XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1002




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitā).

        1. Al fine di agevolare la formazione della famiglia, in conformitā con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, le regioni, ai sensi delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.


Art. 2.

(Aliquota di riserva nei programmi
di edilizia residenziale pubblica).

        1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che intendono contrarre matrimonio viene destinata una percentuale non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale percentuale di riserva č estesa al patrimonio edilizio gestito dai comuni. Nel caso di richiesta insufficiente a coprire la percentuale minima, stabilita dalla presente legge, gli alloggi eccedenti sono destinati agli aventi diritto sulla base della graduatoria redatta ai sensi del comma 2.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni o le amministrazioni competenti emanano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, bandi speciali relativi ad alloggi distinti secondo il comune di ubicazione, riservati a coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando, non abbiano superato i trentacinque anni di etā, individuando eventualmente ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle specifiche graduatorie.
        3. Deve essere comunque previsto che la coppia, che risulti utilmente collocata nella graduatoria di cui al comma 2, contragga matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'alloggio, a pena di decadenza.
        4. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi ubicati nei comuni, rispettivamente:

                a) di residenza della coppia o di uno dei suoi componenti;

                b) di residenza dei genitori;

                c) di svolgimento dell'attivitā lavorativa.

        5. In caso di seconda vendita, decorso almeno un anno dalla data del matrimonio, questa deve essere effettuata secondo le medesime condizioni e alle stesse categorie per le quali erano stati effettuati gli interventi regionali di cui alla presente legge.
        6. Nell'atto di compravendita gli interessati devono dichiarare, a pena di nullitā dell'intera agevolazione, di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato e di voler adibire l'alloggio a propria abitazione.


Art. 3.

(Agevolazioni fiscali).

        1. A favore dei soggetti indicati all'articolo 1, nell'ipotesi di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, č stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.



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