XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1474
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'area demaniale ricadente nel territorio di Marceddì,
comune di Terralba, provincia di Oristano, zona riportata nel
catasto al foglio 33, mappale 55, delimitato a nord dal rudere
denominato "Torre Vecchia" ed a sud dalla punta denominata
"Punta Caserma" sino ad una distanza dalla linea costiera
compresa tra un minimo di 90 metri ed un massimo di 700 metri
come indicato nella planimetria di cui all'allegato A annesso
alla presente legge, su cui sono state eseguite in epoca
anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte
di enti o di privati cittadini, a seguito di regolare
concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e le opere
ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di
privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune
di Terralba. L'ufficio competente dell'agenzia del demanio è
autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di
tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.
Art. 2.
1. Il comune di Terralba è autorizzato ad alienare, a
domanda, ai privati possessori delle aree di cui all'articolo
1 i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta
eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di
cessione deve comprendere le spese di acquisto e di
urbanizzazione.
Art. 3.
1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato
dall'ufficio tecnico comunale con riguardo alla valutazione
del solo terreno con riferimento alle caratteristiche
originarie.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico comunale,
anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso
ricorso nel termine di un mese al tribunale del luogo ove è
sita l'area, il quale provvede all'accertamento mediante
consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di
100 euro.
Art. 4.
1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono
essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del
prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale ai sensi
dell'articolo 3.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi
dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico
comunale o della sentenza del tribunale emessa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, il trasferimento ha luogo di
diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno, ovvero, a
scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali uguali,
scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto alla
amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né
produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non
decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata
dall'amministrazione medesima.
4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso
previsto dal comma 3, è eseguito tramite ricorso al tribunale
del luogo ove è sita l'area acquisita.
Art. 5.
1. E' fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di
cui all'articolo 1 di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno
acquistato ed il relativo diritto di superficie, per un
periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione
del contratto.
2. L'acquisto delle aree di cui all'articolo 1 ha valore
di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le
pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per
compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza
dell'occupazione delle medesime aree. A decorrere dalla data
di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono
sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle
aree, comunque motivati.
ALLEGATO A
(vedi articolo 1)
...(omissis)...