XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1496




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

                a) esaminare la situazione sanitaria del Paese al fine di individuare le sacche di inefficienza, di duplicazione e replicazione del sistema sanitario nazionale, anche attraverso la comparazione dei diversi sistemi sanitari regionali;

                b) svolgere tutte le necessarie verifiche sull'appropriatezza delle finalizzazioni e delle allocazioni delle risorse sia in termini economici che in termini di personale nonché di utilizzo delle apparecchiature;

                c) analizzare gli stili di vita condotti nel nostro Paese che compromettono o possono compromettere la salute dei cittadini individualmente o collettivamente nonché individuare stili di vita corretti.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.


Art. 3.

        1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.
        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
        4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.


Art. 4.

        1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
        2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.


Art. 5.

        1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di una relazione finale sui risultati delle indagini svolte e con la formulazione delle eventuali conseguenti proposte.


Art. 6.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



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