XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1132-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1132;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-´ƒ1bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere eliminato,
in quanto superfluo, l'inciso "e successive modificazioni";
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di richiamare direttamente gli estremi del
regolamento in questione, in luogo di far rinvio alle
"disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92";
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere precisata la
norma del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che
stabilisce l'accisa sul gas metano;
all'articolo 1, comma 9, dovrebbe essere eliminato
l'esplicito richiamo alla modifica recata alla disposizione in
questione dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in quanto reso inutile dall'inciso "e successive
modificazioni" atto ad indicare tutte le modifiche che sono
intervenute sulla disposizione normativa richiamata;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere indicato in
modo più puntuale l'ambito di applicazione della disposizione
in esame, eventualmente richiamando espressamente anche altre
norme di legge che prevedono un meccanismo di adeguamento
annuale al prezzo medio europeo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere chiarito il
significato della disposizione ove differisce ad una data
definita - 1^ gennaio 2002 - non un termine ma una "fase";
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
il contenuto del decreto-legge in esame apparirebbe
riconducibile a tre distinti settori materiali in contrasto
con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, richiamato dall'articolo 96-bis, comma 1, del
Regolamento, ai sensi del quale il contenuto dei decreti-legge
"deve essere specifico omogeneo e corrispondente al
titolo".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
rilevata la disomogeneità del contenuto del
decreto-legge n. 246 del 2001, recante disposizioni in materia
di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti,
che appare in contrasto con le previsioni dell'articolo 15,
della legge 23 agosto 1988;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
condivisa l'esigenza di differire al 1^ gennaio 2002
l'entrata in vigore delle disposizioni sul contributo
unificato di giustizia, la cui disciplina normativa, prevista
dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, impone
oneri spesso eccessivi a carico delle parti, come, ad esempio,
al comma 3, che dispone, a pena di irricevibilità, l'onere di
anticipare il contributo unificato, la cui determinazione
appare essere, prima dell'inizio del processo, di difficile,
se non impossibile, determinazione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: conversione in
legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante
disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed
altre misure urgenti (C. 1132);
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante
disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed
altre misure urgenti" (C. 1132);
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge,
che la riduzione di 100.000 lire per mille litri dell'accisa
sul gasolio per autotrazione costituisce comunque la misura
minima dell'agevolazione, prevedendo conseguentemente, al
comma 7 del medesimo articolo 1, che la rideterminazione della
riduzione stessa da parte del Ministro dell'economia e delle
finanze può avvenire solo in aumento;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di estendere la riduzione prevista dal comma 5 dell'articolo 1
del decreto-legge anche al GPL utilizzato come carburante dai
soggetti esercenti attività di trasporto pubblico, i quali
sono già compresi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo
1, tra coloro ai quali si applica l'agevolazione di cui al
citato comma 5;
c) valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità di precisare che il credito di imposta derivante
dall'applicazione della riduzione dell'accisa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge non concorre alla
formazione del reddito imponibile;
d) consideri la Commissione di merito
l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2001
l'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra previsto dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 192 del 2001;
premesso che:
gli effetti negativi in termini di aggravio degli
oneri a carico del sistema produttivo e dei consumatori,
provocati dall'aumento del petrolio greggio registratosi a
partire dal 1999, potrebbero essere ulteriormente amplificati
dal conseguente innalzamento del carico fiscale sui prodotti
petroliferi;
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca
disposizioni in materia di accise, stabilendo una proroga,
fino al 30 settembre 2001, di talune norme agevolative già
contenute in precedenti provvedimenti legislativi al fine di
evitare il suddetto rischio di innalzamento del carico fiscale
sui prodotti petroliferi;
tali disposizioni prevedono, in particolare, la
proroga delle norme che stabilivano riduzioni di aliquote
delle accise di alcuni oli minerali, l'esenzione da accisa del
gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, la riduzione
dell'accisa sul gas metano nella misura del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali, la riduzione di 100 lire al
litro dell'aliquota dell'accise per il gasolio per
autotrazione utilizzato da determinate categorie di soggetti
esercenti attività di autotrasporto o trasporto a fune,
l'aumento di 50 lire dell'importo della riduzione minima di
costo per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di 50 lire per chilogrammo di GPL, l'aumento
di 30 lire dello sconto concesso per ogni chilowattora di
calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con
biomasse o energia geotermica;
considerato che le disposizioni richiamate
contribuiscono ad evitare il rischio, indicato in premessa, di
un eccessivo innalzamento dei costi derivanti per il sistema
delle imprese e per i cittadini dall'aumento del prezzo dei
prodotti petroliferi, ponendo condizioni favorevoli per la
ripresa dell'economia e dell'occupazione;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 30 giugno 2001, recante disposizioni urgenti
in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure
urgenti,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
1) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: ", e
le modalità previste dall'articolo 70, commi 4 e 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i medicinali di nuova
autorizzazione non sottoposti al regime della
contrattazione".
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
competenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 1, comma 3, si rileva che
il vigente sistema di gestione delle agevolazioni sui
carburanti agricoli di cui al decreto interministeriale n. 375
del 2000 deve essere urgentemente modificato, poiché esso
presenta elementi di complessità burocratica, che sono stati
oggetto di valutazioni fortemente critiche da parte degli
operatori del settore; infatti la deroga all'obbligo di
marcatura fiscale (denaturazione), l'obbligo di prestare una
fideiussione bancaria sulla differenza tra accisa ordinaria e
agevolata sul fatturato del semestre solare, la farraginosa e
complessa gestione delle schede carburante imposta agli
agricoltori e ai contoterzisti, la ingiustificata riduzione
delle assegnazioni di carburante per ettaro di coltura
rappresentano condizioni di grande difficoltà che dovranno
essere al più presto riviste;
sempre con riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti
la Commissione di merito l'opportunità di estendere il
beneficio ivi previsto sino al 31 dicembre 2001.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il decreto-legge;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE