XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1474




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'area demaniale ricadente nel territorio di Marceddì, comune di Terralba, provincia di Oristano, zona riportata nel catasto al foglio 33, mappale 55, delimitato a nord dal rudere denominato "Torre Vecchia" ed a sud dalla punta denominata "Punta Caserma" sino ad una distanza dalla linea costiera compresa tra un minimo di 90 metri ed un massimo di 700 metri come indicato nella planimetria di cui all'allegato A annesso alla presente legge, su cui sono state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o di privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e le opere ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Terralba. L'ufficio competente dell'agenzia del demanio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.


Art. 2.

        1. Il comune di Terralba è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui all'articolo 1 i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione deve comprendere le spese di acquisto e di urbanizzazione.


Art. 3.

        1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico comunale con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie.
        2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico comunale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di un mese al tribunale del luogo ove è sita l'area, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica.
        3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 100 euro.


Art. 4.

        1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'articolo 3.
        2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale o della sentenza del tribunale emessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno, ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali uguali, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
        3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto alla amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione medesima.
        4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, è eseguito tramite ricorso al tribunale del luogo ove è sita l'area acquisita.


Art. 5.

        1. E' fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di cui all'articolo 1 di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
        2. L'acquisto delle aree di cui all'articolo 1 ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle medesime aree. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.



ALLEGATO A
(vedi articolo 1)


...(omissis)...



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