XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1002




        Onorevoli Colleghi! - Nella famiglia del passato un elemento fondamentale, che correva manifesto nella coscienza collettiva, risiedeva nella circostanza che la famiglia stessa costituiva una delle strutture essenziali per la comunità, l'elemento portante non solo del sistema produttivo ma dell'intera struttura economica e sociale. La collettività aveva perciò un interesse suo proprio alla formazione, alla crescita e alla sopravvivenza della famiglia. Da qualche tempo, però, l'entità a cui si guarda e a cui ci si riferisce, come cardine morale, sociale ed economico della collettività, è l'individuo e non più la famiglia, che ha perduto non solo la sua importanza economico-produttiva, ma anche la sua valenza sociale, tanto che sempre più spesso si parla di famiglia intesa come "vita in comune" o dello stare insieme di due individui, di due entità. Questa trasformazione si ritrova in tutte le nazioni occidentali. La società europea, ed in particolare quella italiana, sembra così aver perso interesse per la famiglia in quanto tale e di conseguenza ha alleggerito o addirittura annullato le pressioni sociali ed economiche che agivano nel passato perché si facilitasse la formazione di un nucleo familiare. Solo nel corso dell'ultimo biennio si è registrata nel nostro Paese una parziale "inversione di tendenza" con la presa di coscienza di tali problemi da parte del Governo e del Parlamento e con l'avvio di una serie di iniziative legislative volte a contrastare il pericoloso calo delle nascite conseguente, anche, alla diminuzione dei nuovi nuclei familiari. Al proposito si cita la legge n. 328, del 2000, recante norme sul sistema integrato di interventi e servizi sociali che, all'articolo 16, espressamente tutela e valorizza la famiglia come nucleo essenziale nella formazione dell'individuo. Tale intervento non sembra però sufficiente, essendovi necessità di azioni specifiche e mirate ad eliminare le cause principali del problema.
        Le famiglie si formano sempre di meno e la riduzione del numero dei matrimoni in Italia è certamente fenomeno di grande rilievo per la sua rapidità, per la sua ampiezza e per tutte le conseguenze che l'accompagnano. Il forte calo dei matrimoni durante l'ultimo decennio del novecento non sembra comunque determinato dal rifiuto del matrimonio in sé, ma piuttosto dall'azione di un elemento di pura meccanica demografica, ossia dal ritardo nel contrarre matrimonio dovuto ad una elevazione dell'età media dei nubendi.
        In effetti i giovani sono sempre più spinti a posticipare il matrimonio, spesso a causa della forte disoccupazione e della carenza di abitazioni a loro accessibili. Si può chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso alla diminuzione delle unioni matrimoniali, se si pensa agli effetti demografici congiunturali, ad esempio sul numero di nascite, che con difficoltà potranno poi in seguito essere recuperati dalle generazioni coinvolte in questo ritardo.
        Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è sempre più sentito, tanto che alcune regioni già prevedono una riserva di alloggi per gli stessi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata.
        Ma è necessario andare oltre. La Costituzione italiana riconosce che la Repubblica deve agevolare "con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia" (articolo 31), e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte dei nubendi, oltre agli interventi, peraltro rari, delle regioni.
        A tale fine la presente proposta di legge prevede che, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, deve essere riservata ai giovani intenzionati a contrarre matrimonio un'aliquota non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Nel caso in cui la richiesta di alloggi, da parte dei nubendi, sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, le abitazioni rimanenti sarebbero concesse agli altri aventi diritto. L'accesso alle abitazioni viene poi regolato tramite bandi speciali relativi agli alloggi, distinti secondo il comune di ubicazione, lasciando poi alle regioni o alle amministrazioni competenti l'individuazione di ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie specifiche. Le domande comunque devono riguardare gli alloggi ubicati nei comuni di residenza di uno o di entrambi i componenti la coppia, di residenza dei genitori o di svolgimento dell'attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali riguardano l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
        All'intera agevolazione, oggetto della presente proposta di legge, si accede dichiarando di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato e, ovviamente, di voler adibire l'immobile da acquistare a propria abitazione. E, ancora, titolo determinante per poter usufruire dell'agevolazione è il contrarre effettivamente matrimonio entro un anno dalla consegna dell'appartamento. Gli stessi requisiti devono essere presenti nel caso di seconda vendita, da attuare almeno dopo un anno dal matrimonio, che dovrà avvenire nei confronti di una coppia che intenda sposarsi e che abbia diritto alle medesime agevolazioni.
        L'interesse principale e fondamentale della presente proposta di legge è quello di riscoprire la famiglia come risorsa primaria e di sostenerla nel suo essere, nel suo divenire e nelle sue funzioni, nel quadro del bene comune e, in particolar modo, di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa.




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