XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1497
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
con lo scopo di:
a) esaminare la documentazione relativa alla
sperimentazione del "metodo Di Bella" eseguita ai sensi del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
b) accertare il rispetto e la correttezza
dell'applicazione del "metodo Di Bella" nella fase della
sperimentazione di cui alla lettera a);
c) valutare gli atti inerenti le inchieste svolte
dai procuratori della Repubblica aventi oggetto possibili
abusi e falsificazioni avvenuti durante la sperimentazione;
d) svolgere tutte le necessarie indagini al fine
di fugare ogni possibile dubbio sulla correttezza nella
gestione e sulla veridicità dei risultati della
sperimentazione;
e) accertare ogni altro comportamento che possa
essere stato dannoso per i malati, i cittadini e lo Stato.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in
almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro
consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo
interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a
maggioranza dei suoi componenti.
Art. 3.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento
interno.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione, per l'espletamento delle proprie
funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi
altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua
scelta.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie. Per gli
accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto
di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre
chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità
giudiziaria.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
Art. 4.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute
dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la
Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme vigenti.
Art. 5.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di
una relazione finale sui risultati delle indagini svolte e con
la formulazione delle eventuali conseguenti proposte.
Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.