XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1499




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

        "I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore di propria fiducia volontariamente scelto, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un comune del territorio nazionale".



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