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Articolo 1-bis.
1. Agli oneri derivanti
dalla proroga dei termini di
cui all'articolo 1, pari a
lire 180 miliardi per l'anno
2001, si provvede, quanto a
lire 130 miliardi, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n.
537, come da ultimo
determinata dalla tabella C
allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388
(Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica - 2.1.2.3 -
Finanziamento ordinario delle
università statali) e, quanto
a lire 50 miliardi, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 3 gennaio
1981, n. 7, come da ultimo
determinata dalla tabella C
allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388
(Ministero degli affari
esteri - 9.1.2.2 - Paesi in
via di sviluppo).
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