XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1483 - 1518 - 1948-A
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
A.C. 1483 ed abbinate concernente l'introduzione del reato di
tortura,
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo
unificato sono riconducibili alla materia "ordinamento civile
e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l)
della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
a) al fine di specificare ulteriormente la
fattispecie prevista dall'articolo 1 del testo unificato in
esame, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire il
termine "persona sospettata" con altro termine giuridicamente
più qualificante, quale "persona indiziata".
(Parere espresso il 23 ottobre 2002).
La I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle
proposte di legge A. C. 1483 ed abbinate concernente
l'introduzione del reato di tortura,
preso atto che l'osservazione contenuta nel parere già
espresso il 23 ottobre 2002 con la quale, al fine di
specificare ulteriormente la fattispecie prevista
dall'articolo i del testo unificato in esame, si invitava la
Commissione a valutare l'opportunità di sostituire il termine
"persona sospettata" con altro termine giuridicamente più
qualificante quale "persona indiziata",
ribadita quindi l'osservazione già formulata nel parere
del 23 ottobre 2002,
rilevato altresì che nell'ulteriore nuovo testo la
previsione dell'esclusione del riconoscimento dell'immunità
diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimenti
penali o condannati per i reati di tortura in altro Paese o da
un tribunale internazionale, non è più contenuta nel corpo del
nuovo articolo 613-bis del codice penale che introduce
il delitto di tortura bensì in un autonomo comma 2,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
al fine di chiarire ulteriormente l'esatta portata
normativa del comma 2, correlato tra l'altro con il successivo
comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di specificare
che l'immunità diplomatica che non può essere assicurata ai
cittadini stranieri riguarda il reato di tortura.
(Parere espresso il 10 dicembre 2003).
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato per quanto di competenza il testo unificato
delle proposte di legge A.C. 1483, A.C. 1518 e A.C. 1948,
recante "Introduzione dell'articolo 613-bis del codice
penale, concernente il reato di tortura";
condivisa l'opportunità di introdurre nell'ordinamento
penalistico una norma incriminatrice speciale per perseguire e
reprimere con maggior efficacia condotte riconducili alla
nozione di tortura;
ritenuto che tale introduzione consentirebbe anche una
più agevole applicazione degli impegni assunti
internazionalmente dall'Italia con la firma della Convenzione
delle Nazioni unite contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, disumani e degradanti, firmata a New York
il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con la legge 3
novembre 1988, n. 498;
rammentato che la materia delle immunità diplomatiche è
disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961,
ratificata dall'Italia con la legge 9 settembre 1967, n.
804;
osservato pertanto che anche nella materia delle
immunità diplomatiche l'Italia ha assunto precisi obblighi
internazionali;
ritenuto che di fronte a reati che offendono la natura
umana in quanto di più intimo essa possieda - quale quello che
si intende introdurre con il testo unificato in esame - la
nozione di cittadinanza abbia scarso significato quale
discrimine per l'erogazione di prestazioni risarcitorie;
osservato che i princìpi della Costituzione italiana in
materia di uguaglianza, tutela e salvaguardia dei diritti
della persona rafforzano e confermano la precedente
considerazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, è
necessario accertare gli effetti concreti delle interferenze
tra la disciplina pattizia e la generalizzata esclusione dalle
immunità ivi prevista;
all'articolo 2, al comma 1, siano soppresse le parole:
"e comunque in danno di cittadini italiani".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE