XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1002
Onorevoli Colleghi! - Nella famiglia del passato un
elemento fondamentale, che correva manifesto nella coscienza
collettiva, risiedeva nella circostanza che la famiglia stessa
costituiva una delle strutture essenziali per la comunità,
l'elemento portante non solo del sistema produttivo ma
dell'intera struttura economica e sociale. La collettività
aveva perciò un interesse suo proprio alla formazione, alla
crescita e alla sopravvivenza della famiglia. Da qualche
tempo, però, l'entità a cui si guarda e a cui ci si riferisce,
come cardine morale, sociale ed economico della collettività,
è l'individuo e non più la famiglia, che ha perduto non solo
la sua importanza economico-produttiva, ma anche la sua
valenza sociale, tanto che sempre più spesso si parla di
famiglia intesa come "vita in comune" o dello stare insieme di
due individui, di due entità. Questa trasformazione si ritrova
in tutte le nazioni occidentali. La società europea, ed in
particolare quella italiana, sembra così aver perso interesse
per la famiglia in quanto tale e di conseguenza ha alleggerito
o addirittura annullato le pressioni sociali ed economiche che
agivano nel passato perché si facilitasse la formazione di un
nucleo familiare. Solo nel corso dell'ultimo biennio si è
registrata nel nostro Paese una parziale "inversione di
tendenza" con la presa di coscienza di tali problemi da parte
del Governo e del Parlamento e con l'avvio di una serie di
iniziative legislative volte a contrastare il pericoloso calo
delle nascite conseguente, anche, alla diminuzione dei nuovi
nuclei familiari. Al proposito si cita la legge n. 328, del
2000, recante norme sul sistema integrato di interventi e
servizi sociali che, all'articolo 16, espressamente tutela e
valorizza la famiglia come nucleo essenziale nella formazione
dell'individuo. Tale intervento non sembra però sufficiente,
essendovi necessità di azioni specifiche e mirate ad eliminare
le cause principali del problema.
Le famiglie si formano sempre di meno e la riduzione del
numero dei matrimoni in Italia è certamente fenomeno di grande
rilievo per la sua rapidità, per la sua ampiezza e per tutte
le conseguenze che l'accompagnano. Il forte calo dei matrimoni
durante l'ultimo decennio del novecento non sembra comunque
determinato dal rifiuto del matrimonio in sé, ma piuttosto
dall'azione di un elemento di pura meccanica demografica,
ossia dal ritardo nel contrarre matrimonio dovuto ad una
elevazione dell'età media dei nubendi.
In effetti i giovani sono sempre più spinti a posticipare
il matrimonio, spesso a causa della forte disoccupazione e
della carenza di abitazioni a loro accessibili. Si può
chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso
alla diminuzione delle unioni matrimoniali, se si pensa agli
effetti demografici congiunturali, ad esempio sul numero di
nascite, che con difficoltà potranno poi in seguito essere
recuperati dalle generazioni coinvolte in questo ritardo.
Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei
giovani intenzionati a sposarsi è sempre più sentito, tanto
che alcune regioni già prevedono una riserva di alloggi per
gli stessi nei programmi di edilizia residenziale pubblica,
convenzionata o sovvenzionata.
Ma è necessario andare oltre. La Costituzione italiana
riconosce che la Repubblica deve agevolare "con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia"
(articolo 31), e questo comporta la necessità di rendere
organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla
casa da parte dei nubendi, oltre agli interventi, peraltro
rari, delle regioni.
A tale fine la presente proposta di legge prevede che,
nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata, convenzionata o agevolata, deve essere
riservata ai giovani intenzionati a contrarre matrimonio
un'aliquota non inferiore al 20 per cento degli alloggi
disponibili. Nel caso in cui la richiesta di alloggi, da parte
dei nubendi, sia inferiore rispetto al numero degli alloggi
disponibili, le abitazioni rimanenti sarebbero concesse agli
altri aventi diritto. L'accesso alle abitazioni viene poi
regolato tramite bandi speciali relativi agli alloggi,
distinti secondo il comune di ubicazione, lasciando poi alle
regioni o alle amministrazioni competenti l'individuazione di
ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini
della formazione delle graduatorie specifiche. Le domande
comunque devono riguardare gli alloggi ubicati nei comuni di
residenza di uno o di entrambi i componenti la coppia, di
residenza dei genitori o di svolgimento dell'attività
lavorativa. Le agevolazioni fiscali riguardano l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre
alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
All'intera agevolazione, oggetto della presente proposta
di legge, si accede dichiarando di non essere proprietari di
altro fabbricato o porzione di fabbricato e, ovviamente, di
voler adibire l'immobile da acquistare a propria abitazione.
E, ancora, titolo determinante per poter usufruire
dell'agevolazione è il contrarre effettivamente matrimonio
entro un anno dalla consegna dell'appartamento. Gli stessi
requisiti devono essere presenti nel caso di seconda vendita,
da attuare almeno dopo un anno dal matrimonio, che dovrà
avvenire nei confronti di una coppia che intenda sposarsi e
che abbia diritto alle medesime agevolazioni.
L'interesse principale e fondamentale della presente
proposta di legge è quello di riscoprire la famiglia come
risorsa primaria e di sostenerla nel suo essere, nel suo
divenire e nelle sue funzioni, nel quadro del bene comune e,
in particolar modo, di permettere alle giovani coppie
l'accesso facilitato al diritto alla casa.