XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1483 - 1518 - 1948-A




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1483 ed abbinate concernente l'introduzione del reato di tortura,

              rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo unificato sono riconducibili alla materia "ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

              a) al fine di specificare ulteriormente la fattispecie prevista dall'articolo 1 del testo unificato in esame, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire il termine "persona sospettata" con altro termine giuridicamente più qualificante, quale "persona indiziata".

(Parere espresso il 23 ottobre 2002).


          La I Commissione,

              esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge A. C. 1483 ed abbinate concernente l'introduzione del reato di tortura,

              preso atto che l'osservazione contenuta nel parere già espresso il 23 ottobre 2002 con la quale, al fine di specificare ulteriormente la fattispecie prevista dall'articolo i del testo unificato in esame, si invitava la Commissione a valutare l'opportunità di sostituire il termine "persona sospettata" con altro termine giuridicamente più qualificante quale "persona indiziata",

              ribadita quindi l'osservazione già formulata nel parere del 23 ottobre 2002,

              rilevato altresì che nell'ulteriore nuovo testo la previsione dell'esclusione del riconoscimento dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale, non è più contenuta nel corpo del nuovo articolo 613-bis del codice penale che introduce il delitto di tortura bensì in un autonomo comma 2,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

              al fine di chiarire ulteriormente l'esatta portata normativa del comma 2, correlato tra l'altro con il successivo comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che l'immunità diplomatica che non può essere assicurata ai cittadini stranieri riguarda il reato di tortura.

(Parere espresso il 10 dicembre 2003).
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato per quanto di competenza il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1483, A.C. 1518 e A.C. 1948, recante "Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di tortura";

              condivisa l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penalistico una norma incriminatrice speciale per perseguire e reprimere con maggior efficacia condotte riconducili alla nozione di tortura;

              ritenuto che tale introduzione consentirebbe anche una più agevole applicazione degli impegni assunti internazionalmente dall'Italia con la firma della Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498;

              rammentato che la materia delle immunità diplomatiche è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata dall'Italia con la legge 9 settembre 1967, n. 804;

              osservato pertanto che anche nella materia delle immunità diplomatiche l'Italia ha assunto precisi obblighi internazionali;

              ritenuto che di fronte a reati che offendono la natura umana in quanto di più intimo essa possieda - quale quello che si intende introdurre con il testo unificato in esame - la nozione di cittadinanza abbia scarso significato quale discrimine per l'erogazione di prestazioni risarcitorie;

              osservato che i princìpi della Costituzione italiana in materia di uguaglianza, tutela e salvaguardia dei diritti della persona rafforzano e confermano la precedente considerazione,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, è necessario accertare gli effetti concreti delle interferenze tra la disciplina pattizia e la generalizzata esclusione dalle immunità ivi prevista;

              all'articolo 2, al comma 1, siano soppresse le parole: "e comunque in danno di cittadini italiani".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE




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