XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1051 - 1991 - 3534 - 3630 - 3633 - 3652-A
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C.
1051, recante la prevenzione infortuni nello sci;
rilevato che le disposizioni da esso recate incidono su
una pluralità di materie, delle quali alcune appaiono
riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
in quanto incidenti sulle materie "ordinamento civile e
penale" e "sistema contabile dello Stato", e altre alla
potestà legislativa concorrente Stato-regioni, in quanto
incidenti sulle materie "ordinamento sportivo", "tutela della
salute" e "governo del territorio", per le quali spetta allo
Stato esclusivamente la determinazione dei principi
fondamentali;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'esigenza di
riformulare l'articolo 1, sopprimendo l'inciso "favorendo lo
sviluppo delle attività turistiche", tenuto conto che la
materia turismo non essendo contemplata dal secondo e terzo
comma dell'articolo 117 della Costituzione è da ritenersi
riservata alla competenza legislativa delle Regioni ai sensi
del quarto comma del medesimo articolo 117;
b) all'articolo 4, comma 4, che reca limiti
all'autonomia contrattuale delle parti, prevedendo che la
tipologia e le condizioni minime dei contratti di
assicurazione di cui al comma 1 siano definiti con decreto
ministeriale, valuti la Commissione l'opportunità di
riformulare tale disposizione, al fine di meglio specificare
l'oggetto del decreto ministeriale anche in riferimento agli
interessi che con esso si intendono tutelare.
(parere espresso il 20 marzo 2003)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C.
1051, recante la prevenzione infortuni nello sci,
rilevato che le modificazioni approvate rispetto al
precedente testo, esaminato dal Comitato permanente per i
pareri in data 20 marzo 2003, non incidono su aspetti di
competenza della Commissione affari costituzionali,
richiamato il parere già espresso in data 20 marzo
2003,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ribadendo le osservazioni espresse nel precedente
parere.
(parere espresso il 25 marzo 2003)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo;
osservato che gli articoli 3 e 7 del provvedimento in
esame, nel prevedere taluni obblighi dei gestori delle aree
sciabili protette, impongono dei comportamenti che devono
essere tenuti sulla base di una "ragionevole previsione";
considerato che tale definizione appare eccessivamente
generica e che la stessa potrebbe creare dei dubbi
interpretativi soprattutto in sede di applicazione della
sanzione per la violazione delle relative disposizioni;
osservato, altresì, che l'articolo 4 prescrive che la
"tipologia e le condizioni minime" dei contratti di
assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive sentiti taluni enti espressamente indicati
dallo stesso articolo 4:
considerato che tale disposizione appare lesiva del
principio della libertà contrattuale delle parti prevista
dall'articolo 1322 del codice civile - e tutelata dalla
Costituzione attraverso l'articolo 41 - in quanto si prevede
una predefinizione del contenuto del contratto da parte di una
fonte di secondo grado;
osservato che l'articolo 6, nel prevedere l'adozione di
una segnaletica che deve essere predisposta nelle aree
sciabili protette, omette di individuare il relativo regime
sanzionatorio;
ritenuto che analogamente a quanto previsto per le
violazioni di cui agli articoli da 9 a 18 si può riconoscere
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
il compito di determinare l'ammontare della sanzione
amministrativa da applicare nel caso di violazione della
segnaletica;
ritenuto che la formulazione dell'articolo 9, che
impone, tra l'altro, allo sciatore di tenere una velocità
adeguata alle proprie capacità, appare incongrua in quanto
rischia di considerare come elemento costitutivo della
fattispecie, uno dei parametri generali della colpa e,
pertanto, sarebbe più opportuno far riferimento ad una
condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e
alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per
l'incolumità altrui;
condivisa la scelta della Commissione di inserire nel
testo in esame il principio secondo il quale nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli
eventuali danni e ciò in quanto si ritiene che tale
disposizione, già prevista dall'articolo 2054 del codice
civile in materia di circolazione stradale, si ispiri alla
necessità di assicurare che nel caso di infortuni
nell'esercizio dello sci vengano risarciti sempre gli
eventuali danni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 4 si sopprima il comma 4;
2. all'articolo 18 dopo la parola "agli articoli" si
inseriscano le parole "6 e";
e le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 4 e 7, valuti la Commissione
l'opportunità di sopprimere l'inciso "secondo ragionevoli
previsioni", in quanto idoneo a creare dubbi interpretativi in
sede di applicazione della norma;
b) all'articolo 9, valuti la Commissione
l'opportunità di sopprimere il riferimento all'obbligo dello
sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie
capacità, sostituendolo con l'obbligo per lo sciatore di
tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche
della pista e alla situazione ambientale, non costituisca
pericolo per l'incolumità altrui.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 6, comma 1, le parole: "senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato," siano sostituite
dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,".
all'articolo 7, comma 5, dopo il primo periodo, sia
aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2004, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni";
conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo il
primo periodo, sia aggiunto il seguente: "A decorrere
dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni";
conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia
soppresso il secondo periodo.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1051 ed abbinate, recante "Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", come
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
valutata positivamente l'opportunità di assicurare
adeguata copertura assicurativa agli utenti ed ai terzi per i
danni derivanti dall'utilizzo delle aree sciabili
attrezzate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di riformulare l'articolo 4, al fine di meglio specificare la
natura ed i limiti della responsabilità civile a carico del
gestore che deve essere coperta da apposito contratto di
assicurazione;
b) valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, in
modo che i gestori di aree sciabili già in esercizio possano
adeguarsi ai nuovi obblighi derivanti dal provvedimento senza
vedere pregiudicati gli equilibri economici delle loro
attività imprenditoriali.
PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
C.1051 e abbinate, recante norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
valutato positivamente il contenuto del provvedimento
in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo;
osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra
le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli
impianti di innevamento;
considerato altresì che sarebbe opportuno specificare,
al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica
dello snowboard in alcune aree sciabili deve essere
obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province
autonome;
rilevato altresì che l'articolo 23, comma 2, prevede
l'utilizzazione di fondi destinati alla progettazione e
realizzazione di opere di preminente interesse strategico
nazionale per la copertura di oneri derivanti dall'attuazione
del provvedimento in esame e che il comma 1 dello stesso
articolo 23 riduce i fondi speciali riferiti
all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad
importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio
nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 23, sia modificata la disposizione di
copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento
eliminando, in particolare, il riferimento all'autorizzazione
di spesa prevista dall'articolo 13, comma 11, della legge 1^
agosto 2002, n. 166;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle
aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli
impianti di innevamento;
all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di stabilire che la previsione della
interdizione della pratica dello snowboard in alcune aree
sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di regioni e
province autonome.
(parere espresso il 20 marzo 2003)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge C. 1051 e abbinate, recante norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo;
preso atto che la Commissione di merito ha approvato un
emendamento che recepisce la condizione contenuta nel parere
già espresso dalla VIII Commissione in data 20 marzo 2003,
relativa al riferimento - contenuto nell'articolo 23 -
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma
11, della legge 1^ agosto 2002, n. 166;
valutato positivamente il contenuto del provvedimento
in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo;
osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra
le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli
impianti di innevamento;
considerato altresì che sarebbe opportuno specificare,
al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica
dello snowboard in alcune aree sciabili deve essere
obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province
autonome;
ribadite altresì le perplessità circa il contenuto del
comma 2 dell'articolo 23, che riduce i fondi speciali riferiti
all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad altre
importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio
nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle
aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli
impianti di innevamento;
b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di stabilire che la previsione della
interdizione della pratica dello snowboard in alcune
aree sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di
regioni e province autonome.
(parere espresso il 10 giugno 2003)
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n.
1051 ed abbinate recante disposizioni per la prevenzione degli
infortuni nello sci;
valutata positivamente la finalità del provvedimento di
favorire la prevenzione degli infortuni nella pratica dello
sci e di altri sport invernali, promuovendo lo sviluppo delle
attività turistiche ed economiche nelle località montane;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il
rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali, poiché
i primi costituiscono una fonte normativa codificata mentre
"prescrizioni" denota esclusivamente il contenuto di un atto
di indirizzo vincolante, presumibilmente di carattere
amministrativo-provvedimentale;
b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, si
valuti l'opportunità di prevedere che il rilascio delle
autorizzazioni per nuovi impianti sia subordinato alla stipula
del contratto di assicurazione da parte dei gestori dei
medesimi,
c) con riferimento all'articolo 5, che dispone
l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di esporre
documenti relativi alla classificazione delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta previste dalla legge,
appare opportuno chiarire quali siano in effetti tali
documenti ed in che modo tale obbligo di documentazione -
ancorché non sia prevista una sanzione per la sua violazione -
possa ritenersi concretamente assolto.
PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n.
1051 ed abbinate recante disposizioni per la prevenzione degli
infortuni nello sci,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il
rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;
b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno
chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di
responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con
riferimento alle fattispecie previste dal codice civile;
inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto,
per quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione
per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e
l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui
luoghi di lavoro.
c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno
prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano
essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver
stipulato il contratto di assicurazione.
(parere espresso il 19 marzo 2003)
La XI Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo delle proposte di
legge n. 1051 ed abbinate recante disposizioni per la
prevenzione degli infortuni nello sci,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il
rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;
b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno
chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di
responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con
riferimento alle fattispecie previste dal codice civile;
inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto,
per quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione
per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e
l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui
luoghi di lavoro;
c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno
prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano
essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver
stipulato il contratto di assicurazione.
(parere espresso il 25 marzo 2003)
PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 20 marzo 2003)
PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 26 marzo 2003)