XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1195-A




TESTO
approvato dal Senato della
Repubblica
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Identico.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2001, N. 199
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2001, N. 199


All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: "fino al 31 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri - 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo).




Frontespizio Relazione tecnica Testo del decreto legge