XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1499
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano
il diritto di voto con l'aiuto di un elettore di propria
fiducia volontariamente scelto, purché sia iscritto nelle
liste elettorali di un comune del territorio nazionale".