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Disposizioni in materia
di accise sui prodotti
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Disposizioni in materia
di accise sui prodotti
petroliferi, di modalità di
presentazione delle
dichiarazioni periodiche IVA,
nonché di differimento di
termini in materia di spesa
farmaceutica e di contributo
unificato sugli atti
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1. Tra i soggetti
beneficiari di quote del
quantitativo di 125.000
tonnellate di "biodiesel"
esente da accisa nell'ambito
del progetto-pilota triennale
di cui all'articolo 21, comma
6, del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, nel testo
previgente a quello
modificato dall'articolo 21,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
relativo al periodo 1^ luglio
2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente
alle relative quote e purchè
vengano immessi in consumo
entro il 30 settembre 2001, i
quantitativi di "biodiesel"
esente complessivamente non
immessi in consumo nei
periodi 1^ luglio 1998-30
giugno 1999, 1^ luglio
1999-30 giugno 2000 e 1^
luglio 2000- 30 giugno 2001.
In caso di rinuncia, totale o
parziale, alle quote
risultanti dalla suddetta
ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono
ridistribuite,
proporzionalmente alle
relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari. |
1. Identico. |
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2. Le aliquote delle
accise sui prodotti
petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate, fino
al 30 settembre 2001, nella
misura ivi fissata. |
2. Identico. |
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3. Per il periodo
1^ luglio
2001-30 settembre 2001 il
gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del
beneficio, si applicano le
disposizioni contenute nel
regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21, convertito dalla
legge 14 aprile 2000, n.
92. |
3. Identico. |
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4. A decorrere dal 1^
luglio 2001 e fino al 30
settembre 2001, l'accisa sul
gas metano, stabilita con il
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, è ridotta del
40 per cento per gli
utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno. |
4. A decorrere dal 1^
luglio 2001 e fino al 30
settembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista
nell'allegato I al testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti le
imposte sulla produzione e
sui consumi, emanato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è
ridotta del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno. |
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5. A decorrere dal 1^
luglio 2001 e fino al 30
settembre 2001, l'aliquota
prevista nell'allegato I al
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attività
di trasporto merci con
veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5
tonnellate è ridotta di lire
100.000 per mille litri di
prodotto. |
5. Identico. |
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6. La riduzione
prevista al comma 5 si
applica altresì ai seguenti
soggetti: |
6. Identico. |
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a) agli enti
pubblici ed alle imprese
pubbliche locali esercenti
l'attività di trasporto di
cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di
attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. |
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7. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31
ottobre 2001, è eventualmente
rideterminata, per il periodo
dal 1^ luglio 2001 al 30
settembre 2001, la riduzione
di cui al comma 5, in modo da
compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo
del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal
Ministero delle attività
produttive, purché lo
scostamento del medesimo
prezzo che risulti alla fine
del trimestre, rispetto al
prezzo rilevato nella prima
settimana di luglio 2001,
superi mediamente il 10 per
cento in più o in meno
dell'ammontare di tale
riduzione. Con il medesimo
decreto vengono, altresì,
stabilite le modalità per la
regolazione contabile dei
crediti di imposta. |
7. Identico. |
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8. Per ottenere il
rimborso di quanto spettante,
anche mediante la
compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, i destinatari
del beneficio di cui ai commi
5 e 6 presentano, entro il
termine del 30 novembre 2001,
apposita dichiarazione ai
competenti uffici
dell'Agenzia delle dogane,
con l'osservanza delle
modalità stabilite con il
regolamento recante
disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli
esercenti le attività di
trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. |
8. Identico. |
| 9. Per il periodo 1^ luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e | 9. Per il periodo 1^ luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come |
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successive modificazioni,
è aumentato di lire 50 per
litro di gasolio usato come
combustibile per
riscaldamento e di lire 50
per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto. |
combustibile per
riscaldamento e di lire 50
per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto. |
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10. Per il periodo
dal 1^ luglio 2001 al 30
settembre 2001, l'ammontare
della agevolazione fiscale
con credito d'imposta
prevista dall'articolo 8,
comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive
modificazioni, è aumentata di
lire 30 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito. |
10. Identico. |
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1. Le tariffe T1 e T2
previste dal provvedimento
CIP n. 37 del 26 giugno 1986,
ai soli fini fiscali, restano
in vigore fino al 30
settembre 2001. |
Identico. |
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1. Per l'anno 2001 le
dichiarazioni periodiche ai
fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al
regolamento recante norme per
la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in
materia di imposta sul valore
aggiunto, emanato con decreto
del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, sono presentate in via
telematica, direttamente
ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui
all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del
regolamento recante modalità
per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle
attività produttive e
all'imposta sul valore
aggiunto, emanato con decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. |
Identico. |
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1. E' differita al 1^
gennaio 2002 la fase relativa
all'anno 2001 di adeguamento
alla media europea del prezzo
dei medicinali, calcolata
secondo i criteri contenuti
nell'articolo 36, commi 4 e
5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. |
Identico. |
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2. Il termine del 1^
luglio 2001 previsto
dall'articolo 85, comma 26,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è differito al 1^
settembre 2001. |
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1. Il comma 11
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dall'articolo
33, comma 9, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
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"11. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano dal 1^
gennaio 2002 ai procedimenti
iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Per i
procedimenti già iscritti a
ruolo alla data del 1^
gennaio 2002 la parte può
valersi delle disposizioni
del presente articolo
versando l'importo del
contributo di cui alla
tabella 1 in ragione del 50
per cento. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione
di quanto già pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa
di iscrizione a ruolo e di
diritti di cancelleria". |
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1. All'onere derivante
dal presente decreto,
valutato in lire 960 miliardi
per l'anno 2001, si provvede,
quanto a lire 725 miliardi,
mediante utilizzo delle
maggiori entrate per imposta
sul valore aggiunto derivanti
dall'andamento del prezzo dei
prodotti petroliferi e,
quanto a lire 235 miliardi,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo
utilizzando i seguenti
accantonamenti per gli
importi indicati: |
Identico. |
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a) Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
lire 13.381 milioni; b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni; c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni; d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni; e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni; f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni; g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni; h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni; i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni; l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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