Dopo l'articolo 1 è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1.
Agli oneri derivanti dalla
proroga dei termini di cui
all'articolo 1, pari a lire
30 miliardi e 365 milioni, si
provvede nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo
per l'emergenza BSE di cui
all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n.
49".
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Dopo l'articolo 1 è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1.
Agli oneri derivanti dalla
proroga dei termini di cui
all'articolo 1, pari a
lire 180 miliardi per l'anno
2001, si provvede, quanto a
lire 130 miliardi, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n.
537, come da ultimo
determinata dalla tabella C
allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388
(Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica - 2.1.2.3 -
Finanziamento ordinario delle
università statali) e, quanto
a lire 50 miliardi, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 3 gennaio
1981, n. 7, come da ultimo
determinata dalla tabella C
allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388
(Ministero degli affari
esteri - 9.1.2.2 - Paesi in
via di sviluppo).
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