XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1051 - 1991 - 3534 - 3630 - 3633 - 3652-A
TESTO
unificato della Commissione
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo.
Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza
delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività
economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell'ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate).
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate,
anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci,
nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata
"snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino;
altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono
individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle
attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed
eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree
interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello
snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni. L'individuazione da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano equivale alla
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di
servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento
della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle
regioni e dalle province autonome.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di
tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i
comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si
svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da
riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e
snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma
devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti
di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori).
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo
2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa
in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il
soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza
sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente
regionale competente in materia l'elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati
raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori).
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza
dell'esercizio delle piste e non possono consentirne
l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato
apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al
personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da
responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette
aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui
al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di
nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di
assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già
rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di
assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla
prevenzione degli infortuni).
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza
annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli
sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 mila euro
annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative
sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per
gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute.
Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei
praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione
della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente
legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal
comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI
iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole
di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa
apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da
realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale
orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è
fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui
all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle
classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di
condotta previste dalla presente legge, garantendone
un'adeguata visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica).
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport
invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto
dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina
l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree
sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento
programmato).
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo
2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano
munite della prescritta segnaletica.
2. In caso di mancanza, anche temporanea, dei requisiti
previsti, i gestori sono comunque tenuti a darne segnalazione
con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi
impianti di risalita.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva,
la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di
pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di
realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree
sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato
innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000
milioni di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo
criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza
delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione
e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per
l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica
degli sport della neve, mediante la concessione di
finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in
zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e
mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo
alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di
innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento
dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a
contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma
è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla
Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attività produttive, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di
anni quattordici).
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore
ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le
caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma
1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti
della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di
cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500
euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche
prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità
giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità).
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in
relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità
altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od
ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di
nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento,
nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza).
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che
gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo
sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso).
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore
deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo
scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a
valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da
evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio).
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a
chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento).
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per
gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi
obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza
visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di
essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato
con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso).
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo
593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di
altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non
presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000
euro.
Art. 15.
(Transito e risalita).
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i
casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi
delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16,
comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare
i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o
percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del
gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi
per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni
di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore
dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici).
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da
sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi
solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità
e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di
segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire
la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo).
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di
risalita non sono responsabili degli incidenti che possono
verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti
medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono
munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un
idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza
e sanzioni).
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo
delle piste e degli impianti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative
da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da
stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250
euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa).
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso
ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard).
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori
si applicano anche a coloro che praticano lo
snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo).
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia
nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato,
l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del
servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche,
provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di
cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei
confronti dei soggetti inadempienti.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la
propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e
a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di
sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e
degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché
degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono
derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali
che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la
possibilità di una copertura dei maggiori costi con un
innalzamento delle tariffe.
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalità della presente legge nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.