XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1498
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Dichiarazione di volontà in ordine alla
donazione) - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministro della sanità,
al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di
cui alla presente legge nonché in riferimento al tema dei
trapianti e delle donazioni di organi e tessuti, invia, a
mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate e invita
altresì gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie
locali o al proprio comune di residenza, entro i quattro mesi
successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o
contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del
proprio corpo successivamente alla morte.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione con decreto del Ministro della
sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i
quali le aziende sanitarie locali e i comuni ricevono le
dichiarazioni dei cittadini di cui al comma 1 e le trasmettono
al sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7,
nonché i termini e le modalità per le eventuali modifiche
della dichiarazione di volontà resa.
3. L'azienda sanitaria locale rilascia ai cittadini
donatori una tessera di donazione che deve essere abbinata ai
documenti personali. Gli uffici del comune, all'atto del
rinnovo del documento di identità, provvedono ad annotare sul
documento stesso l'avvenuta manifestazione di volontà mediante
l'apposizione della dicitura "D" per i donatori o "ND" per i
non donatori. L'espressione di volontà, favorevole o
contraria, è requisito per il rilascio del documento
stesso.
4. Entro il termine corrispondente al periodo di
osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more
uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in
mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle,
o la persona delegata ovvero il rappresentante legale possono
presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo
del soggetto di cui sia accertata la morte, di cui siano in
possesso. La stessa è ritenuta valida se comprova che la
volontà contraria del soggetto, di cui sia accertata la morte,
è posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che
risulta dal sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo 7.
5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata
dissenso alla donazione".
Art. 2.
1. L'articolo 5 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è
abrogato.