XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1137 - 969-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137,

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni.

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

            sia chiarito in che modo si dovrà atteggiare la disciplina introdotta dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita, rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel libro V del codice civile, anche in considerazione del fatto che un intervento di riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, e delle altre materie correlate, non realizzato attraverso la tecnica della novellazione comporterebbe, in primo luogo, una modifica sostanziale della struttura del codice civile, così come definita nel 1942, nonché una conseguente revisione della ripartizione tra le materie oggetto di disciplina codicistica e quelle oggetto di disciplina nelle cosiddette leggi speciali;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, all'alinea, sia soppresso il riferimento a "nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11", coerentemente con la soppressione di detto articolo 11 e la sua sostituzione con un articolo riguardante un altro oggetto;

            all'articolo 1, comma 4, sia soppresso il riferimento alle competenti Commissioni permanenti. Si ricorda, infatti, che a tal riguardo la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001 (punto 2, lettera g)) prevede che "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto al Parlamento";

            all'articolo 1, comma 4, sia previsto un termine fisso entro il quale il Governo deve trasmettere gli schemi di decreti legislativi alle Camere, in luogo dell'attuale disposizione che comporta implicita-mente la possibilità di prorogare il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo.
        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 5, comma 3, ove l'intendimento fosse quello di escludere le banche popolari e gli istituti della cooperazione bancaria dall'ambito di applicazione della delega conferita dall'articolo 1, dovrebbe procedersi alla riformulazione del comma in tal senso;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            agli articoli da 3 a 11, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire nella rubrica la dizione "principi in materia di ...", analogamente a quanto previsto dall'articolo 2;

            all'articolo 4, comma 3, lettera b), dovrebbe essere chiarito il riferimento alla limitazione della rilevanza dei vizi della fase costitutiva non essendo precisate le conseguenze discendenti nella successiva fase di omologazione e in sede di controllo;

            all'articolo 5, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione "costituzionalmente protetta" con la seguente "costituzionalmente riconosciuta", che appare più conforme al disposto dell'articolo 45 della Costituzione;

            all'articolo 11, dovrebbe essere ridefinita - ai sensi del punto 7, lettera f) della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - la successione di lettere e numeri all'interno dei commi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1137 e abb. nel testo modificato dalle Commissioni riunite II e VI nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            1) provvedano le Commissioni riunite a modificare la formulazione dell'articolo 5 sostituendo la dizione "cooperative costituzio-nalmente protette" con la seguente "cooperative costituzionalmente riconosciute" la quale appare più coerente con il precetto di cui all'articolo 45 della Costituzione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1137 e abb. nel testo modificato dalle Commissioni riunite II e VI nel corso dell'esame in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


      La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1137 ed abb. in materia di riforma del diritto societario;

            premesso che il disegno di legge in esame, contenente la delega al Governo per la riforma del diritto societario, trae origine dalla esigenza, avvertita già nel corso della precedente legislatura, di pervenire quanto prima ad una riforma organica dell'attuale diritto societario in considerazione della inadeguatezza della disciplina vigente rispetto alle nuove e spesso complesse esigenze della realtà economica e sociale del paese;

            considerato che tale obiettivo viene perseguito, tra l'altro, attraverso la semplificazione della disciplina delle società, l'ampliamento degli ambiti della autonomia statutaria, la revisione della disciplina delle forme partecipative di società in altri fenomeni associativi, attraverso, infine, la riforma della disciplina penale delle società commerciali;
            valutata positivamente la scelta di evitare che lo statuto penale delle società commerciali sia ispirato a criteri di eccessivo formalismo in modo da scongiurare il pericolo che vengano considerati fatti penalmente rilevanti fatti solo formalmente corrispondenti alla fattispecie incriminatrice e privi nella realtà di effettiva lesività rispetto agli interessi meritevoli di tutela in questo campo;

            ritenuto che gli strumenti predisposti appaiono in grado di assicurare alle imprese ed in particolar modo a quelle organizzate in forma societaria, un quadro normativo funzionale e all'altezza delle dimensioni che di fatto le società commerciali hanno assunto nel paese;

            rilevata peraltro l'opportunità di definire più dettagliatamente i principi e i criteri direttivi della delega al Governo in materia di riforma organica delle società cooperative, anche al fine di escludere il rischio di limitare eccessivamente l'ambito di operatività di tali soggetti ad attività scarsamente rilevanti da un punto di vista economico;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) si preveda che il Governo adotti un apposito e specifico decreto legislativo in materia di cooperazione;

            b) appare opportuno che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, siano adottati anche con il previo concerto del Ministro delle attività produttive, anche in considerazione delle funzioni di sviluppo e vigilanza della cooperazione attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle attività produttive;

            c) in relazione alle società a responsabilità limitata, appare opportuno definire in maniera più puntuale i principi e i criteri direttivi in materia di controllo legale dei Conti, anche ai fine di evitare inutili appesantimenti burocratici;

            d) sarebbe opportuno specificare, in termini quantitativi, la misura dell'aumento del capitale minimo delle società per azioni, anche al fine di evitare che tale schema societario risulti accessibile esclusivamente alle imprese di grandi dimensioni e sia limitata la libera scelta degli imprenditori in merito allo schema organizzativo più adeguato per la realizzazione delle loro finalità imprenditoriali;

            e) al fine di meglio definire a cooperazione costituzionalmente protetta con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, all'articolo 5, comma 1, lett. b), in fine, dovrebbe o essere aggiunte le parole: "o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci";
            f) al medesimo articolo 5, comma 1, lett. b), dopo le parole: "alle società che" dovrebbero essere aggiunte le parole: "in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973"; dovrebbero altresì essere aggiunte, in fine, le parole: "e renderla riconoscibile nei confronti dei terzi";

            g) all'articolo 5, comma 1, lett. c), dopo la parola "valorizzandone" dovrebbero essere aggiunte le seguenti: "e favorendone";

            h) all'articolo 5, comma 1, dovrebbe essere soppressa la lett. e);

            i) all'articolo 5, comma 1, dopo la lett. f), dovrebbe essere aggiunta la seguente: "f-bis) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che le stesse, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configurino una gestione unitaria";

            l) all'articolo 5, comma 2, la lett. g) dovrebbe essere sostituita con la seguente: "g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59";

            m) in relazione al reato di falso in bilancio, sarebbe opportuno specificare quali siano i rapporti che intercorrono tra il criterio direttivo secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di falso in bilancio, le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e il criterio che, al medesimo fine, fa riferimento alla previsione di soglie quantitative;

            n) si segnala, infine, l'esigenza di pervenire, quanto prima, a norme che consentano la costituzione di sezioni speciali in materia di marchi e brevetti comunitari che, conformemente al regolamento europeo in materia, assicuri, tra l'altro, una rapida ed efficace definizione dei relativi procedimenti.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario",

            considerato che il contenuto dell'articolo 4, comma 8, in materia di amministrazione e controllo nelle società per azioni, pur suscitando perplessità per l'assenza della figura del revisore contabile tra le professionalità previste come necessarie per essere membro del consiglio dì gestione o del consiglio di sorveglianza, risolve in maniera soddisfacente l'esigenza di consentire diversi modelli gestionali a cui le società possono ricorrere,

            considerato che l'articolo 5, introducendo la figura giuridica di "cooperazione costituzionalmente protetta con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci", valorizza l'attività delle cooperative che perseguono lo scopo mutualistico, differenziandole da quelle che si sono orientate gradualmente verso modelli gestionali e funzionali più consoni alle società a fini lucrativi,

            apprezzata pertanto la differenziazione della regolamentazione della cooperazione a rilevanza costituzionale rivolta prevalentemente a favore dei soci (relativa alle cooperative non solo nella veste giuridica ma anche nella sostanza), prevedendo che essa sia conformata alla disciplina attualmente vigente, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento degli scopi mutualistici,

            valutata positivamente, di conseguenza, la riserva dell'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle cooperative mutualistiche, poiché l'attribuzione di incentivi fiscali sulla base della semplice veste giuridica, oltre a stridere con alcuni principi costituzionali, potrebbe creare distorsioni alla libera competizione delle imprese,

            valutata positivamente la soppressione dell'articolo 11 del testo originario del disegno di legge, in sintonia con le generalizzate istanze provenienti da tutta Italia, sia perché il provvedimento in esame non rappresenta la sede più opportuna per imporre riforme ordinamentali dalle ricadute pesantemente penalizzanti per la maggior parte delle realtà territoriali, sia perché una giustizia organizzata su modelli accentratori è contraria agli interessi diffusi del sistema delle imprese, del mondo del lavoro e degli operatori giudiziari, ben potendo e dovendo la qualificazione professionale dei giudici essere perseguita con tutt'altri strumenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137 e abb., in materia di diritto societario;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, comma 5, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul punto dalla seconda direttiva in materia di armonizzazione societaria (direttiva 77/91/CEE), la quale prevede, all'articolo 7, che il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, purché non consistano in impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi;

            b) all'articolo 4, comma 9, lettera b), con riferimento alla possibilità ivi prevista di delegare, per un periodo di tempo limitato, agli amministratori il potere di escludere il diritto di opzione, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul punto dalla seconda direttiva in materia di armonizzazione societaria, la quale, all'articolo 29, paragrafo 5, consente allo statuto o all'assemblea di conferire, per un periodo non superiore ai cinque anni, il potere in questione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato; pertanto, la delega agli amministratori del potere di esclusione del diritto di opzione sembrerebbe compatibile con la previsione della direttiva soltanto ove all'organo amministrativo fosse già stato attribuito, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea, il potere di decidere l'aumento di capitale.



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