XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1002
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā).
1. Al fine di agevolare la formazione della famiglia, in
conformitā con quanto disposto dall'articolo 31 della
Costituzione, le regioni, ai sensi delle disposizioni della
presente legge, promuovono interventi per facilitare il
soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che
intendono contrarre matrimonio.
Art. 2.
(Aliquota di riserva nei programmi
di edilizia residenziale pubblica).
1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1,
nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che
intendono contrarre matrimonio viene destinata una percentuale
non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale
percentuale di riserva č estesa al patrimonio edilizio gestito
dai comuni. Nel caso di richiesta insufficiente a coprire la
percentuale minima, stabilita dalla presente legge, gli
alloggi eccedenti sono destinati agli aventi diritto sulla
base della graduatoria redatta ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni o le
amministrazioni competenti emanano, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia, bandi speciali relativi ad
alloggi distinti secondo il comune di ubicazione, riservati a
coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando,
non abbiano superato i trentacinque anni di etā, individuando
eventualmente ulteriori parametri per l'assegnazione del
punteggio ai fini della formazione delle specifiche
graduatorie.
3. Deve essere comunque previsto che la coppia, che
risulti utilmente collocata nella graduatoria di cui al comma
2, contragga matrimonio entro un anno dalla data di consegna
dell'alloggio, a pena di decadenza.
4. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie di cui
al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi
ubicati nei comuni, rispettivamente:
a) di residenza della coppia o di uno dei suoi
componenti;
b) di residenza dei genitori;
c) di svolgimento dell'attivitā lavorativa.
5. In caso di seconda vendita, decorso almeno un anno
dalla data del matrimonio, questa deve essere effettuata
secondo le medesime condizioni e alle stesse categorie per le
quali erano stati effettuati gli interventi regionali di cui
alla presente legge.
6. Nell'atto di compravendita gli interessati devono
dichiarare, a pena di nullitā dell'intera agevolazione, di non
essere proprietari di altro fabbricato o porzione di
fabbricato e di voler adibire l'alloggio a propria
abitazione.
Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).
1. A favore dei soggetti indicati all'articolo 1,
nell'ipotesi di acquisto congiunto di un immobile ad uso di
abitazione principale, č stabilita l'applicazione dell'imposta
di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato
ai sensi dell'articolo 2, comma 4.