XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1195-A




Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio
2001.


Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

          Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;

          Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

          Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

          Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

          Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;
          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.
Articolo 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001";
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001".
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001".


Articolo 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri - 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo).

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino



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