XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1496
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
con lo scopo di:
a) esaminare la situazione sanitaria del Paese al
fine di individuare le sacche di inefficienza, di duplicazione
e replicazione del sistema sanitario nazionale, anche
attraverso la comparazione dei diversi sistemi sanitari
regionali;
b) svolgere tutte le necessarie verifiche
sull'appropriatezza delle finalizzazioni e delle allocazioni
delle risorse sia in termini economici che in termini di
personale nonché di utilizzo delle apparecchiature;
c) analizzare gli stili di vita condotti nel
nostro Paese che compromettono o possono compromettere la
salute dei cittadini individualmente o collettivamente nonché
individuare stili di vita corretti.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in
almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro
consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo
interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a
maggioranza dei suoi componenti.
Art. 3.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento
interno.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione, per l'espletamento delle proprie
funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi
altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua
scelta.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
Art. 4.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute
dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la
Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme vigenti.
Art. 5.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di
una relazione finale sui risultati delle indagini svolte e con
la formulazione delle eventuali conseguenti proposte.
Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.