XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1004




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1882 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1882- (Nozione). L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore contro il pagamento di un premio si assume un rischio, pagando all'assicurato o ad un terzo, quando o se si realizza l'evento di rischio, le somme concordate".


Art. 2.

        1. L'articolo 1887 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1887- (Efficacia della proposta). La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data di ricezione della proposta da parte dell'assicuratore. Se l'assicuratore ha modificato anche lievemente i contenuti del contratto anche se lo stesso è stato firmato, l'assicurato può recedere dal contratto, entro quindici giorni, senza penalità e con totale restituzione dei premi pagati".


Art. 3.

        1. L'articolo 1888 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1888- (Forma del contratto). Il contratto di assicurazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.
        L'assicuratore è obbligato a numerare e conservare, per intero, tutte le polizze, e a rilasciare copia autentica a chiunque vi abbia interesse e ne faccia richiesta. L'omissione o l'alterazione del libro delle polizze è punito con la sospensione dall'assicuratore per tre mesi, da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'attività assicurativa".


Art. 4.

        1. L'articolo 1891 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1891- (Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta). Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
        Per quanto riguarda l'assicuratore, i diritti derivanti dal contratto spettano sia al contraente sia all'assicurato: l'assicuratore è liberato pagando a quello dei due che gli dimostri d'avere in concreto sofferto o risarcito il danno.
        Nel caso di lite giudiziaria l'assicuratore e il contraente sono litisconsorti necessari.
        All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
        Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per le spese di conservazione".


Art. 5.

        1. L'articolo 1892 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1892 - (Dichiarazione del contraente o dell'assicurato sul rischio). Le dichiarazioni del contraente o dell'assicurato relative alla qualificazione e quantificazione del rischio, anche se false o reticenti in modo grave, non hanno mai rilevanza alcuna sulla efficacia del contratto e non sono mai causa d'annullamento dello stesso.
        L'assicuratore prima della stipula ha diritto di sottoporre l'assicurato o la cosa assicurata a tutti i controlli che riterrà utili per l'accertamento dell'entità del rischio.
        Qualora venga accertato un comportamento doloso del contraente o dell'assicurato in violazione dell'articolo 1337 del codice civile tale da indurre l'assicuratore in notevole errore sulla determinazione del rischio, costui ha diritto al risarcimento del danno".


Art. 6.

      1. L'articolo 1893 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1893 - (Adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore). Salvo sia impossibile per la particolare natura del danno, l'adempimento della prestazione assicurativa da parte dell'assicuratore deve avvenire entro due mesi dalla data in cui l'assicuratore ha avuto notizia dell'accadimento del sinistro senza bisogno di richiesta specifica da parte dell'assicurato e senza poter richiedere allo stesso l'adempimento di oneri che non riguardino esclusivamente l'individuazione dei beneficiari, nel solo caso in cui gli stessi siano indeterminati, generici o diversi da quelli indicati in contratto. Se, per la particolarità del rischio, sia necessario attendere un secondo momento perché il danno diventi liquidabile, è da quel momento che decorre il termine per il pagamento.
        Trascorsi due mesi dalla data in cui l'assicuratore ha avuto notizia dell'accadimento del rischio, o, per la particolare natura del rischio, divenuto il danno liquidabile, l'assicuratore, che non ha provveduto a pagare concretamente le indennità dovute per contratto all'assicurato, è moroso: da quel momento spettano all'assicurato, sulle somme dovute, il risarcimento del danno per la svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e gli interessi legali sulla somma rivalutata.
        Le indennità dovute devono essere pagate dall'assicuratore all'assicurato nel domicilio reale o in quello eletto presso il suo procuratore, senza la necessità della firma dell'atto di quietanza, che ha da intendersi quella della girata dell'assegno, e che non impedisce mai all'assicurato di agire contro l'assicuratore per il completo ed esatto adempimento del contratto.
        Anche in caso di transazione, la firma della quietanza deve essere sempre contestuale alla consegna dell'assegno.
        Alla prima udienza della causa, l'assicurato ha diritto di ottenere dal giudice una provvisionale immediatamente esecutiva, non impugnabile e revocabile solo con la sentenza di merito, pari alle indennità dovute, salvo che il buon diritto dell'assicuratore risulti già chiaro, evidente e provato. Solo in tale caso il giudice potrà negare o ridurre la provvisionale entro i giusti limiti quantitativi, con ordinanza motivata contro la quale, entro quindici giorni, è possibile l'impugnazione al presidente del tribunale".


Art. 7.

        1. L'articolo 1894 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1894 - (Fondi garanzia per gli assicurati e i beneficiari). L'assicurato e il beneficiario devono essere sempre certi della copertura assicurativa di qualsiasi rischio, nel caso di insolvenza dell'assicuratore, o per qualsiasi altro caso in cui l'assicuratore non sia in grado di adempiere all'obbligazione risarcitoria, con la creazione di un fondo di garanzia degli assicurati, costituito con una apposita addizionale su tutti i premi, che verrà fissata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
        Il Fondo di garanzia è gestito dall'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (ANIA), sotto il controllo dell'ISVAP.
        Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sono tenute a versare annualmente all'ANIA, per la gestione del fondo di garanzia degli assicurati, l'addizionale prevista ed incassata per ciascun contratto assicurativo.
        Per la determinazione dell'addizionale, l'ANIA è tenuta a trasmettere all'ISVAP il rendiconto della gestione dell'anno precedente, di ciascun rischio.
        Al pagamento delle indennità agli assicurati provvedono direttamente le imprese all'uopo designate per regione o le imprese cessionarie delle imprese in crisi: queste sono responsabili in proprio nei confronti degli assicurati, salvo loro rivalsa nei confronti dell'ANIA e succedono nella stessa posizione di responsabilità, nei confronti degli assicurati, in cui si trovava l'impresa in crisi.
        L'ANIA ha il compito di incassare l'addizionale sui premi da tutte le compagnie e di pagare alle imprese designate o cessionarie le somme da queste pagate agli assicurati, ai beneficiari e, per l'assicurazione della responsabilità civile, ai danneggiati, per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali e peritali. Oltre a tali somme l'ANIA corrisponde alle imprese designate o cessionarie, per spese di gestione e per spese legali e peritali, sostenute dalle stesse per istruire la pratica, il contributo fisso del 20 per cento: niente altro è dovuto alle imprese designate o cessionarie, anche nel caso di lite giudiziaria.
        Per tutti questi importi le imprese designate o cessionarie devono essere rimborsate dall'ANIA entro quindici giorni dalla richiesta: per tali importi esse hanno titolo, sia per ottenere nei confronti dell'ANIA decreto ingiuntivo con clausola di provvisoria esecuzione, sia per operare la compensazione legale col versamento annuale dell'addizionale da esse dovuto all'ANIA".


Art. 8.

        1. L'articolo 1896 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1896 - (Cessazione del rischio durante l'assicurazione). Il contratto si risolve automaticamente dal momento in cui il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto. L'assicurato ha diritto alla restituzione dei premi pagati relativi al periodo di assicurazione in corso solo se il periodo non goduto, dal momento della cessazione del rischio alla scadenza, sia almeno un terzo di quello pagato".


Art. 9.

        1. L'articolo 1897 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1897 - (Diminuzione del rischio). Se il rischio diminuisce in modo tale che il premio relativo sarebbe inferiore di almeno un terzo di quello originario, l'assicurato può esigere per iscritto la corrispondente diminuzione del premio. In caso di mancata risposta o di rifiuto dell'assicuratore entro quindici giorni, l'assicurato può recedere immediatamente e senza penalità dal contratto: i premi pagati dall'assicurato, per il periodo non goduto, devono essere restituiti, se questo è almeno un terzo di quello pagato".


Art. 10.

        1. L'articolo 1898 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1898 - (Aggravamento del rischio). Il contraente o l'assicurato non hanno alcun dovere di dare avviso all'assicuratore di eventuali aggravamenti del rischio. L'assicuratore ha un costante diritto di controllo della persona o della cosa assicurata e del rischio.
        Se l'assicuratore accerta aggravamenti del rischio tali che il premio corrispondente per il nuovo rischio supererebbe di almeno un terzo quello originario, può esigere il corrispondente aumento del premio: tale richiesta deve essere da lui comunicata per iscritto all'assicurato, con l'avvertimento che, in caso di mancata sua risposta entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso, l'aumento di premio richiesto sarà operante di diritto, e che, in caso di suo rifiuto all'aumento, il contratto si risolverà di diritto dopo quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
        Nel caso di risoluzione del contratto l'assicurato ha diritto alla restituzione dei premi pagati relativi al periodo di assicurazione in corso, solo se il periodo non goduto dalla risoluzione alla scadenza è almeno un terzo di quello pagato".


Art. 11.

        1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1899 - (Durata dell'assicurazione). L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita dal contratto stesso. Salvo i contratti che hanno una durata legata alla speciale natura dell'assicurazione, la durata del contratto di assicurazione è di un anno. Se nel contratto di assicurazione è fissata una durata più lunga, l'assicurato può recedere dallo stesso, dandone avviso, per iscritto, all'assicuratore, entro due mesi dalla prima o dalle successive scadenze annuali. Se il contratto prevede, nel caso di prosecuzione dello stesso, un aumento adeguato al costo della vita dei premi e dei capitali assicurati, per ciascun danno, l'assicuratore, in occasione della scadenza annuale della polizza, deve indicare nella quietanza di pagamento del premio la percentuale di aumento dello stesso e i corrispondenti nuovi capitali assicurati per ciascun rischio contemplato in polizza".


Art. 12.

        1. L'articolo 1900 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1900 - (Sinistri cagionati dal dolo del contraente, dell'assicurato o del beneficiario). L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati dal dolo del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. L'assicuratore è obbligato per i sinistri cagionati da dolo dei dipendenti o delle altre persone delle quali l'assicurato, il contraente o il beneficiario devono rispondere o nei casi ove gli stessi debbono rispondere per responsabilità solidale.
        E' nullo ogni patto che limiti l'obbligo dell'assicuratore di rispondere per atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario compiuti per dovere di solidarietà umana o per la tutela degli interessi comuni con l'assicurazione".


Art. 13.

        1. L'articolo 1901 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1901 - (Mancato pagamento del premio). In nessun caso il mancato pagamento del premio può far sospendere la garanzia assicurativa; ma l'assicuratore ha diritto, dalla scadenza, al doppio dell'interesse legale sul premio dovuto, oltre al rimborso delle spese.
        L'assicuratore non può iniziare l'azione legale di recupero del premio se almeno venti giorni prima non ha inviato all'assicurato una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che gli ricordi la sua morosità e le relative conseguenze".


Art. 14.

        1. L'articolo 1904 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1904 - (Valore della cosa assicurata e limite del pagamento dovuto all'assicuratore). La cosa assicurata ha il valore convenzionale sul quale è stato calcolato il premio pagato: questo è il valore convenzionale del pagamento che l'assicuratore deve effettuare all'assicurato o al beneficiario all'accadimento del rischio previsto dal contratto, indipendentemente dal vero valore della cosa.
        Se la cosa assicurata è divisibile e ne è perita solo una parte autonoma, senza effetti negativi sulle altre, questa va rimborsata sul valore assicurato nella sua percentuale rispetto all'intero".


Art. 15.

        
1. L'articolo 1905 del codice civile è abrogato.


Art. 16.

        1. L'articolo 1906 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1906 - (Danni cagionati da vizio della cosa). L'assicuratore risponde sempre anche dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, fermo restando il disposto dell'articolo 1898".


Art. 17.

        1. Gli articoli 1907 e 1908 del codice civile sono abrogati.


Art. 18.

        1. L'articolo 1910 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1910 - (Assicurazione presso diversi assicuratori). La stessa cosa può essere assicurata presso diversi assicuratori: ciascun contratto è autonomo, valido e vincolante per ciascun assicuratore. In caso di mancata dichiarazione ai vari assicuratori che lo stesso rischio è assicurato con più polizze, può trovare applicazione l'articolo 1892".


Art. 19.

        1. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1915 - (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). Se l'assicurato non adempie, dolosamente o colposamente, all'obbligo dell'avviso o del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto".


Art. 20.

        1. L'articolo 1916 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1916 - (Surrogazione dell'assicuratore). L'assicuratore che ha pagato l'indennità o il risarcimento al terzo danneggiato non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. La stessa disposizione si applica nei confronti delle assicurazioni sociali obbligatorie o volontarie".


Art. 21.

      1. L'articolo 1917 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1917 - (Assicurazione della responsabilità civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
        L'assicuratore non risponde degli atti dolosi commessi dall'assicurato; l'assicuratore risponde, invece, di tutti gli atti dolosi commessi da altri, dei quali l'assicurato debba rispondere a qualsiasi titolo.
        L'assicuratore, nei limiti del capitale assicurato, è obbligato direttamente e solidalmente coll'assicurato responsabile nei confronti del terzo danneggiato, al quale è tenuto a pagare il danno.
        Nella causa contro il responsabile, promossa dal danneggiato per il risarcimento del danno, l'assicurato è litisconsorte necessario. Il terzo danneggiato può richiedere, anche in giudizio, direttamente al solo assicuratore il risarcimento del danno.
        L'assicuratore, se resiste alla azione del terzo danneggiato, lo fa solo per la tutela dei suoi interessi: non può rappresentare l'assicurato, né farlo assistere dal suo legale.
        Le spese peritali e legali, ogni esborso più elevato rispetto a quello che sarebbe stato pagato se fosse avvenuto tempestivamente, ed ogni altro effetto pregiudizievole del ritardo dell'adempimento e della lite, sono ad esclusivo carico dell'assicuratore, oltre il massimale di polizza; sono a suo esclusivo vantaggio tutti gli effetti positivi".


Art. 22.

        1. L'articolo 1919 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1919 - (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo). L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso scritto alla conclusione del contratto".


Art. 23.

        1. L'articolo 1924 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1924 - (Mancato pagamento dei premi). Nel caso di mancato pagamento dei premi si applica l'articolo 1901, ma nei casi di reiterato inadempimento dell'assicurato nel pagamento dei premi, l'assicuratore può recedere dal contratto, pagando all'assicurato il riscatto dell'assicurazione. Se non sussistono le condizioni per il riscatto, l'assicurazione deve restituire all'assicurato i premi netti pagati. In ogni caso l'assicurato ha diritto al risarcimento del danno e delle spese sofferte per l'inadempimento dell'assicurato".


Art. 24.

        1. All'articolo 1925 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'assicuratore, in occasione della scadenza annuale del premio deve consegnare all'assicurato una nota informativa che contenga l'indicazione dei valori di riscatto con riferimento ai corrispondenti capitali assicurati riferiti alla situazione al termine di ogni anno e all'ammontare totale dei premi pagati, secondo le direttive dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".


Art. 25.

        1. L'articolo 1926 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1926 - (Cambiamento di professione dell'assicurato). I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno mai cessare gli effetti dell'assicurazione.
        Su richiesta della parte interessata, il premio deve essere adeguato alla nuova realtà se il cambiamento di professione o di attività dell'assicurato riduce o aumenta il rischio, in modo che il premio corrispondente per la nuova professione sia inferiore o superiore del 20 per cento al premio di quella originaria".


Art. 26.

        1. L'articolo 1927 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1927 - (Suicidio del contraente-assicurato). Salvo patto contrario più favorevole all'assicurato, in caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che sia decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate".


Art. 27.

        1. L'articolo 1928 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1928 - (Forma del contratto di riassicurazione). Qualsiasi contratto o rapporto di riassicurazione deve essere comunicato per iscritto all'assicurato. Si applica il disposto dell'articolo 1888".


Art. 28.

        1. L'articolo 1929 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1929 - (Efficacia del contratto). Il riassicuratore, entro i limiti del capitale assicurato, è solidalmente responsabile nei confronti dell'assicurato. Il riassicuratore è litisconsorte necessario in qualsiasi causa attinente all'esecuzione del contratto e al pagamento delle indennità o dei risarcimenti all'assicurato o ai terzi".


Art. 29.

      1. L'articolo 1930 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1930 - (Diritto dell'assicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore riassicurato). In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta all'assicurato, salva la compensazione con i premi a lui dovuti dal riassicurato".


Art. 30.

      1. L'articolo 1932 del codice civile è sostituito dal seguente:
        "Art. 1932 - (Norme inderogabili). Tutte le disposizioni del presente capo non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
        Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono nulle e sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
        Sono, in ogni caso, nulle, anche se approvate per iscritto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341, le clausole dei contratti di assicurazione che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospensione dell'esecuzione, ovvero sanciscono, a carico del contraente, dell'assicurato o del beneficiario decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla facoltà contrattuale nei rapporti con i terzi, clausole compromissorie di qualsiasi natura o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
        Sono, altresì, nulle tutte le condizioni dei contratti di assicurazione che costituiscono evidenti iniquità nei confronti del contraente o dell'assicurato; che stabiliscono disparità di trattamento tra le parti; che impongono oneri o limitazioni non necessarie alla natura del contratto; che diminuiscono le garanzie o i capitali assicurati rispetto a quelli già enunciati con evidenza nell'atto; che costituiscono violazione dell'articolo 1175.
        Le condizioni generali e particolari di tutte le polizze di assicurazione debbono essere formulate in modo chiaro, preciso e comprensibile dalla generalità dei cittadini: le clausole oscure, ambigue o non comprensibili dall'uomo comune sono valide solo se possono essere interpretate a favore dell'assicurato.
        Le condizioni particolari o speciali delle polizze possono solo migliorare a favore dell'assicurato le condizioni generali; in caso contrario sono nulle.
        Le condizioni generali delle polizze, per i singoli rischi prima di essere immesse sul mercato, devono essere approvate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo, sentito il parere delle associazioni dei consumatori.
        In tutti i casi in cui una legge preveda una assicurazione obbligatoria a tutela del risarcimento del danno alla persona o dei danni alle cose, i massimali non possono essere inferiori a quelli previsti per la responsabilità civile automobilistica; a tali massimali viene elevato anche il limite dei risarcimenti".


Art. 31.

        1. L'articolo 2947, secondo comma, del codice civile è abrogato.


Art. 32.

        1. L'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 2952 - (Prescrizione in materia di assicurazione). Il diritto dell'assicuratore al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
        Gli altri diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in cinque anni. E' abrogata ogni norma che fissa un termine minore.
        Nell'assicurazione della responsabilità civile la prescrizione del diritto assicurativo dell'assicurato o del responsabile nei confronti dell'assicuratore e del riassicuratore coincide con la prescrizione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno".



Frontespizio Relazione