XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1051 - 1991 - 3534 - 3630 - 3633 - 3652-A




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1051, recante la prevenzione infortuni nello sci;

              rilevato che le disposizioni da esso recate incidono su una pluralità di materie, delle quali alcune appaiono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto incidenti sulle materie "ordinamento civile e penale" e "sistema contabile dello Stato", e altre alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni, in quanto incidenti sulle materie "ordinamento sportivo", "tutela della salute" e "governo del territorio", per le quali spetta allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'esigenza di riformulare l'articolo 1, sopprimendo l'inciso "favorendo lo sviluppo delle attività turistiche", tenuto conto che la materia turismo non essendo contemplata dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione è da ritenersi riservata alla competenza legislativa delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

              b) all'articolo 4, comma 4, che reca limiti all'autonomia contrattuale delle parti, prevedendo che la tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione di cui al comma 1 siano definiti con decreto ministeriale, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare tale disposizione, al fine di meglio specificare l'oggetto del decreto ministeriale anche in riferimento agli interessi che con esso si intendono tutelare.

(parere espresso il 20 marzo 2003)
          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1051, recante la prevenzione infortuni nello sci,

              rilevato che le modificazioni approvate rispetto al precedente testo, esaminato dal Comitato permanente per i pareri in data 20 marzo 2003, non incidono su aspetti di competenza della Commissione affari costituzionali,

              richiamato il parere già espresso in data 20 marzo 2003,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

ribadendo le osservazioni espresse nel precedente parere.

(parere espresso il 25 marzo 2003)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

              osservato che gli articoli 3 e 7 del provvedimento in esame, nel prevedere taluni obblighi dei gestori delle aree sciabili protette, impongono dei comportamenti che devono essere tenuti sulla base di una "ragionevole previsione";

              considerato che tale definizione appare eccessivamente generica e che la stessa potrebbe creare dei dubbi interpretativi soprattutto in sede di applicazione della sanzione per la violazione delle relative disposizioni;

              osservato, altresì, che l'articolo 4 prescrive che la "tipologia e le condizioni minime" dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive sentiti taluni enti espressamente indicati dallo stesso articolo 4:

              considerato che tale disposizione appare lesiva del principio della libertà contrattuale delle parti prevista dall'articolo 1322 del codice civile - e tutelata dalla Costituzione attraverso l'articolo 41 - in quanto si prevede una predefinizione del contenuto del contratto da parte di una fonte di secondo grado;

              osservato che l'articolo 6, nel prevedere l'adozione di una segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, omette di individuare il relativo regime sanzionatorio;

              ritenuto che analogamente a quanto previsto per le violazioni di cui agli articoli da 9 a 18 si può riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare l'ammontare della sanzione amministrativa da applicare nel caso di violazione della segnaletica;

              ritenuto che la formulazione dell'articolo 9, che impone, tra l'altro, allo sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, appare incongrua in quanto rischia di considerare come elemento costitutivo della fattispecie, uno dei parametri generali della colpa e, pertanto, sarebbe più opportuno far riferimento ad una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;

              condivisa la scelta della Commissione di inserire nel testo in esame il principio secondo il quale nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni e ciò in quanto si ritiene che tale disposizione, già prevista dall'articolo 2054 del codice civile in materia di circolazione stradale, si ispiri alla necessità di assicurare che nel caso di infortuni nell'esercizio dello sci vengano risarciti sempre gli eventuali danni;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          1. all'articolo 4 si sopprima il comma 4;

          2. all'articolo 18 dopo la parola "agli articoli" si inseriscano le parole "6 e";

              e le seguenti osservazioni:

              a) agli articoli 4 e 7, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'inciso "secondo ragionevoli previsioni", in quanto idoneo a creare dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma;

              b) all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il riferimento all'obbligo dello sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, sostituendolo con l'obbligo per lo sciatore di tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              esprime

          sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:


PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 6, comma 1, le parole: "senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," siano sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

              all'articolo 7, comma 5, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";

              conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";

              conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia soppresso il secondo periodo.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1051 ed abbinate, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              valutata positivamente l'opportunità di assicurare adeguata copertura assicurativa agli utenti ed ai terzi per i danni derivanti dall'utilizzo delle aree sciabili attrezzate;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, al fine di meglio specificare la natura ed i limiti della responsabilità civile a carico del gestore che deve essere coperta da apposito contratto di assicurazione;

              b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, in modo che i gestori di aree sciabili già in esercizio possano adeguarsi ai nuovi obblighi derivanti dal provvedimento senza vedere pregiudicati gli equilibri economici delle loro attività imprenditoriali.
PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.1051 e abbinate, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

              valutato positivamente il contenuto del provvedimento in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

              osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

              considerato altresì che sarebbe opportuno specificare, al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica dello snowboard in alcune aree sciabili deve essere obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province autonome;

              rilevato altresì che l'articolo 23, comma 2, prevede l'utilizzazione di fondi destinati alla progettazione e realizzazione di opere di preminente interesse strategico nazionale per la copertura di oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e che il comma 1 dello stesso articolo 23 riduce i fondi speciali riferiti all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio nazionale;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione:

              all'articolo 23, sia modificata la disposizione di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento eliminando, in particolare, il riferimento all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 11, della legge 1^ agosto 2002, n. 166;
              e con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

              all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che la previsione della interdizione della pratica dello snowboard in alcune aree sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di regioni e province autonome.

(parere espresso il 20 marzo 2003)


          La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1051 e abbinate, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

              preso atto che la Commissione di merito ha approvato un emendamento che recepisce la condizione contenuta nel parere già espresso dalla VIII Commissione in data 20 marzo 2003, relativa al riferimento - contenuto nell'articolo 23 - all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 11, della legge 1^ agosto 2002, n. 166;

              valutato positivamente il contenuto del provvedimento in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

              osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

              considerato altresì che sarebbe opportuno specificare, al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica dello snowboard in alcune aree sciabili deve essere obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province autonome;

              ribadite altresì le perplessità circa il contenuto del comma 2 dell'articolo 23, che riduce i fondi speciali riferiti all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad altre importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio nazionale;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;
              b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che la previsione della interdizione della pratica dello snowboard in alcune aree sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di regioni e province autonome.

(parere espresso il 10 giugno 2003)
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinate recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci;

              valutata positivamente la finalità del provvedimento di favorire la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport invernali, promuovendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali, poiché i primi costituiscono una fonte normativa codificata mentre "prescrizioni" denota esclusivamente il contenuto di un atto di indirizzo vincolante, presumibilmente di carattere amministrativo-provvedimentale;

              b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti sia subordinato alla stipula del contratto di assicurazione da parte dei gestori dei medesimi,

              c) con riferimento all'articolo 5, che dispone l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla legge, appare opportuno chiarire quali siano in effetti tali documenti ed in che modo tale obbligo di documentazione - ancorché non sia prevista una sanzione per la sua violazione - possa ritenersi concretamente assolto.



PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinate recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;

                b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con riferimento alle fattispecie previste dal codice civile; inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto, per quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui luoghi di lavoro.

                c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver stipulato il contratto di assicurazione.

(parere espresso il 19 marzo 2003)


          La XI Commissione,

              esaminato l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinate recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;

              b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con riferimento alle fattispecie previste dal codice civile; inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto, per quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui luoghi di lavoro;

              c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver stipulato il contratto di assicurazione.

(parere espresso il 25 marzo 2003)
PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 20 marzo 2003)


PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 26 marzo 2003)




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