XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1483 - 1518 - 1948-A




TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE


Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale
concernente il delitto di tortura


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 613-bis (Delitto di tortura). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
        Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte".

        2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.
        3. Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.



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