XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1497




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

                a) esaminare la documentazione relativa alla sperimentazione del "metodo Di Bella" eseguita ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

                b) accertare il rispetto e la correttezza dell'applicazione del "metodo Di Bella" nella fase della sperimentazione di cui alla lettera a);

                c) valutare gli atti inerenti le inchieste svolte dai procuratori della Repubblica aventi oggetto possibili abusi e falsificazioni avvenuti durante la sperimentazione;

                d) svolgere tutte le necessarie indagini al fine di fugare ogni possibile dubbio sulla correttezza nella gestione e sulla veridicità dei risultati della sperimentazione;

                e) accertare ogni altro comportamento che possa essere stato dannoso per i malati, i cittadini e lo Stato.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 3.

        1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.
        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
        4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.
        5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.


Art. 4.

        1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
        2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

Art. 5.

        1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di una relazione finale sui risultati delle indagini svolte e con la formulazione delle eventuali conseguenti proposte.


Art. 6.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



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