XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1483 - 1518 - 1948-A
TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale
concernente il delitto di tortura
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 613-bis (Delitto di tortura). Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con
violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta
alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di
ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza
persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha
commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di
punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la
medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di
discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è
punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è
aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima;
è raddoppiata se ne deriva la morte".
2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai
cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o
condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria
straniera o da un tribunale internazionale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato
verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è
stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura
o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale
internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della
normativa internazionale vigente in materia.