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1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
recanti la riforma organica
della disciplina delle
società di capitali e
cooperative, la disciplina
degli illeciti penali ed
amministrativi riguardanti le
società commerciali,
nonché nuove norme sulla
giurisdizione per la
definizione dei procedimenti
nelle materie di cui
all'articolo 11. |
1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
recanti la riforma organica
della disciplina delle
società di capitali e
cooperative, nonché la
disciplina degli illeciti
penali ed amministrativi
riguardanti le società
commerciali. |
|
2. La riforma, nel
rispetto ed in coerenza con
la normativa comunitaria e in
conformità ai princìpi e ai
criteri direttivi previsti
dalla presente legge,
realizzerà il necessario
coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi
comprese quelle in tema di
crisi dell'impresa. |
2. Identico. |
|
3. I decreti
legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
3. Identico. |
|
4. Gli schemi dei
decreti legislativi sono
trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei
deputati, perché sia espresso
dalle competenti
Commissioni permanenti un
motivato parere entro il
termine di quaranta giorni
dalla data della
trasmissione; decorso tale
termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza
del parere. Qualora detto
termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza
di quest'ultimo è prorogata
di novanta giorni. |
4. Gli schemi dei
decreti legislativi sono
trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei
deputati, perché sia espresso
il parere entro il
termine di sessanta
giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale
termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza
del parere. Qualora detto
termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza
di quest'ultimo è prorogata
di novanta giorni. |
|
5. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può
emanare disposizioni
correttive ed integrative nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la
procedura di cui al comma
4. |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. La riforma del
sistema delle
società di capitali di
cui ai capi V, VI, VII, VIII
e IX del titolo V del libro V
del codice civile e alla
normativa connessa, è
ispirata ai seguenti princìpi
generali: |
1. Identico: |
|
a) perseguire
l'obiettivo prioritario di
favorire la nascita, la
crescita e la competitività
delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai
mercati interni ed
internazionali dei
capitali; |
a)
identica; |
|
b)
valorizzare il
carattere imprenditoriale
delle società e definire con
chiarezza e precisione i
compiti e le responsabilità
degli organi sociali; |
b)
identica; |
|
c) semplificare
la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze
delle imprese e del mercato
concorrenziale; |
c)
identica; |
|
d) ampliare gli
ambiti dell'autonomia
statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei
diversi interessi
coinvolti; |
d)
identica; |
|
e) adeguare la
disciplina dei modelli
societari alle esigenze delle
imprese, anche in
considerazione della
composizione sociale e delle
modalità di finanziamento; |
e) adeguare la
disciplina dei modelli
societari alle esigenze delle
imprese, anche in
considerazione della
composizione sociale e delle
modalità di finanziamento,
escludendo comunque
l'introduzione di vincoli
automatici in ordine
all'adozione di uno specifico
modello societario; |
|
f)
nel rispetto
dei princìpi di libertà di
iniziativa economica e di
libera scelta delle forme
organizzative dell'impresa,
prevedere due modelli
societari riferiti l'uno alla
società a responsabilità
limitata e l'altro alla
società per azioni, ivi
compresa la variante della
società in accomandita per
azioni, alla quale saranno
applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni
in materia di società per
azioni; |
f)
identica; |
|
g)
disciplinare
forme partecipative di
società in differenti tipi
associativi, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei
soci, dei creditori sociali e
dei terzi; |
g)
identica; |
|
h)
disciplinare i
gruppi di società secondo
princìpi di trasparenza e di
contemperamento degli
interessi coinvolti; |
h)
identica. |
|
i) precisare i
presupposti per la soggezione
alle procedure concorsuali,
individuando i criteri di
applicazione, con i necessari
coordinamenti con la
disciplina delle società di
persone. |
soppressa. |
|
|
|
|
1. La riforma della
disciplina della società a
responsabilità limitata è
ispirata ai seguenti princìpi
generali: |
1. Identico: |
|
a) prevedere
un autonomo ed organico
complesso di norme, modellato
sulle esigenze proprie delle
imprese a ristretta compagine
sociale; |
a) prevedere un
autonomo ed organico
complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul
principio della rilevanza
centrale del socio e dei
rapporti contrattuali tra i
soci; |
|
b) prevedere
un'ampia autonomia
statutaria; |
b)
identica; |
|
c) attribuire
rilevanza centrale al socio e
ai rapporti contrattuali tra
i soci; |
soppressa; |
|
d) prevedere la
libertà di forme
organizzative, nel rispetto
del principio di certezza nei
rapporti con i terzi. |
c)
identica. |
|
2. In particolare, la
riforma è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico: |
|
a) semplificare
il procedimento di
costituzione, eliminando il
giudizio di omologazione,
nonché gli adempimenti non
necessari, nel rispetto del
principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di
tutela dei creditori sociali
precisando altresì le
modalità del controllo
notarile in relazione alle
modifiche dell'atto
costitutivo; |
a)
semplificare
il procedimento di
costituzione, confermando
in materia di omologazione i
principi di cui all'articolo
32 della legge 24 novembre
2000, n. 340, nonché
eliminando gli
adempimenti non necessari,
nel rispetto del principio di
certezza nei rapporti con i
terzi e di tutela dei
creditori sociali precisando
altresì le modalità del
controllo notarile in
relazione alle modifiche
dell'atto costitutivo; |
|
b) determinare
la misura minima del
capitale in
coerenza con la funzione
economica del modello; |
b)
individuare
le indicazioni obbligatorie
dell'atto costitutivo e
determinare la misura
minima del capitale in
coerenza con la funzione
economica del modello; |
|
c) dettare una
disciplina dei conferimenti
tale da consentire
l'acquisizione di ogni
elemento utile per il
proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a
condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del
capitale sociale; consentire
ai soci di regolare la
incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla
base di scelte
contrattuali; |
c)identica; |
|
d)
semplificare le procedure di
valutazione dei conferimenti
in natura nel rispetto del
principio di certezza del
valore a tutela dei terzi; |
d)identica; |
|
e) riconoscere
ampia autonomia statutaria
riguardo alle strutture
organizzative, ai
procedimenti decisionali
della società ed agli
strumenti di tutela degli
interessi dei soci, con
particolare riferimento alle
azioni di responsabilità; |
e)identica; |
|
f) ampliare
l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina
del contenuto e del
trasferimento della
partecipazione sociale,
nonché del recesso,
salvaguardando in ogni caso
il principio di tutela
dell'integrità del capitale
sociale e gli interessi dei
creditori sociali; |
f) ampliare
l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina
del contenuto e del
trasferimento della
partecipazione sociale,
nonché del recesso,
salvaguardando in ogni caso
il principio di tutela
dell'integrità del capitale
sociale e gli interessi dei
creditori sociali;
prevedere, comunque, la
nullità delle clausole di
intrasferibilità non
collegate alla possibilità di
esercizio del recesso; |
|
g)
disciplinare condizioni e
limiti per l'emissione e il
collocamento di titoli di
debito presso operatori
qualificati, prevedendo il
divieto di appello diretto al
pubblico risparmio, restando
esclusa in ogni caso la
sollecitazione
all'investimento in quote di
capitale; |
g)
identica; |
|
h) stabilire i
limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo
legale dei conti; |
h)
identica; |
|
i) prevedere, nei
limiti dell'esigenza di
tutela dei creditori sociali,
norme inderogabili per la
formazione e la conservazione
del capitale sociale e la
liquidazione della
società. |
i)
identica. |
|
|
|
|
1. La disciplina della
società per azioni è
modellata sulle esigenze
proprie delle |
1. La disciplina della
società per azioni è
modellata sulle esigenze
proprie delle |
|
imprese a compagine
sociale potenzialmente ampia,
caratterizzate dalla
rilevanza centrale
dell'azione, dalla
circolazione della
partecipazione sociale e
dalla possibilità di ricorso
al mercato del capitale di
rischio. Essa, garantendo
comunque un equilibrio nella
tutela degli interessi dei
soci, dei creditori, degli
investitori, dei
risparmiatori e dei terzi,
prevederà un modello di base
unitario e le ipotesi nelle
quali le società saranno
soggette a regole
caratterizzate da un maggiore
grado di imperatività in
considerazione del ricorso al
mercato dei capitali. |
imprese, sui principi
della rilevanza centrale
dell'azione, della
circolazione della
partecipazione sociale e
della possibilità di ricorso
al mercato del capitale di
rischio. Essa, garantendo
comunque un equilibrio nella
tutela degli interessi dei
soci, dei creditori, degli
investitori, dei
risparmiatori e dei terzi,
prevederà un modello di base
unitario e le ipotesi nelle
quali le società saranno
soggette a regole
caratterizzate da un maggiore
grado di imperatività in
considerazione del ricorso
al mercato del capitale di
rischio. |
|
2. Per i fini di cui
al comma 1 si prevederà: |
2. Identico: |
|
a) un
ampliamento
dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti
e condizioni in presenza dei
quali sono applicabili a
società che fanno ricorso al
mercato dei capitali norme
inderogabili dirette almeno
a: |
a) un
ampliamento
dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti
e condizioni in presenza dei
quali sono applicabili a
società che fanno ricorso
al mercato del capitale di
rischio norme inderogabili
dirette almeno a: |
|
1) distinguere il
controllo
sull'amministrazione dal
controllo contabile affidato
ad un revisore esterno; |
1)
identico; |
|
2) consentire
l'azione sociale di
responsabilità da parte di
una minoranza dei soci; |
2) consentire
l'azione sociale di
responsabilità da parte di
una minoranza dei soci,
rappresentativa di una
quota congrua del capitale
sociale idonea al fine di
evitare l'insorgenza di una
eccessiva conflittualità tra
i soci; |
|
3) fissare i
quorum per le assemblee
straordinarie a tutela della
minoranza; |
3) fissare
congrui quorum
per le assemblee
straordinarie a tutela
della minoranza; |
|
4) prevedere la
denunzia al tribunale, da
parte dei sindaci, di gravi
irregolarità nell'adempimento
dei doveri degli
amministratori; |
4) identico; |
|
b) un assetto
organizzativo idoneo a
promuovere l'efficienza e la
correttezza della gestione
dell'impresa sociale; |
b)
identica; |
|
c) la
determinazione dei limiti,
dell'oggetto e dei tempi del
giudizio di omologazione. |
c) la
determinazione dei limiti,
dell'oggetto e dei tempi del
giudizio di omologazione,
confermando i principi di
cui all'articolo 32 della
legge 24 novembre 2000, n.
340; |
|
d) che
nell'atto costitutivo non sia
richiesta l'indicazione della
durata della società; |
|
e) che sia
consentita la costituzione
della società da parte di un
unico socio, prevedendo
adeguate garanzie per i
creditori. |
|
3. In particolare,
riguardo alla disciplina
della costituzione, la
riforma è diretta a: |
3. Identico: |
|
a) semplificare
il procedimento di
costituzione, nel rispetto
del principio di certezza e
di tutela dei terzi; |
a) semplificare
il procedimento di
costituzione, nel rispetto
del principio di certezza e
di tutela dei terzi,
indicando il contenuto
minimo obbligatorio dell'atto
costitutivo; |
|
b) limitare la
rilevanza dei vizi della fase
costitutiva. |
b)
identica. |
|
4. Riguardo alla
disciplina del capitale, la
riforma è diretta a: |
4. Identico: |
|
a) aumentare la
misura del capitale minimo in
coerenza con le
caratteristiche del
modello; |
a)
identica; |
|
b) consentire che
la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno
specifico affare,
determinandone condizioni,
limiti e modalità di
rendicontazione, con la
possibilità di emettere
strumenti finanziari di
partecipazione ad esso;
disciplinare il regime di
responsabilità per le
obbligazioni riguardanti
detti patrimoni e la relativa
insolvenza. |
b) consentire che
la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno
specifico affare,
determinandone condizioni,
limiti e modalità di
rendicontazione, con la
possibilità di emettere
strumenti finanziari di
partecipazione ad esso;
prevedere adeguate forme
di pubblicità;
disciplinare il regime di
responsabilità per le
obbligazioni riguardanti
detti patrimoni e la relativa
insolvenza. |
|
5. Riguardo alla
disciplina dei conferimenti,
la riforma è diretta a: |
5. Identico: |
|
a) dettare una
disciplina dei conferimenti
tale da consentire
l'acquisizione di ogni
elemento utile per il
proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a
condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del
capitale sociale; consentire
ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla
base di scelte
contrattuali; |
a)
identica; |
|
b) semplificare
le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura,
nel |
b)
identica. |
|
rispetto del principio di
certezza del valore a tutela
dei terzi. |
|
6. Riguardo alla
disciplina delle azioni e
delle obbligazioni la riforma
è diretta a: |
6. Identico: |
|
a) prevedere la
possibilità di emettere
azioni senza valore nominale,
determinandone la disciplina
conseguente; |
a) prevedere la
possibilità di emettere
azioni senza indicazione
del valore nominale,
determinandone la disciplina
conseguente; |
|
b) adeguare la
disciplina della emissione e
della circolazione delle
azioni alla legislazione
speciale e alle previsioni
relative alla
dematerializzazione degli
strumenti finanziari; |
b)
identica; |
|
c) prevedere, al
fine di agevolare il ricorso
al mercato dei capitali e
salve in ogni caso le riserve
di attività previste dalle
leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di
strumenti finanziari non
partecipativi e partecipativi
dotati di diversi diritti
patrimoniali ed
amministrativi; |
c)
identica; |
|
d) modificare la
disciplina relativa alla
emissione di obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i
limiti e consentendo
all'autonomia statutaria di
determinare l'organo
competente e le relative
procedure deliberative. |
d)
identica. |
|
7. Riguardo alla
disciplina dell'assemblea e
dei patti parasociali, la
riforma è diretta a: |
7. Identico: |
|
a) semplificare,
anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria, il
procedimento assembleare
anche relativamente alle
forme di pubblicità e di
controllo, agli adempimenti
per la partecipazione, alle
modalità di discussione e di
voto; |
a)
identica; |
|
b) disciplinare i
vizi delle deliberazioni in
modo da contemperare le
esigenze di tutela dei soci e
quelle di funzionalità e
certezza dell'attività
sociale, individuando le
ipotesi di invalidità, i
soggetti legittimati alla
impugnativa ed i termini per
la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di
modifica ed integrazione
delle deliberazioni assunte,
e l'eventuale adozione di
strumenti di tutela diversi
dalla invalidità; |
b)
identica; |
|
c) prevedere
una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le
società per azioni o le
società che le controllano,
che ne limiti la durata
temporale e ne assicuri il
necessario grado di
trasparenza attraverso forme
adeguate di pubblicità; |
c) prevedere
una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le
società per azioni o le
società che le controllano,
che ne limiti a cinque
anni la durata temporale
massima e, per le
società di cui al comma 2,
lettera a), del
presente articolo, ne
assicuri il necessario grado
di trasparenza attraverso
forme adeguate di
pubblicità; |
|
d) determinare,
anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria e
salve le disposizioni di
leggi speciali, i
quorum costitutivi e
deliberativi dell'assemblea,
in relazione all'oggetto
della deliberazione, in modo
da bilanciare la tutela degli
azionisti e le esigenze di
funzionamento dell'organo
assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria di
stabilire il numero delle
convocazioni. |
d)
identica. |
|
8. Riguardo alla
disciplina
dell'amministrazione e dei
controlli
sull'amministrazione, la
riforma è diretta a: |
8. Identico: |
|
a) attribuire
all'autonomia statutaria un
adeguato spazio con
riferimento all'articolazione
interna dell'organo
amministrativo, al suo
funzionamento, alla
circolazione delle
informazioni tra i suoi
componenti e gli organi e
soggetti deputati al
controllo; precisare
contenuti e limiti delle
deleghe a singoli
amministratori o comitati
esecutivi; |
a)
identica; |
|
b) riconoscere,
quando non prevista da leggi
speciali, la possibilità che
gli statuti prevedano
particolari requisiti di
onorabilità, professionalità
ed indipendenza per la nomina
alla carica; |
b)
identica; |
|
c) definire le
competenze dell'organo
amministrativo con
riferimento all'esclusiva
responsabilità di gestione
dell'impresa sociale; |
c)
identica; |
|
d) ammettere la
scelta statutaria tra un
sistema basato sulla
compresenza dell'organo
amministrativo e del collegio
sindacale, ed un sistema
basato sulla compresenza di
un organo amministrativo e di
un organo di sorveglianza, di
nomina assembleare e con
rappresentanza delle
minoranze, che svolga le
funzioni proprie del |
d) prevedere che
le società per azioni possano
scegliere tra i seguenti
modelli di amministrazione e
controllo: 1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale; |
|
collegio sindacale,
nonché quelle, indicate nello
statuto, concernenti
l'indirizzo strategico della
società, anche opportunamente
rivedendo la competenza
dell'assemblea; all'organo di
sorveglianza si applicano, in
quanto compatibili, le norme
disciplinanti la nomina, i
poteri, i doveri e le
responsabilità del collegio
sindacale; |
2) un sistema
che preveda la presenza di un
consiglio di gestione e di un
consiglio di sorveglianza
eletto dall'assemblea; al
consiglio di sorveglianza
spettano competenze in
materia di controllo sulla
gestione sociale, di
approvazione del bilancio, di
nomina e revoca dei
consiglieri di gestione,
nonché di deliberazione ed
esercizio dell'azione di
responsabilità nei confronti
di questi; 3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione; e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1); |
|
e) disciplinare i
doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo
amministrativo, in
particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto
di interesse. |
f) disciplinare i
doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo
amministrativo, in
particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto
di interesse e precisare
che essi sono tenuti ad agire
in modo informato. |
|
9. Riguardo alla
disciplina delle
modificazioni statutarie, la
riforma è diretta a: |
9. Identico: |
|
a) semplificare
le procedure e i controlli,
con facoltà per l'autonomia
statutaria di demandare alla
competenza dell'organo
amministrativo modifiche
statutarie attinenti alla
struttura gestionale della
società che non incidono
sulle posizioni soggettive
dei soci; |
a)
identica; |
|
b) rivedere la
disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di
opzione e del sovrapprezzo,
prevedendo comunque adeguati
controlli sulla congruità del
prezzo di emissione delle
azioni e consentendo, con la
precisazione di limiti
temporali, la |
b) rivedere la
disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di
opzione e del sovrapprezzo,
prevedendo comunque adeguati
controlli interni sulla
congruità del prezzo di
emissione delle azioni e
consentendo, con la
precisazione di limiti |
|
delega agli
amministratori per escludere
il diritto di opzione,
opportunamente differenziando
la disciplina a seconda che
la società abbia o meno
titoli negoziati nei mercati
regolamentati; |
temporali, la delega agli
amministratori per escludere
il diritto di opzione,
opportunamente differenziando
la disciplina a seconda che
la società abbia o meno
titoli negoziati nei mercati
regolamentati; |
|
c) semplificare
la disciplina della riduzione
del capitale; eventualmente
ampliare le ipotesi di
riduzione reale del capitale
determinandone le condizioni
al fine esclusivo della
tutela dei creditori; |
c)
identica; |
|
d) rivedere la
disciplina del recesso,
consentendone l'esercizio
anche per previsione
statutaria, e prevedendolo
come forma alternativa di
tutela del socio
dissenziente, anche per il
caso di proroga della durata
della società; individuare in
proposito criteri di calcolo
del valore di rimborso
adeguati alla tutela del
recedente, salvaguardando in
ogni caso l'integrità del
capitale sociale e gli
interessi dei creditori
sociali. |
d) rivedere la
disciplina del recesso,
prevedendo che lo statuto
possa introdurre ulteriori
fattispecie di recesso a
tutela del socio
dissenziente, anche per il
caso di proroga della durata
della società; individuare in
proposito criteri di calcolo
del valore di rimborso
adeguati alla tutela del
recedente, salvaguardando in
ogni caso l'integrità del
capitale sociale e gli
interessi dei creditori
sociali. |
|
|
|
|
1. La riforma della
disciplina delle società
cooperative di cui al titolo
VI del libro V del codice
civile e alla normativa
connessa è ispirata ai
princìpi generali previsti
dall'articolo 2, in quanto
compatibili, nonché ai
seguenti princìpi
generali: |
1. Identico: |
|
a) assicurare il
perseguimento dello scopo
mutualistico da parte dei
soci cooperatori; |
a) assicurare il
perseguimento dello scopo
mutualistico da parte dei
soci cooperatori; |
|
b) favorire
l'accesso delle società
cooperative al mercato dei
capitali anche attraverso
un'adeguata tutela dei soci
finanziatori; |
soppressa; |
|
b) definire la
cooperazione
costituzionalmente
riconosciuta, con riferimento
alle società che svolgono la
propria attività
prevalentemente in favore dei
soci o che comunque si
avvalgono, nello svolgimento
della propria attività,
prevalentemente delle
prestazioni lavorative dei
soci; c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, |
|
valorizzandone gli
istituti diretti al
perseguimento dello scopo
mutualistico; |
|
c) favorire la
partecipazione dei soci
cooperatori alle
deliberazioni assembleari e
rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla
gestione; |
d) identica; |
|
d) limitare, in
conformità con il dettato
costituzionale, il controllo
dell'autorità governativa
alla cooperazione
costituzionalmente
riconosciuta. |
e)
identica; |
|
f) riservare
l'applicazione delle
disposizioni fiscali di
carattere agevolativo alle
società cooperative
costituzionalmente
riconosciute. |
|
2. In particolare, la
riforma è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. In particolare, la
riforma delle società
cooperative diverse da
quelle di cui al comma 1,
lettera b), è ispirata
ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
|
a) prevedere che
alle società cooperative si
applichino, in quanto
compatibili con la disciplina
loro specificamente dedicata,
le norme dettate
rispettivamente per la
società per azioni e per la
società a responsabilità
limitata a seconda delle
caratteristiche dell'impresa
cooperativa e della sua
capacità di coinvolgere un
elevato numero di
soggetti; |
a)
identica; |
|
b) prevedere che
le norme dettate per le
società per azioni si
applichino, in quanto
compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano
soci finanziatori o che
emettono obbligazioni. La
disciplina dovrà assicurare
ai soci finanziatori adeguata
tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella
salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai
soci cooperatori. In questa
prospettiva disciplinare il
diritto agli utili dei soci
cooperatori e dei soci
finanziatori e i limiti alla
distribuzione delle riserve,
nonché il ristorno a favore
dei soci cooperatori,
riservando i più ampi spazi
possibili all'autonomia
statutaria; |
b)
identica; |
|
c) prevedere, al
fine di incentivare il
ricorso al mercato dei
capitali, salve in ogni caso
la specificità dello scopo
mu-tualistico e le riserve di
attività previste |
c)
identica; |
|
dalle leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di
strumenti finanziari,
partecipativi e non
partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali
ed amministrativi; |
|
d) prevedere
norme che favoriscano
l'apertura della compagine
sociale e la partecipazione
dei soci alle deliberazioni
assembleari, anche attraverso
la valorizzazione delle
assemblee separate ed un
ampliamento della possibilità
di delegare l'esercizio del
diritto di voto, sia pure nei
limiti imposti dalla
struttura della società
cooperativa e dallo scopo
mutualistico; |
d)
identica; |
|
e) prevedere che
gli statuti stabiliscano
limiti al cumulo degli
incarichi e alla
rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo
che gli stessi possano essere
anche non soci; |
e)
identica; |
|
f) consentire che
la regola generale del voto
capitario possa subire
deroghe in considerazione
dell'interesse mutualistico
del socio cooperatore e della
natura del socio
finanziatore; |
f)
identica; |
|
g) prevedere la
possibilità per le società
cooperative di trasformarsi,
con procedimenti
semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto
di cui all'articolo 17 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente l'obbligo di
devolvere il patrimonio in
essere alla data di
trasformazione, dedotti il
capitale versato e
rivalutato, ed i dividendi
eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici di cui
all'articolo 11, comma 5,
della legge 31 gennaio 1992,
n. 59; |
|
g) prevedere
anche per le cooperative il
controllo giudiziario
disciplinato dall'articolo
2409 del codice civile, salvo
quanto previsto dall'articolo
70, comma 7, del testo unico
di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385; |
h)
identica. |
|
h) definire la
cooperazione
costituzionalmente
riconosciuta e predisporre i
relativi strumenti di
vigilanza, valorizzando anche
le funzioni delle
associazioni di
categoria; |
soppressa. |
|
i) eliminare il
controllo dell'autorità
governativa sulle cooperative
diverse da quelle di cui alla
lettera h); |
soppressa. |
|
l) coordinare la
disciplina delle società
cooperative con quella sulla
cooperazione bancaria. |
soppressa. |
|
3. Sono comunque
escluse dall'ambito di
applicazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo le banche
popolari e gli istituti della
cooperazione bancaria in
genere. |
|
|
|
|
1. La revisione della
disciplina del bilancio è
ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi: |
Identico. |
|
a) eliminare le
interferenze prodotte nel
bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di
impresa anche attraverso la
modifica della relativa
disciplina e stabilire le
modalità con le quali, nel
rispetto del principio di
competenza, occorre tenere
conto degli effetti della
fiscalità differita; b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo; c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato; f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento |
|
delle operazioni in corso
alla data di entrata in
vigore di tali
innovazioni. |
|
|
|
|
1. La riforma della
disciplina della
trasformazione, fusione e
scissione è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) semplificare e
precisare il procedimento,
nel rispetto, per quanto
concerne le società di
capitali, delle direttive
comunitarie; |
a)
identica; |
|
b) disciplinare
possibilità, condizioni e
limiti delle trasformazioni e
delle fusioni eterogenee; |
b)
identica; |
|
c) disciplinare i
criteri di formazione del
primo bilancio successivo
alle operazioni di fusione e
di scissione. |
c)
identica; |
|
d) prevedere che
le fusioni tra società, una
delle quali abbia contratto
debiti per acquisire il
controllo dell'altra, non
comportano violazione del
divieto di acquisto e di
sottoscrizione di azioni
proprie, di cui,
rispettivamente, agli
articoli 2357 e
2357-quater del codice
civile, e del divieto di
accordare prestiti e di
fornire garanzie per
l'acquisto o la
sottoscrizione di azioni
proprie, di cui all'articolo
2358 del codice civile. |
|
|
|
|
1. La riforma della
disciplina dello scioglimento
e della liquidazione delle
società di capitali e
cooperative è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) accelerare e
semplificare le procedure,
con particolare riguardo
all'accertamento delle cause
di scioglimento e al
procedimento di nomina
giudiziale dei liquidatori;
disciplinare gli effetti
della cancellazione della
società dal registro |
|
delle imprese, il regime
della responsabilità per
debiti non soddisfatti, e
delle sopravvenienze attive e
passive; |
|
b) disciplinare
le condizioni, i limiti e le
modalità per la conservazione
dell'eventuale valore
dell'impresa, anche
prevedendo, nella
salvaguardia degli interessi
dei soci, possibilità e
procedure per la revoca dello
stato di liquidazione;
disciplinare i poteri e i
doveri degli amministratori e
dei liquidatori con
particolare riguardo al
compimento di nuove
operazioni; c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità. |
|
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese; b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione del registro delle imprese. |
|
|
|
|
1. La riforma in materia
di gruppi è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) prevedere una
disciplina del gruppo secondo
princìpi di trasparenza e
tale da assicurare che
l'attività di direzione e di
coordinamento contemperi
adeguatamente l'interesse del
gruppo, delle società
controllate e dei soci di
minoranza di queste
ultime; |
|
b) prevedere che
le decisioni conseguenti ad
una valutazione
dell'interesse del gruppo
siano motivate; c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto. |
|
|
|
|
1. La riforma della
disciplina penale delle
società commerciali e delle
materie connesse è ispirata
ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
1. Identico: |
|
a) prevedere i
seguenti reati ed illeciti
amministrativi: |
a) prevedere i
seguenti reati ed illeciti
amministrativi: |
|
1) falsità in
bilancio, nelle relazioni o
in altre comunicazioni
sociali, consistente nel
fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei
bilanci, nelle relazioni o in
altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al
pubblico,
intenzionalmente
espongono false informazioni
sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria
della società, o del gruppo
al quale essa appartiene,
ovvero occultano informazioni
sulla situazione medesima, al
fine di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto
profitto; precisare che la
condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i
destinatari sulla predetta
situazione; estendere la
punibilità al caso in cui le
informazioni riguardino beni
posseduti od amministrati
dalla società per conto di
terzi; prevedere la pena
della reclusione da uno a
cinque anni; regolare i
rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in
materia di dichiarazione; |
1) falsità in
bilancio, nelle relazioni o
in altre comunicazioni
sociali, consistenti nel
fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci e
liquidatori i quali, nei
bilanci, nelle relazioni o in
altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti
materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di
valutazioni, idonei ad
indurre in errore sulla
situazione economica,
patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al
quale essa appartiene, con
l'intenzione di ingannare i
soci o il pubblico ovvero
omettono con la stessa
intenzione informazioni sulla
situazione medesima, la cui
comunicazione è imposta dalla
legge; precisare che la
condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire
per sé o per altri un
ingiusto profitto; precisare
altresì che le informazioni
false o omesse devono essere
rilevanti e tali da alterare
sensibilmente la
rappresentazione della
situazione economica,
patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al
quale essa appartiene, anche
attraverso la previsione |
|
di soglie
quantitative; estendere la
punibilità al caso in cui le
informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati
dalla società per conto di
terzi; prevedere autonome
figure di reato secondo che
la condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai soci
o ai creditori, e di
conseguenza: a) quando
la condotta non abbia
cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai
creditori la pena
dell'arresto fino a un anno e
sei mesi; b) quando la
condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai soci o
ai creditori: 1) la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni e la procedibilità
a querela nel caso di società
non soggette alle
disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998
n. 58; 2) la pena della
reclusione da uno a quattro
anni e la procedibilità
d'ufficio nel caso di società
soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III,
capo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58; regolare
i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in
materia di dichiarazione;
prevedere idonei parametri
per i casi di valutazioni
estimative; |
|
2) falso in
prospetto, consistente nel
fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della
sollecitazione
all'investimento o
dell'ammissione alla
quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in
occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di
scambio, intenzionalmente
espone informazioni false od
occulta informazioni, al fine
di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto;
precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari del
prospetto; prevedere la pena
della reclusione da uno a
cinque anni; |
2) Falso in
prospetto, consistente nel
fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della
sollecitazione
all'investimento o
dell'ammissione alla
quotazione dei mercati
regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in
occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di
scambio, con la
consapevolezza della falsità
e l'intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto,
espone false informazioni
idonee ad indurre in errore
od occulta dati o notizie con
la medesima intenzione;
precisare che la condotta
posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per sé o
per altri un ingiusto
profitto; precisare che la
condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i
destinatari del prospetto;
prevedere sanzioni
differenziate secondo che la
condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai
destinatari e di conseguenza:
a) la pena dell'arresto
fino ad un anno quando la
condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai
destinatari; b) la pena
della reclusione da uno a |
|
tre anni quando la
condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai
destinatari. |
|
3) falsità nelle
relazioni o nelle
comunicazioni della società
di revisione, consistente nel
fatto dei responsabili della
revisione, i quali, nelle
relazioni o in altre
comunicazioni, attestano il
falso od occultano
informazioni concernenti la
situazione contabile,
economica, patrimoniale o
finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la
condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i
destinatari sulla predetta
situazione; prevedere la pena
della reclusione da uno a
cinque anni; |
3) falsità nelle
relazioni o nelle
comunicazioni della società
di revisione, consistente nel
fatto dei responsabili della
revisione, i quali, nelle
relazioni o in altre
comunicazioni, con la
consapevolezza della falsità
e l'intenzione di ingannare i
destinatari delle
comunicazioni, attestano
il falso od occultano
informazioni concernenti la
situazione economica,
patrimoniale o finanziaria
della società, ente o
soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la
condotta posta in essere
deve essere rivolta a
conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto;
precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari
sulla predetta situazione;
prevedere sanzioni
differenziate secondo che la
condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai
destinatari e di conseguenza:
a) la pena dell'arresto
fino ad un anno quando la
condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai
destinatari; b) la pena
della reclusione da un anno a
quattro anni, quando la
condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai
destinatari; |
|
4) impedito
controllo, consistente nel
fatto degli amministratori
che impediscono od
ostacolano, mediante
occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di
controllo o di revisione
legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali
ovvero alle società di
revisione; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni; |
4) impedito
controllo, consistente nel
fatto degli amministratori
che impediscono od
ostacolano, mediante
occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di
controllo o di revisione
legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali
ovvero alle società di
revisione; prevedere la
sanzione amministrativa fino
a lire venti milioni;
nell'ipotesi in cui ne derivi
un danno ai soci prevedere la
pena della reclusione fino ad
un anno e la procedibilità a
querela; |
|
5) omessa esecuzione
di denunce, comunicazioni o
depositi, consistente nel
fatto di chi, essendovi
tenuto per legge a causa
delle funzioni delle quali è
investito nell'ambito di una
società o di un consorzio,
omette di eseguire, nei
termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi
presso il registro delle
imprese; prevedere la
sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400 mila a
lire 4 milioni, |
5) identico; |
|
aumentata di un terzo nel
caso di omesso deposito dei
bilanci; |
|
6) formazione
fittizia del capitale,
consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci
conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale
della società mediante
attribuzione di azioni o
quote sociali per somma
inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote,
rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero
del patrimonio della società
nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre
anni; |
6) formazione
fittizia del capitale,
consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci
conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale
della società mediante
attribuzione di azioni o
quote sociali per somma
inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote,
rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero
del patrimonio della società
nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della
reclusione fino ad un
anno; |
|
7) indebita
restituzione dei
conferimenti, consistente nel
fatto degli amministratori
che, fuori dei casi di
legittima riduzione del
capitale sociale,
restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti
ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre
anni; |
7) indebita
restituzione dei
conferimenti, consistente nel
fatto degli amministratori
che, fuori dei casi di
legittima riduzione del
capitale sociale,
restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti
ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della
reclusione fino ad un
anno; |
|
8) illegale
ripartizione degli utili e
delle riserve, consistente
nel fatto degli
amministratori che
ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per
legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che
non possono per legge essere
distribuite; prevedere la
pena della reclusione da sei
mesi a tre anni; |
8) illegale
ripartizione degli utili e
delle riserve, consistente
nel fatto degli
amministratori che
ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per
legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che
non possono per legge essere
distribuite; prevedere la
pena della reclusione fino
ad un anno. La ricostituzione
degli utili o delle riserve
prima del termine previsto
per l'approvazione del
bilancio estingue il
reato; |
|
9) illecite
operazioni sulle azioni o
quote sociali o della società
controllante, consistente nel
fatto degli amministratori
che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società
controllante, cagionando una
lesione all'integrità del
capitale sociale e delle
riserve non distribuibili per
legge; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni; |
9) illecite
operazioni sulle azioni o
quote sociali o della società
controllante, consistente nel
fatto degli amministratori
che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società
controllante, cagionando una
lesione all'integrità del
capitale sociale e delle
riserve non distribuibili per
legge; prevedere la pena
della reclusione fino ad
un anno. Se il capitale
sociale o le riserve sono
ricostituite prima del
termine previsto per
l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio in
relazione al quale è stata
posta in essere la condotta,
il reato è estinto; |
|
10) operazioni in
pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli
amministratori che, in
violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei
creditori, effettuano
riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra
società o scissioni,
cagionando danno ai
creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni; |
10) operazioni in
pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli
amministratori che, in
violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei
creditori, effettuano
riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra
società o scissioni,
cagionando danno ai
creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni e la
procedibilità a
querela; |
|
11) indebita
ripartizione dei beni sociali
da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei
liquidatori, i quali,
ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei
creditori sociali o
dell'accantonamento delle
somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un
danno ai creditori; prevedere
la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni; |
11) indebita
ripartizione dei beni sociali
da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei
liquidatori, i quali,
ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei
creditori sociali o
dell'accantonamento delle
somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un
danno ai creditori; prevedere
la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e la
procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento
del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il
reato; |
|
12) infedeltà
patrimoniale, consistente nel
fatto degli amministratori,
direttori generali e
liquidatori, i quali, in una
situazione di conflitto di
interessi, compiendo o
concorrendo a deliberare atti
di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto
profitto, cagionano un danno
patrimoniale alla società;
estendere la punibilità al
caso in cui il fatto sia
commesso in relazione a beni
posseduti od amministrati
dalla società per conto di
terzi, cagionando a questi
ultimi un danno patrimoniale;
specificare che non si
considera ingiusto il
profitto della società
collegata o del gruppo, se
esso è compensato da
vantaggi, anche se soltanto
ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo;
prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre
anni; |
12) infedeltà
patrimoniale, consistente nel
fatto degli amministratori,
direttori generali e
liquidatori, i quali, in una
situazione di conflitto di
interessi, compiendo o
concorrendo a deliberare atti
di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto
profitto, ovvero altro
vantaggio,
intenzionalmente cagionano
un danno patrimoniale alla
società; estendere la
punibilità al caso in cui il
fatto sia commesso in
relazione a beni posseduti od
amministrati dalla società
per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale;
specificare che non si
considera ingiusto il
profitto della società
collegata o del gruppo, se
esso è compensato da
vantaggi, anche se soltanto
ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo;
prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre
anni e la procedibilità a
querela; |
|
13) corruzione,
consistente nel fatto degli
amministratori, direttori
generali, sindaci,
liquidatori e responsabili
della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della
promessa di utilità, compiono
od omettono atti in
violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, se
ne deriva pericolo |
13) comportamento
infedele, consistente nel
fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci,
liquidatori e responsabili
della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della
promessa di utilità, compiono
od omettono atti in
violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, se
ne |
|
di nocumento
per la società; prevedere la
pena della reclusione fino a
tre anni; estendere la
punibilità a chi dà o
promette l'utilità; |
deriva nocumento per la
società; prevedere la pena
della reclusione fino a tre
anni; estendere la punibilità
a chi dà o promette
l'utilità; prevedere la
procedibilità a
querela; |
|
14) indebita
influenza sull'assemblea,
consistente nel fatto di chi,
con atti simulati o con
frode, determina la
maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per
sé o per altri, un ingiusto
profitto; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni; |
14)
identico; |
|
15) omessa
convocazione dell'assemblea,
consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci,
i quali omettono di convocare
l'assemblea nei casi in cui
vi sono obbligati per legge o
per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto
non prevedano uno specifico
termine per la convocazione,
il momento nel quale
l'illecito si realizza;
prevedere la sanzione
amministrativa pecuniaria da
lire 2 milioni a lire 12
milioni, aumentata di un
terzo se l'obbligo di
convocazione consegue a
perdite o ad una legittima
richiesta dei soci; |
15)
identico; |
|
16) aggiotaggio,
consistente nel fatto di chi
diffonde notizie false ovvero
pone in essere operazioni
simulate o altri artifici,
concretamente idonei a
cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, ovvero
ad incidere in modo
significativo
sull'affidamento del pubblico
nella stabilità patrimoniale
di banche o gruppi bancari;
prevedere la pena della
reclusione da uno a cinque
anni; |
16)
identico; |
|
b) armonizzare e
coordinare le ipotesi
sanzionatorie riguardanti
falsità nelle comunicazioni
alle autorità pubbliche di
vigilanza, ostacolo allo
svolgimento delle relative
funzioni e omesse
comunicazioni alle autorità
medesime da parte di
amministratori, direttori
generali, sindaci e
liquidatori di società, enti
o soggetti sottoposti per
legge alla vigilanza di tali
autorità, anche mediante la
formulazione di fattispecie a
carattere generale;
coordinare, altresì, le
ipotesi sanzionatorie
previste dai numeri 6), 7),
8) e 9) della lettera
a) con la nuova
disciplina del capitale |
b)
identica; |
|
sociale, delle riserve e
delle azioni introdotta in
attuazione della presente
legge, eventualmente
estendendo le ipotesi stesse
a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di
legge, ledano i predetti
beni; |
|
c) abrogare la
fattispecie della
divulgazione di notizie
sociali riservate, prevista
dall'articolo 2622 del codice
civile, introducendo una
circostanza aggravante del
reato di rivelazione di
segreto professionale,
previsto dall'articolo 622
del codice penale, qualora il
fatto sia commesso da
amministratori, direttori
generali, sindaci o
liquidatori o da chi svolge
la revisione contabile della
società; abrogare altresì le
fattispecie speciali relative
agli amministratori
giudiziari ed ai commissari
governativi, nonché quella
del mendacio bancario,
prevista dall'articolo 137,
comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385; |
c)
identica; |
|
d) prevedere una
circostanza attenuante dei
reati di cui alle lettere
a) e b)
qualora il fatto abbia
cagionato un'offesa di
particolare tenuità,
nonché eventuali
circostanze aggravanti
fondate sulla qualifica
soggettiva degli autori,
qualora la stessa assuma un
particolare significato sul
piano della lesività del
fatto; |
d) prevedere una
circostanza attenuante dei
reati di cui alle lettere
a) e b) qualora
il fatto abbia cagionato
un'offesa di particolare
tenuità; |
|
e) prevedere che,
qualora l'autore della
condotta punita sia
individuato mediante una
qualifica o la titolarità di
una funzione prevista dalla
legge civile, al soggetto
formalmente investito della
qualifica o titolare della
funzione è equiparato, oltre
a chi è tenuto a svolgere la
stessa funzione, diversamente
qualificata, anche chi, in
assenza di formale
investitura, esercita in modo
continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla
qualifica o alla funzione;
stabilire altresì che, fuori
dei casi di applicazione
delle norme riguardanti i
delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le
disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori
si applichino anche a coloro
che sono legalmente
incaricati dall'autorità
giudiziaria o dall'autorità
pubblica di vigilanza di
amministrare la società o
i |
e) identica; |
|
beni dalla stessa
posseduti o gestiti per conto
di terzi; |
|
f) prevedere che,
in caso di condanna o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti per i
reati indicati nelle lettere
a) e b), sia
disposta la confisca del
prodotto o del profitto del
reato e dei beni utilizzati
per commetterlo; prevedere
che quando non sia possibile
l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la
misura abbia ad oggetto una
somma di denaro o beni di
valore equivalente;
specificare che la misura
si applica anche qualora i
beni appartengano alla
società, ente o soggetto
nell'interesse del quale il
reato è stato commesso; |
f) prevedere che,
in caso di condanna o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti per i
reati indicati nelle lettere
a) e b), sia
disposta la confisca del
prodotto o del profitto del
reato e dei beni utilizzati
per commetterlo; prevedere
che quando non sia possibile
l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la
misura abbia ad oggetto una
somma di denaro o beni di
valore equivalente; |
|
g) riformulare le
norme sui reati fallimentari
che richiamano reati
societari, prevedendo che la
pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati
societari che concorrono a
cagionare il dissesto della
società; |
g) riformulare le
norme sui reati fallimentari
che richiamano reati
societari, prevedendo che la
pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati
societari che abbiano
cagionato o concorso a
cagionare il dissesto della
società; |
|
h) prevedere che
qualora un reato, tra quelli
indicati nelle lettere
a) e b),
sia commesso da
amministratori, direttori
generali o liquidatori
nell'interesse della società,
si applichi alla medesima una
sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra lire
50 milioni e lire un
miliardo, suscettibile di
aumento o di diminuzione in
rapporto alle condizioni
economiche della società
conformemente alla
disposizione dell'articolo
133-bis, secondo comma,
del codice penale; prevedere
che la sanzione si applichi
anche nel caso in cui il
reato sia commesso
nell'interesse della società
da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza
degli amministratori,
direttori generali o
liquidatori, quando il fatto
non sarebbe stato realizzato
se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi
inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei
confronti della società possa
essere condizionalmente
sospesa, qualora la società
dimostri di avere adottato
adeguate misure aziendali,
organizzative e gestionali,
tali da neutralizzare il
rischio di analoghe
condotte; |
h) prevedere, nel
rispetto dei principi e
criteri direttivi contenuti
nella legge 29 settembre
2000, n. 300, e nel decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.
231, una specifica disciplina
della responsabilità
amministrativa delle società
nel caso in cui un reato tra
quelli indicati nelle lettere
a) e b) sia
commesso, nell'interesse
della società, da
amministratori, direttori
generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla
vigilanza di questi ultimi,
qualora il fatto non si
sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in
conformità degli obblighi
inerenti alla loro
carica; |
|
i) abrogare le
disposizioni del titolo XI
del libro V del codice civile
e le altre disposizioni
incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del
presente articolo; coordinare
ed armonizzare con queste
ultime le norme sanzionatorie
vigenti al fine di evitare
duplicazioni o disparità di
trattamento rispetto a
fattispecie di identico
valore, anche mediante
l'abrogazione, riformulazione
o accorpamento delle norme
stesse, individuando altresì
la loro più opportuna
collocazione. |
i) abrogare le
disposizioni del titolo XI
del libro V del codice civile
e le altre disposizioni
incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del
presente articolo; coordinare
ed armonizzare con queste
ultime le norme sanzionatorie
vigenti al fine di evitare
duplicazioni o disparità di
trattamento rispetto a
fattispecie di identico
valore, anche mediante
l'abrogazione, riformulazione
o accorpamento delle norme
stesse, individuando altresì
la loro più opportuna
collocazione; prevedere
norme transitorie per i
procedimenti penali
pendenti; |
|
l) prevedere che
la competenza sia sempre del
tribunale in composizione
collegiale. |
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1. Il Governo è
inoltre delegato ad emanare
nuove norme dirette ad
assicurare una più rapida ed
efficace definizione di
procedimenti nelle materie di
cui alla lettera b),
secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche; b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario: 1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; |
|
2) tutti o alcuni
dei procedimenti nelle
materie disciplinate dal
testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e
dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive
modificazioni; 3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa; 4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa; 5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare; c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche; d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello; e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva |
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alle sezioni di cui
alle lettere a) e
c), tali da assicurare
una specifica competenza
professionale nelle materie
attribuite alla competenza
delle sezioni; prevedere
altresì adeguati criteri di
rotazione, evitando comunque
la dispersione delle
competenze professionali
acquisite; prevedere adeguati
strumenti di formazione e
aggiornamento professionale
dei magistrati che compongono
detti organi
giurisdizionali. 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo: a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni; b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale; c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse; d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato; e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli |
|
elementi essenziali,
assegnando eventualmente un
termine per la modificazione
o la rinnovazione di atti
negoziali su cui verte la
causa e, in caso di mancata
conciliazione, tenendo poi
conto dell'atteggiamento al
riguardo assunto dalle parti
ai fini della decisione sulle
spese di lite; f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo; g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni. 3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge. 4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. |
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