle
cause tenderà a sparire, salvo i casi in cui vi sia un'azione
speciale del danneggiato o una eccezione dell'assicuratore che
esigano la sua presenza ed una sua effettiva difesa nella
causa. Con ciò spariranno tutti i perniciosi equivoci e
coinvolgimenti dell'assicurato della responsabilità civile
nella lite tra i due veri contendenti, assicurazione e
danneggiato.
Concludendo, con le nuove norme sono stati affrontati e
risolti, speriamo, i più importanti nodi gordiani, che
l'esperienza ci ha mostrato essere di ostacolo per un regolare
e sano rapporto assicurativo, basato sulla chiarezza, la
sostanza e la buona fede: che soli possono creare quel bene,
prezioso per tutti, ma essenziale per le compagnie
assicurative, che è la fiducia.
Gli assicurati, per affidare alle compagnie assicurative i
loro beni più cari ed essenziali, la loro vita (polizza vita),
la loro incolumità (polizza infortuni), la loro vecchiaia (la
pensione), la loro casa e le cose più importanti (polizze
danni), il loro comportamento e la loro attività professionale
(polizze della responsabilità civile), eccetera, hanno bisogno
di avere fiducia. Gli assicurati non vogliono, non pregano
altro: che di poter avere fiducia nella loro compagnia di
assicurazione. Tale bisogno di fiducia nell'assicurazione è
essenziale, per i cittadini di un Paese civile. Ed essi sono
disposti a rimunerarla come merita, questa fiducia! Basta
guardare quel che succede negli Stati Uniti d'America.
Questa fiducia partirà dalla legge, poiché deve essere
anzitutto dalle leggi che promanano la sicurezza, l'ordine, il
rigore morale e giuridico.
Siamo sicuri che questa proposta di legge costituirà la
base di partenza di un capitolo completamente nuovo del
fenomeno assicurativo e di una sua espansione senza precedenti
nel futuro.