XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1004
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1882 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1882- (Nozione). L'assicurazione è il
contratto col quale l'assicuratore contro il pagamento di un
premio si assume un rischio, pagando all'assicurato o ad un
terzo, quando o se si realizza l'evento di rischio, le somme
concordate".
Art. 2.
1. L'articolo 1887 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1887- (Efficacia della proposta). La proposta
scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine
di quindici giorni, o di trenta quando occorre una visita
medica. Il termine decorre dalla data di ricezione della
proposta da parte dell'assicuratore. Se l'assicuratore ha
modificato anche lievemente i contenuti del contratto anche se
lo stesso è stato firmato, l'assicurato può recedere dal
contratto, entro quindici giorni, senza penalità e con totale
restituzione dei premi pagati".
Art. 3.
1. L'articolo 1888 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1888- (Forma del contratto). Il contratto di
assicurazione deve essere stipulato per atto pubblico o per
scrittura privata sotto pena di nullità.
L'assicuratore è obbligato a numerare e conservare, per
intero, tutte le polizze, e a rilasciare copia autentica a
chiunque vi abbia interesse e ne faccia richiesta. L'omissione
o l'alterazione del libro delle polizze è punito con la
sospensione dall'assicuratore per tre mesi, da parte
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, dall'attività assicurativa".
Art. 4.
1. L'articolo 1891 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1891- (Assicurazione per conto altrui o per
conto di chi spetta). Se l'assicurazione è stipulata per
conto altrui o per conto di chi spetta il contraente deve
adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli
che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
Per quanto riguarda l'assicuratore, i diritti derivanti
dal contratto spettano sia al contraente sia all'assicurato:
l'assicuratore è liberato pagando a quello dei due che gli
dimostri d'avere in concreto sofferto o risarcito il danno.
Nel caso di lite giudiziaria l'assicuratore e il
contraente sono litisconsorti necessari.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono
opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle
spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme
dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per le
spese di conservazione".
Art. 5.
1. L'articolo 1892 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1892 - (Dichiarazione del contraente o
dell'assicurato sul rischio). Le dichiarazioni del
contraente o dell'assicurato relative alla qualificazione e
quantificazione del rischio, anche se false o reticenti in
modo grave, non hanno mai rilevanza alcuna sulla efficacia del
contratto e non sono mai causa d'annullamento dello stesso.
L'assicuratore prima della stipula ha diritto di
sottoporre l'assicurato o la cosa assicurata a tutti i
controlli che riterrà utili per l'accertamento dell'entità del
rischio.
Qualora venga accertato un comportamento doloso del
contraente o dell'assicurato in violazione dell'articolo 1337
del codice civile tale da indurre l'assicuratore in notevole
errore sulla determinazione del rischio, costui ha diritto al
risarcimento del danno".
Art. 6.
1. L'articolo 1893 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1893 - (Adempimento dell'obbligazione
dell'assicuratore). Salvo sia impossibile per la
particolare natura del danno, l'adempimento della prestazione
assicurativa da parte dell'assicuratore deve avvenire entro
due mesi dalla data in cui l'assicuratore ha avuto notizia
dell'accadimento del sinistro senza bisogno di richiesta
specifica da parte dell'assicurato e senza poter richiedere
allo stesso l'adempimento di oneri che non riguardino
esclusivamente l'individuazione dei beneficiari, nel solo caso
in cui gli stessi siano indeterminati, generici o diversi da
quelli indicati in contratto. Se, per la particolarità del
rischio, sia necessario attendere un secondo momento perché il
danno diventi liquidabile, è da quel momento che decorre il
termine per il pagamento.
Trascorsi due mesi dalla data in cui l'assicuratore ha
avuto notizia dell'accadimento del rischio, o, per la
particolare natura del rischio, divenuto il danno liquidabile,
l'assicuratore, che non ha provveduto a pagare concretamente
le indennità dovute per contratto all'assicurato, è moroso: da
quel momento spettano all'assicurato, sulle somme dovute, il
risarcimento del danno per la svalutazione della moneta
secondo gli indici calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica e gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Le indennità dovute devono essere pagate dall'assicuratore
all'assicurato nel domicilio reale o in quello eletto presso
il suo procuratore, senza la necessità della firma dell'atto
di quietanza, che ha da intendersi quella della girata
dell'assegno, e che non impedisce mai all'assicurato di agire
contro l'assicuratore per il completo ed esatto adempimento
del contratto.
Anche in caso di transazione, la firma della quietanza
deve essere sempre contestuale alla consegna dell'assegno.
Alla prima udienza della causa, l'assicurato ha diritto di
ottenere dal giudice una provvisionale immediatamente
esecutiva, non impugnabile e revocabile solo con la sentenza
di merito, pari alle indennità dovute, salvo che il buon
diritto dell'assicuratore risulti già chiaro, evidente e
provato. Solo in tale caso il giudice potrà negare o ridurre
la provvisionale entro i giusti limiti quantitativi, con
ordinanza motivata contro la quale, entro quindici giorni, è
possibile l'impugnazione al presidente del tribunale".
Art. 7.
1. L'articolo 1894 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1894 - (Fondi garanzia per gli assicurati e i
beneficiari). L'assicurato e il beneficiario devono essere
sempre certi della copertura assicurativa di qualsiasi
rischio, nel caso di insolvenza dell'assicuratore, o per
qualsiasi altro caso in cui l'assicuratore non sia in grado di
adempiere all'obbligazione risarcitoria, con la creazione di
un fondo di garanzia degli assicurati, costituito con una
apposita addizionale su tutti i premi, che verrà fissata
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP).
Il Fondo di garanzia è gestito dall'Associazione nazionale
delle imprese di assicurazione (ANIA), sotto il controllo
dell'ISVAP.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
sono tenute a versare annualmente all'ANIA, per la gestione
del fondo di garanzia degli assicurati, l'addizionale prevista
ed incassata per ciascun contratto assicurativo.
Per la determinazione dell'addizionale, l'ANIA è tenuta a
trasmettere all'ISVAP il rendiconto della gestione dell'anno
precedente, di ciascun rischio.
Al pagamento delle indennità agli assicurati provvedono
direttamente le imprese all'uopo designate per regione o le
imprese cessionarie delle imprese in crisi: queste sono
responsabili in proprio nei confronti degli assicurati, salvo
loro rivalsa nei confronti dell'ANIA e succedono nella stessa
posizione di responsabilità, nei confronti degli assicurati,
in cui si trovava l'impresa in crisi.
L'ANIA ha il compito di incassare l'addizionale sui premi
da tutte le compagnie e di pagare alle imprese designate o
cessionarie le somme da queste pagate agli assicurati, ai
beneficiari e, per l'assicurazione della responsabilità
civile, ai danneggiati, per capitale, rivalutazione monetaria,
interessi e spese legali e peritali. Oltre a tali somme l'ANIA
corrisponde alle imprese designate o cessionarie, per spese di
gestione e per spese legali e peritali, sostenute dalle stesse
per istruire la pratica, il contributo fisso del 20 per cento:
niente altro è dovuto alle imprese designate o cessionarie,
anche nel caso di lite giudiziaria.
Per tutti questi importi le imprese designate o
cessionarie devono essere rimborsate dall'ANIA entro quindici
giorni dalla richiesta: per tali importi esse hanno titolo,
sia per ottenere nei confronti dell'ANIA decreto ingiuntivo
con clausola di provvisoria esecuzione, sia per operare la
compensazione legale col versamento annuale dell'addizionale
da esse dovuto all'ANIA".
Art. 8.
1. L'articolo 1896 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1896 - (Cessazione del rischio durante
l'assicurazione). Il contratto si risolve automaticamente
dal momento in cui il rischio cessa di esistere dopo la
conclusione del contratto. L'assicurato ha diritto alla
restituzione dei premi pagati relativi al periodo di
assicurazione in corso solo se il periodo non goduto, dal
momento della cessazione del rischio alla scadenza, sia almeno
un terzo di quello pagato".
Art. 9.
1. L'articolo 1897 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1897 - (Diminuzione del rischio). Se il
rischio diminuisce in modo tale che il premio relativo sarebbe
inferiore di almeno un terzo di quello originario,
l'assicurato può esigere per iscritto la corrispondente
diminuzione del premio. In caso di mancata risposta o di
rifiuto dell'assicuratore entro quindici giorni, l'assicurato
può recedere immediatamente e senza penalità dal contratto: i
premi pagati dall'assicurato, per il periodo non goduto,
devono essere restituiti, se questo è almeno un terzo di
quello pagato".
Art. 10.
1. L'articolo 1898 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1898 - (Aggravamento del rischio). Il
contraente o l'assicurato non hanno alcun dovere di dare
avviso all'assicuratore di eventuali aggravamenti del rischio.
L'assicuratore ha un costante diritto di controllo della
persona o della cosa assicurata e del rischio.
Se l'assicuratore accerta aggravamenti del rischio tali
che il premio corrispondente per il nuovo rischio supererebbe
di almeno un terzo quello originario, può esigere il
corrispondente aumento del premio: tale richiesta deve essere
da lui comunicata per iscritto all'assicurato, con
l'avvertimento che, in caso di mancata sua risposta entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso, l'aumento
di premio richiesto sarà operante di diritto, e che, in caso
di suo rifiuto all'aumento, il contratto si risolverà di
diritto dopo quindici giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'assicurato ha
diritto alla restituzione dei premi pagati relativi al periodo
di assicurazione in corso, solo se il periodo non goduto dalla
risoluzione alla scadenza è almeno un terzo di quello
pagato".
Art. 11.
1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1899 - (Durata dell'assicurazione).
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto, alle ore ventiquattro
dell'ultimo giorno della durata stabilita dal contratto
stesso. Salvo i contratti che hanno una durata legata alla
speciale natura dell'assicurazione, la durata del contratto di
assicurazione è di un anno. Se nel contratto di assicurazione
è fissata una durata più lunga, l'assicurato può recedere
dallo stesso, dandone avviso, per iscritto, all'assicuratore,
entro due mesi dalla prima o dalle successive scadenze
annuali. Se il contratto prevede, nel caso di prosecuzione
dello stesso, un aumento adeguato al costo della vita dei
premi e dei capitali assicurati, per ciascun danno,
l'assicuratore, in occasione della scadenza annuale della
polizza, deve indicare nella quietanza di pagamento del premio
la percentuale di aumento dello stesso e i corrispondenti
nuovi capitali assicurati per ciascun rischio contemplato in
polizza".
Art. 12.
1. L'articolo 1900 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1900 - (Sinistri cagionati dal dolo del
contraente, dell'assicurato o del beneficiario).
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati dal
dolo del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
L'assicuratore è obbligato per i sinistri cagionati da dolo
dei dipendenti o delle altre persone delle quali l'assicurato,
il contraente o il beneficiario devono rispondere o nei casi
ove gli stessi debbono rispondere per responsabilità
solidale.
E' nullo ogni patto che limiti l'obbligo dell'assicuratore
di rispondere per atti del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario compiuti per dovere di solidarietà umana o per la
tutela degli interessi comuni con l'assicurazione".
Art. 13.
1. L'articolo 1901 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1901 - (Mancato pagamento del premio). In
nessun caso il mancato pagamento del premio può far sospendere
la garanzia assicurativa; ma l'assicuratore ha diritto, dalla
scadenza, al doppio dell'interesse legale sul premio dovuto,
oltre al rimborso delle spese.
L'assicuratore non può iniziare l'azione legale di
recupero del premio se almeno venti giorni prima non ha
inviato all'assicurato una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che gli ricordi la sua morosità e le relative
conseguenze".
Art. 14.
1. L'articolo 1904 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1904 - (Valore della cosa assicurata e limite del
pagamento dovuto all'assicuratore). La cosa assicurata ha
il valore convenzionale sul quale è stato calcolato il premio
pagato: questo è il valore convenzionale del pagamento che
l'assicuratore deve effettuare all'assicurato o al
beneficiario all'accadimento del rischio previsto dal
contratto, indipendentemente dal vero valore della cosa.
Se la cosa assicurata è divisibile e ne è perita solo una
parte autonoma, senza effetti negativi sulle altre, questa va
rimborsata sul valore assicurato nella sua percentuale
rispetto all'intero".
Art. 15.
1. L'articolo 1905 del codice civile è abrogato.
Art. 16.
1. L'articolo 1906 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1906 - (Danni cagionati da vizio della cosa).
L'assicuratore risponde sempre anche dei danni prodotti da
vizio intrinseco della cosa assicurata, fermo restando il
disposto dell'articolo 1898".
Art. 17.
1. Gli articoli 1907 e 1908 del codice civile sono
abrogati.
Art. 18.
1. L'articolo 1910 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1910 - (Assicurazione presso diversi
assicuratori). La stessa cosa può essere assicurata presso
diversi assicuratori: ciascun contratto è autonomo, valido e
vincolante per ciascun assicuratore. In caso di mancata
dichiarazione ai vari assicuratori che lo stesso rischio è
assicurato con più polizze, può trovare applicazione
l'articolo 1892".
Art. 19.
1. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1915 - (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di
salvataggio). Se l'assicurato non adempie, dolosamente o
colposamente, all'obbligo dell'avviso o del salvataggio,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione
del pregiudizio sofferto".
Art. 20.
1. L'articolo 1916 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1916 - (Surrogazione dell'assicuratore).
L'assicuratore che ha pagato l'indennità o il risarcimento
al terzo danneggiato non può surrogarsi nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili. La stessa
disposizione si applica nei confronti delle assicurazioni
sociali obbligatorie o volontarie".
Art. 21.
1. L'articolo 1917 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1917 - (Assicurazione della responsabilità
civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il
tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
L'assicuratore non risponde degli atti dolosi commessi
dall'assicurato; l'assicuratore risponde, invece, di tutti gli
atti dolosi commessi da altri, dei quali l'assicurato debba
rispondere a qualsiasi titolo.
L'assicuratore, nei limiti del capitale assicurato, è
obbligato direttamente e solidalmente coll'assicurato
responsabile nei confronti del terzo danneggiato, al quale è
tenuto a pagare il danno.
Nella causa contro il responsabile, promossa dal
danneggiato per il risarcimento del danno, l'assicurato è
litisconsorte necessario. Il terzo danneggiato può richiedere,
anche in giudizio, direttamente al solo assicuratore il
risarcimento del danno.
L'assicuratore, se resiste alla azione del terzo
danneggiato, lo fa solo per la tutela dei suoi interessi: non
può rappresentare l'assicurato, né farlo assistere dal suo
legale.
Le spese peritali e legali, ogni esborso più elevato
rispetto a quello che sarebbe stato pagato se fosse avvenuto
tempestivamente, ed ogni altro effetto pregiudizievole del
ritardo dell'adempimento e della lite, sono ad esclusivo
carico dell'assicuratore, oltre il massimale di polizza; sono
a suo esclusivo vantaggio tutti gli effetti positivi".
Art. 22.
1. L'articolo 1919 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1919 - (Assicurazione sulla vita propria o di un
terzo). L'assicurazione può essere stipulata sulla vita
propria o di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso
di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale
rappresentante non dà il consenso scritto alla conclusione del
contratto".
Art. 23.
1. L'articolo 1924 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1924 - (Mancato pagamento dei premi). Nel caso
di mancato pagamento dei premi si applica l'articolo 1901, ma
nei casi di reiterato inadempimento dell'assicurato nel
pagamento dei premi, l'assicuratore può recedere dal
contratto, pagando all'assicurato il riscatto
dell'assicurazione. Se non sussistono le condizioni per il
riscatto, l'assicurazione deve restituire all'assicurato i
premi netti pagati. In ogni caso l'assicurato ha diritto al
risarcimento del danno e delle spese sofferte per
l'inadempimento dell'assicurato".
Art. 24.
1. All'articolo 1925 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"L'assicuratore, in occasione della scadenza annuale del
premio deve consegnare all'assicurato una nota informativa che
contenga l'indicazione dei valori di riscatto con riferimento
ai corrispondenti capitali assicurati riferiti alla situazione
al termine di ogni anno e all'ammontare totale dei premi
pagati, secondo le direttive dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".
Art. 25.
1. L'articolo 1926 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1926 - (Cambiamento di professione
dell'assicurato). I cambiamenti di professione o di
attività dell'assicurato non fanno mai cessare gli effetti
dell'assicurazione.
Su richiesta della parte interessata, il premio deve
essere adeguato alla nuova realtà se il cambiamento di
professione o di attività dell'assicurato riduce o aumenta il
rischio, in modo che il premio corrispondente per la nuova
professione sia inferiore o superiore del 20 per cento al
premio di quella originaria".
Art. 26.
1. L'articolo 1927 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1927 - (Suicidio del contraente-assicurato).
Salvo patto contrario più favorevole all'assicurato, in caso
di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che sia decorso un
anno dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è
tenuto al pagamento delle somme assicurate".
Art. 27.
1. L'articolo 1928 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1928 - (Forma del contratto di
riassicurazione). Qualsiasi contratto o rapporto di
riassicurazione deve essere comunicato per iscritto
all'assicurato. Si applica il disposto dell'articolo 1888".
Art. 28.
1. L'articolo 1929 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1929 - (Efficacia del contratto). Il
riassicuratore, entro i limiti del capitale assicurato, è
solidalmente responsabile nei confronti dell'assicurato. Il
riassicuratore è litisconsorte necessario in qualsiasi causa
attinente all'esecuzione del contratto e al pagamento delle
indennità o dei risarcimenti all'assicurato o ai terzi".
Art. 29.
1. L'articolo 1930 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1930 - (Diritto dell'assicurato in caso di
liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore
riassicurato). In caso di liquidazione coatta
amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare
integralmente l'indennità dovuta all'assicurato, salva la
compensazione con i premi a lui dovuti dal riassicurato".
Art. 30.
1. L'articolo 1932 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1932 - (Norme inderogabili). Tutte le
disposizioni del presente capo non possono essere derogate se
non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole
all'assicurato sono nulle e sostituite di diritto dalle
corrispondenti disposizioni di legge.
Sono, in ogni caso, nulle, anche se approvate per
iscritto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341, le
clausole dei contratti di assicurazione che stabiliscono
limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospensione dell'esecuzione, ovvero sanciscono,
a carico del contraente, dell'assicurato o del beneficiario
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
restrizioni alla facoltà contrattuale nei rapporti con i
terzi, clausole compromissorie di qualsiasi natura o deroghe
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Sono, altresì, nulle tutte le condizioni dei contratti di
assicurazione che costituiscono evidenti iniquità nei
confronti del contraente o dell'assicurato; che stabiliscono
disparità di trattamento tra le parti; che impongono oneri o
limitazioni non necessarie alla natura del contratto; che
diminuiscono le garanzie o i capitali assicurati rispetto a
quelli già enunciati con evidenza nell'atto; che costituiscono
violazione dell'articolo 1175.
Le condizioni generali e particolari di tutte le polizze
di assicurazione debbono essere formulate in modo chiaro,
preciso e comprensibile dalla generalità dei cittadini: le
clausole oscure, ambigue o non comprensibili dall'uomo comune
sono valide solo se possono essere interpretate a favore
dell'assicurato.
Le condizioni particolari o speciali delle polizze possono
solo migliorare a favore dell'assicurato le condizioni
generali; in caso contrario sono nulle.
Le condizioni generali delle polizze, per i singoli rischi
prima di essere immesse sul mercato, devono essere approvate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di
interesse collettivo, sentito il parere delle associazioni dei
consumatori.
In tutti i casi in cui una legge preveda una assicurazione
obbligatoria a tutela del risarcimento del danno alla persona
o dei danni alle cose, i massimali non possono essere
inferiori a quelli previsti per la responsabilità civile
automobilistica; a tali massimali viene elevato anche il
limite dei risarcimenti".
Art. 31.
1. L'articolo 2947, secondo comma, del codice civile è
abrogato.
Art. 32.
1. L'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2952 - (Prescrizione in materia di
assicurazione). Il diritto dell'assicuratore al pagamento
delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole
scadenze.
Gli altri diritti derivanti da qualsiasi contratto di
assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in cinque
anni. E' abrogata ogni norma che fissa un termine minore.
Nell'assicurazione della responsabilità civile la
prescrizione del diritto assicurativo dell'assicurato o del
responsabile nei confronti dell'assicuratore e del
riassicuratore coincide con la prescrizione del diritto del
danneggiato al risarcimento del danno".