XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1132-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1132;

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-´ƒ1bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere eliminato, in quanto superfluo, l'inciso "e successive modificazioni";

                all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare direttamente gli estremi del regolamento in questione, in luogo di far rinvio alle "disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92";

                all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere precisata la norma del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che stabilisce l'accisa sul gas metano;

                all'articolo 1, comma 9, dovrebbe essere eliminato l'esplicito richiamo alla modifica recata alla disposizione in questione dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto reso inutile dall'inciso "e successive modificazioni" atto ad indicare tutte le modifiche che sono intervenute sulla disposizione normativa richiamata;

                all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere indicato in modo più puntuale l'ambito di applicazione della disposizione in esame, eventualmente richiamando espressamente anche altre norme di legge che prevedono un meccanismo di adeguamento annuale al prezzo medio europeo;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere chiarito il significato della disposizione ove differisce ad una data definita - 1^ gennaio 2002 - non un termine ma una "fase";
                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                il contenuto del decreto-legge in esame apparirebbe riconducibile a tre distinti settori materiali in contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale il contenuto dei decreti-legge "deve essere specifico omogeneo e corrispondente al titolo".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              rilevata la disomogeneità del contenuto del decreto-legge n. 246 del 2001, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, che appare in contrasto con le previsioni dell'articolo 15, della legge 23 agosto 1988;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              condivisa l'esigenza di differire al 1^ gennaio 2002 l'entrata in vigore delle disposizioni sul contributo unificato di giustizia, la cui disciplina normativa, prevista dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, impone oneri spesso eccessivi a carico delle parti, come, ad esempio, al comma 3, che dispone, a pena di irricevibilità, l'onere di anticipare il contributo unificato, la cui determinazione appare essere, prima dell'inizio del processo, di difficile, se non impossibile, determinazione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante: conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti (C. 1132);

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti" (C. 1132);

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, che la riduzione di 100.000 lire per mille litri dell'accisa sul gasolio per autotrazione costituisce comunque la misura minima dell'agevolazione, prevedendo conseguentemente, al comma 7 del medesimo articolo 1, che la rideterminazione della riduzione stessa da parte del Ministro dell'economia e delle finanze può avvenire solo in aumento;

              b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la riduzione prevista dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge anche al GPL utilizzato come carburante dai soggetti esercenti attività di trasporto pubblico, i quali sono già compresi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1, tra coloro ai quali si applica l'agevolazione di cui al citato comma 5;
              c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il credito di imposta derivante dall'applicazione della riduzione dell'accisa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge non concorre alla formazione del reddito imponibile;

              d) consideri la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2001 l'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


            La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2001;

              premesso che:

                gli effetti negativi in termini di aggravio degli oneri a carico del sistema produttivo e dei consumatori, provocati dall'aumento del petrolio greggio registratosi a partire dal 1999, potrebbero essere ulteriormente amplificati dal conseguente innalzamento del carico fiscale sui prodotti petroliferi;

                l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di accise, stabilendo una proroga, fino al 30 settembre 2001, di talune norme agevolative già contenute in precedenti provvedimenti legislativi al fine di evitare il suddetto rischio di innalzamento del carico fiscale sui prodotti petroliferi;

                tali disposizioni prevedono, in particolare, la proroga delle norme che stabilivano riduzioni di aliquote delle accise di alcuni oli minerali, l'esenzione da accisa del gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, la riduzione dell'accisa sul gas metano nella misura del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, la riduzione di 100 lire al litro dell'aliquota dell'accise per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinate categorie di soggetti esercenti attività di autotrasporto o trasporto a fune, l'aumento di 50 lire dell'importo della riduzione minima di costo per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 50 lire per chilogrammo di GPL, l'aumento di 30 lire dello sconto concesso per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o energia geotermica;

                considerato che le disposizioni richiamate contribuiscono ad evitare il rischio, indicato in premessa, di un eccessivo innalzamento dei costi derivanti per il sistema delle imprese e per i cittadini dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, ponendo condizioni favorevoli per la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              1) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: ", e le modalità previste dall'articolo 70, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i medicinali di nuova autorizzazione non sottoposti al regime della contrattazione".
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              con riferimento all'articolo 1, comma 3, si rileva che il vigente sistema di gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli di cui al decreto interministeriale n. 375 del 2000 deve essere urgentemente modificato, poiché esso presenta elementi di complessità burocratica, che sono stati oggetto di valutazioni fortemente critiche da parte degli operatori del settore; infatti la deroga all'obbligo di marcatura fiscale (denaturazione), l'obbligo di prestare una fideiussione bancaria sulla differenza tra accisa ordinaria e agevolata sul fatturato del semestre solare, la farraginosa e complessa gestione delle schede carburante imposta agli agricoltori e ai contoterzisti, la ingiustificata riduzione delle assegnazioni di carburante per ettaro di coltura rappresentano condizioni di grande difficoltà che dovranno essere al più presto riviste;

              sempre con riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il beneficio ivi previsto sino al 31 dicembre 2001.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il decreto-legge;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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