XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1004




        Onorevoli Colleghi! - I nuovi tempi portano una maggiore consapevolezza dei cittadini riguardo ai loro diritti ed esigono una revisione radicale anche delle norme sulla assicurazione, mirata ad una civile tutela dell'assicurato.
        Tali norme debbono considerare che l'assicurato è in condizioni di grande inferiorità rispetto all'assicuratore, non solo per la enorme differenza di potenza economica, ma anche e soprattutto per le caratteristiche del contratto di assicurazione, come contratto di adesione, ove non esiste una vera libertà negoziale e ove, perciò, l'inesistente forza contrattuale dell'assicurato deve essere sostituita dalla forza imperativa della legge, per eliminare almeno le più gravi iniquità a danno del contraente più debole.
        E ciò anche nell'interesse delle stesse compagnie di assicurazione; le quali, nel passato e fino ad oggi, viziate dalla loro enorme potenza e da leggi a loro amiche, e non contrastate da alcuna forza limitatrice, si sono abituate ad un comportamento di così odiosa prepotenza nei confronti di tutti, ma in particolare del singolo assicurato, da costituire, esso l'elemento più negativo e limitante per l'espandersi, capillare e diffuso (come sarebbe da augurarsi) del fenomeno assicurativo, così importante ed essenziale per ogni società civile.
        Se questo comportamento di costante inadempimento da parte delle compagnie assicurative non cessa subito e non viene sostituito con urgenza da un comportamento secondo diritto e giustizia, il fenomeno assicurativo, invece di decollare (come dovrebbe essere in un Paese moderno), rischierà l'involuzione più nera e il collasso.
        Le presenti modifiche hanno appunto questo scopo: imporre soprattutto trasparenza, pulizia, certezza e sicuro adempimento del contratto assicurativo, obbligando, con norme di legge precise e chiare, ambedue le parti (assicuratore ed assicurato) ad un preciso comportamento secondo diritto, dal primo momento in cui viene stipulato il contratto fino al momento della esecuzione dello stesso.
        In nome della certezza e della trasparenza del rapporto assicurativo sono state anzitutto abolite e modificate tutte le norme che mettevano in pericolo e in dubbio la validità del contratto assicurativo: è primo principio ispiratore di questa proposta di legge di modifica che l'assicurato deve essere sempre sicuro matematicamente che, una volta che ha stipulato un contratto per la copertura assicurativa di un determinato rischio, tale copertura esista veramente, senza nessuna possibilità che ciò possa essere messo in dubbio, come è oggi pratica corrente in tutte le compagnie assicurative. Oggi, infatti, non esiste la minima certezza e garanzia della reale copertura assicurativa di un rischio, che è esposta ad un numero infinito di eccezioni.
        E' stata, perciò, prima cura della presente proposta di legge eliminare o riscrivere gli articoli 1892, 1893, 1894, 1898, 1900, 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1924, 1926 del codice civile che costituiscono oggi i cavalli di battaglia più comuni per eccepire l'inefficacia della polizza da parte delle compagnie assicurative.
        La sostituzione di tutti gli articoli che riguardano la rilevanza delle dichiarazioni rese dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza e nei tempi successivi (articoli 1892, 1893, 1894, 1898 del codice civile) impedirà tante eccezioni dell'assicuratore e renderà più selettiva e più seria l'assunzione dei contratti e l'opera di sorveglianza del rischio da parte dell'assicuratore nel tempo.
        L'eliminazione della "colpa grave" dall'articolo 1900 del codice civile, come ragione (oltre al dolo) di mancata copertura del rischio, toglie un elemento di grave incertezza e di opinabilità al contratto di assicurazione: infatti, mentre sul concetto di "dolo" non si possono fare speculazioni, tutt'altra cosa è sul concetto di "colpa grave", che verrebbe lasciato, caso per caso, alla opinabilità del giudice di merito, che l'esperienza giurisprudenziale insegna essere normalmente più sensibile agli interessi delle assicurazioni che a quelli degli assicurati.
        E' stato totalmente riscritto l'articolo 1901 (uno dei cardini del privilegio feudale che il nostro codice ha concesso alle compagnie assicurative), che prevede la sospensione dell'efficacia del contratto in caso di mancato pagamento del premio, che, comunque, poi, l'assicuratore può esigere dall'assicurato senza avergli dato in cambio nessuna copertura assicurativa. Tale norma, unita al fatto che l'assicuratore non ha alcun obbligo di avvertire l'assicurato della scadenza del premio con atto formale, è motivo di grave incertezza stessa della copertura assicurativa, che deve, invece, comunque essere garantita, come è garantito, con la nuova norma, il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio, con un interesse speciale del 20 per cento.
        In nome della trasparenza, della semplicità e della chiarezza dei rapporti assicurativi è stata riscritta la normativa dell'assicurazione contro i danni dagli articoli dal 1904 al 1908, oltre agli articoli 1910, 1916 e 1917 del codice civile.
        Per eliminare tutte le speculazioni e le incertezze sull'entità del pagamento dell'assicuratore all'accadimento del sinistro (che è uno dei punti chiave delle contestazioni e delle differenze di interpretazioni che provocano oggi innumerevoli liti), con grande semplicità, chiarezza e buon senso comune, il nuovo articolo 1904 dà alla cosa assicurata il valore convenzionale sul quale è stato calcolato il premio pagato dall'assicurato all'assicuratore; ed è questo valore convenzionale che l'assicuratore deve pagare all'assicurato all'accadimento del rischio.
        Con tale norma viene fatta chiarezza nella esecuzione del contratto assicurativo e data certezza all'assicurato, che non sarà più esposto alle cavillose eccezioni e alle lunghe e partigiane perizie sul valore del bene assicurato, di alto valore al momento della stipula della polizza e di vile valore al momento dell'accadimento del sinistro o, viceversa, secondo quanto convenga. Ciò determina anche la certezza dell'equità tra il valore della prestazione dell'assicurato (premio pagato) e della controprestazione dell'assicuratore (assunzione di una entità di rischio precisa e perfettamente proporzionata al premio pagato). Con ciò anche l'assicuratore potrà risparmiare onerose spese istruttorie per le perizie estimative dei beni assicurati.
        Anche la sostituzione dell'articolo 1906 (danni cagionati da vizio della cosa) toglie un grave elemento di incertezza della esistenza del contratto assicurativo.
        E' stato sostituito l'articolo 1910 per stabilire che la stessa cosa può essere assicurata presso diversi assicuratori. E' sufficiente la lettura della disposizione dell'articolo 1910 (che peraltro molte compagnie hanno già abolito nelle loro polizze) per rendersi conto delle speculazioni che esso permette alle compagnie assicurative e della beffa che subisce per esso l'assicurato; il quale, credendo di essere maggiormente garantito, si trova (ai sensi del secondo comma dell'articolo 1910) senza alcuna copertura del rischio, mentre gli assicuratori intascano, ridendo e senza dovere corrispettivo alcuno, i premi pagati.
        Non c'è ragione alcuna che, pagando, un assicurato non possa assicurare un rischio presso più compagnie; anzi, ciò sviluppa le assicurazioni e fa crescere il gettito dei premi.
        E' stato modificato anche l'articolo 1916 del codice civile che prevede la surroga dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile del danno. Tale norma (ormai abbandonata spontaneamente da quasi tutte le compagnie assicurative per quasi tutte le polizze) costituisce un illegittimo arricchimento dell'assicuratore ed in pratica dimezza il valore della polizza. E' una norma non compresa dagli assicurati, che, quando viene eccepita dall'assicuratore, si sentono truffati. E' norma, oltre che ingiustificata, anche illegittima. Essa va abrogata per quei princìpi di certezza e trasparenza, che ispirano le modifiche in oggetto.
        A questi stessi princìpi si ispira l'articolo 1932 del codice civile, che oltre che disporre che queste norme del codice civile "non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato", prevede la nullità assoluta per tutte le clausole leonine e vessatorie, tanto care alle compagnie assicurative e che rendono molto precaria la tutela giuridica dell'assicurato. Queste clausole non potranno più diventare valide con il semplice artificio di una firma in più sul modulo di polizza (ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile). Tale articolo, ispirato dalla legislazione della Germania e del Lussemburgo, prevede altresì la nullità di tutte le ulteriori clausole inique, in contrasto con la buona fede e con il principio di trattamento assolutamente paritetico delle parti, e quelle difformi dal frontespizio della polizza, ove vengono stabiliti in grassetto le coperture dei rischi e i capitali da pagare in caso di accadimento del sinistro. In quest'ultimo caso, le clausole scritte in piccolo, nel prosieguo o nel retro della polizza stessa, in netto contrasto e limitative dei capitali o dei rischi del frontespizio della polizza saranno nulle.
        Con questa norma le compagnie di assicurazione saranno obbligate a redigere moduli di polizza chiari, semplici e trasparenti, che vedono, ad un prezzo preciso, rischi precisi, senza possibilità alcuna di alterare con clausole successive, vessatorie o limitative, il contenuto reale del contratto. A tale scopo l'articolo 1932 prevede, ad ulteriore garanzia degli assicurati (che nulla possono eccepire all'assicuratore, ma solo firmare il contratto d'adesione) che, prima di essere immesse sul mercato le polizze, per tutti i singoli rischi, debbono essere approvate dall'lSVAP, sentito il parere delle associazioni dei consumatori.
        Un capitolo nuovo delle presenti norme è quello relativo all'adempimento dell'assicuratore.
        E' sintomatico, ed illuminante per conoscere a favore di chi siano state ispirate le vecchie norme del codice civile sull'assicurazione che noi vogliamo cambiare, che, mentre per la tutela dell'assicuratore per l'inadempimento del premio si arrivi a prevedere l'inefficacia del contratto, con una norma che è unica in tutto il codice civile (e, anzi, contraria ai princìpi fondamentali dello stesso), non esista una sola norma specifica che regoli l'adempimento dell'assicuratore a tutela degli assicurati.
        E' perciò il nostro caro vecchio codice civile che affida l'adempimento delle polizze al buon cuore e alla correttezza delle compagnie assicurative! Il risultato è che il costante inadempimento delle stesse ad ogni obbligo di polizza sta distruggendo la stessa funzione assicurativa poiché si sta diffondendo tra la gente la convinzione che assicurarsi è inutile, che l'assicurazione non giova; perché si risolve in un pagamento senza corrispettivo; corrispettivo che è una illusione, che serve solo a cullarsi in un falso e pericoloso senso di sicurezza, che in realtà è solo fumo.
        Oggi le compagnie adempiono solo, se e quando vogliono, aiutate dalle clausole vessatorie, dalle clausole compromissorie (che devono assolutamente essere vietate) e dall'assenza di norme rigide che prevedano precise regole di adempimento dell'assicuratore.
        Gli articoli 1893 e 1917, nel testo proposto, fissano in modo preciso e chiaro quello che deve essere il comportamento dell'assicuratore per l'adempimento della sua obbligazione nei confronti dell'assicurato all'accadimento del rischio.
        Molte di queste regole sono già contenute nelle direttive dell'ISVAP, che, però, le compagnie non rispettano.
        Questi articoli prevedono ovviamente anche la concreta tutela dell'assicurato in caso di inadempimento dell'assicuratore, con norme chiare e semplici, aventi lo scopo del rapido realizzo del buon diritto dell'assicurato, che avrà diritto di ottenere dal giudice, alla prima udienza della causa, una provvisionale immediatamente esecutiva e non impugnabile pari alle indennità dovute a sensi di polizza, salvo che il buon diritto dell'assicuratore non risulti già chiaro, evidente e provato. Solo in tale caso il giudice potrà negare o ridurre la provvisionale con ordinanza motivata contro la quale, entro quindici giorni, è possibile l'impugnazione al presidente del tribunale.
        Con l'articolo 1917 è stata resa più sicura la tutela dell'assicurato per il rischio della responsabilità civile, impedendo che la mala gestione dei danni da parte dell'assicuratore si ripercuota su di lui. Nel contempo, essendo prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti anche del solo assicuratore per qualsiasi responsabilità civile, la partecipazione dell'assicurato alle cause tenderà a sparire, salvo i casi in cui vi sia un'azione speciale del danneggiato o una eccezione dell'assicuratore che esigano la sua presenza ed una sua effettiva difesa nella causa. Con ciò spariranno tutti i perniciosi equivoci e coinvolgimenti dell'assicurato della responsabilità civile nella lite tra i due veri contendenti, assicurazione e danneggiato.
        Concludendo, con le nuove norme sono stati affrontati e risolti, speriamo, i più importanti nodi gordiani, che l'esperienza ci ha mostrato essere di ostacolo per un regolare e sano rapporto assicurativo, basato sulla chiarezza, la sostanza e la buona fede: che soli possono creare quel bene, prezioso per tutti, ma essenziale per le compagnie assicurative, che è la fiducia.
        Gli assicurati, per affidare alle compagnie assicurative i loro beni più cari ed essenziali, la loro vita (polizza vita), la loro incolumità (polizza infortuni), la loro vecchiaia (la pensione), la loro casa e le cose più importanti (polizze danni), il loro comportamento e la loro attività professionale (polizze della responsabilità civile), eccetera, hanno bisogno di avere fiducia. Gli assicurati non vogliono, non pregano altro: che di poter avere fiducia nella loro compagnia di assicurazione. Tale bisogno di fiducia nell'assicurazione è essenziale, per i cittadini di un Paese civile. Ed essi sono disposti a rimunerarla come merita, questa fiducia! Basta guardare quel che succede negli Stati Uniti d'America.
        Questa fiducia partirà dalla legge, poiché deve essere anzitutto dalle leggi che promanano la sicurezza, l'ordine, il rigore morale e giuridico.
        Siamo sicuri che questa proposta di legge costituirà la base di partenza di un capitolo completamente nuovo del fenomeno assicurativo e di una sua espansione senza precedenti nel futuro.




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