XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1483
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al capo I del titolo XII del libro II del codice
penale, dopo l'articolo 593 è inserito il seguente:
"Art. 593-bis.- (Tortura).- Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad
una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche
o mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona
informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o
una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso,
di intimorirla o di fare pressione su di lei o su di una terza
persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di
discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni.
La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. E'
raddoppiata se ne deriva la morte.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla
commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente
all'impedimento del fatto, o che vi acconsente
tacitamente".
Art. 2.
1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità
diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento
penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese
o da un tribunale internazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è
estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento
penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato
di tortura o, nel caso di procedimento avanti ad un tribunale
internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della
normativa internazionale vigente in materia.
Art. 3.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per
assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa
riabilitazione.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di
tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.
3. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime
della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al
comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.